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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32994/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari. Il sequestro riguardava una struttura realizzata presso un'attività commerciale su area oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e all'installazione di gazebo. Secondo gli accertamenti richiamati nell'ordinanza, l'opera consisteva in un'unica struttura in tubolari di alluminio, integralmente chiusa con copertura e pareti in PVC, di circa 10 x 4,98 metri e alta 3,44 metri, destinata ad ampliare stabilmente la superficie di somministrazione di alimenti e bevande. Il ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, l'insussistenza del fumus commissi delicti con riferimento agli artt. 633 e 639 c.p., affermando la corrispondenza dell'opera all'autorizzazione n. 3/2019, comprensiva della possibilità di installare tende laterali, e contestando la ritenuta trasformazione del suolo. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 della legge regionale siciliana n. 16/2016, sostenendo che l'opera rientrasse nell'edilizia libera e non necessitasse di SCIA; in subordine ha invocato proroghe previste dalla legge n. 193/2024 e dalla legge n. 182/2025. Con il terzo motivo ha contestato l'elemento soggettivo, sostenendo che il Comune non avesse mai richiesto la restituzione dell'area e avesse anzi sollecitato il pagamento del canone di occupazione. Con il quarto motivo ha negato il periculum in mora, assumendo l'assenza di incremento del carico urbanistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, meramente reiterativi o comunque non consentiti. Ha ricordato che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali talmente radicali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva svolto un'autonoma e adeguata valutazione sia del fumus commissi delicti sia del periculum in mora. La motivazione è stata ritenuta non apparente, compiuta, coerente e logica: l'opera era difforme dal titolo perché, invece di quattro gazebo non stabilmente infissi, costituiti da strutture leggere con copertura e tende laterali, era stata realizzata un'unica struttura chiusa sui quattro lati e sulla sommità con elementi in PVC fissi, stabilmente integrata nell'attività commerciale e destinata ad ampliare la superficie di somministrazione. La censura relativa al travisamento del verbale di sequestro è stata ritenuta non deducibile in questa sede. La Corte ha inoltre affermato che, nel riesame delle misure cautelari reali, il giudice può valutare anche l'elemento soggettivo quando il suo difetto emerga ictu oculi; nel caso concreto il dolo era desumibile dalle modalità di realizzazione dell'opera in rapporto al titolo autorizzativo e non erano stati dedotti elementi specifici idonei a escluderlo. Il periculum è stato correttamente ravvisato nella perdurante disponibilità del locale, suscettibile di utilizzazione commerciale, e nell'incremento del carico urbanistico derivante dalla superficie chiusa priva di titolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per dedurre violazioni di legge; la Corte ha ritenuto le censure non consentite o comunque non riconducibili a una violazione di legge deducibile in cassazione.

  • art. 321 c.p.p.

    Rileva quanto ai presupposti del sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del periculum in mora.

  • art. 616 c.p.p.

    È stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 633 c.p.

    Il fumus del reato è stato ritenuto sussistente in relazione alla realizzazione e al mantenimento della struttura difforme dal titolo autorizzativo.

  • art. 639 c.p.

    La norma è richiamata nell'imputazione provvisoria considerata ai fini della verifica indiziaria del fumus.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    È stata invocata dalla difesa per sostenere il regime di edilizia libera; la questione è stata ritenuta assorbita dalla valutazione della difformità dell'opera rispetto al titolo.

  • art. 3 legge regionale Sicilia n. 16/2016

    È stata invocata dalla difesa in relazione al regime edilizio applicabile, senza incidere sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di sequestro preventivo o probatorio è deducibile soltanto la violazione di legge, inclusi gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi motivazionali radicali tali da rendere la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; non sono invece deducibili censure che sollecitino una nuova valutazione del contenuto degli atti o del compendio probatorio.
  • Nel riesame di una misura cautelare reale il giudice deve valutare, sia pure sommariamente, il fumus commissi delicti con riferimento agli elementi della fattispecie contestata e può considerare anche l'elemento soggettivo quando il suo difetto emerga ictu oculi.
  • La difformità tra un'opera realizzata e il titolo autorizzativo può essere ravvisata, in sede cautelare reale, sulla base delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'opera, tra cui l'unificazione delle strutture autorizzate, la chiusura stabile sui lati e sulla sommità, nonché l'integrazione con l'attività commerciale e l'ampliamento della superficie destinata alla somministrazione.
  • Il dolo può essere desunto, a livello indiziario, dalle modalità concrete di realizzazione dell'opera comparate con il contenuto del titolo autorizzativo, salvo che siano dedotti specifici elementi idonei a escluderlo.
  • Il periculum in mora del sequestro preventivo può sussistere quando la disponibilità del bene consenta la protrazione dell'utilizzazione commerciale di una struttura priva di titolo e il mantenimento dell'opera determini un incremento del carico urbanistico.
  • La deduzione di un travisamento del contenuto degli atti, quando richieda una rivalutazione del loro significato e non evidenzi una motivazione radicalmente apparente, non è consentita nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza in materia di misura cautelare reale.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniSequestro preventivo
RamiReati ediliziProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

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