Cassazione Civile, Ordinanza n. 20383/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudicato che aveva riconosciuto ai pensionati il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione integrativa del Banco di Napoli, con conseguente adeguamento della quota pensionistica fino a una certa data. Dopo che gli interessati avevano aderito alla capitalizzazione della prestazione integrativa in una somma una tantum, essi hanno chiesto al giudice la condanna della banca al pagamento delle differenze economiche maturate sul trattamento pensionistico nel periodo successivo, sostenendo che il giudicato sulla perequazione dovesse continuare a operare anche dopo la capitalizzazione, oppure che, comunque, la perequazione fosse un diritto autonomo non rinunciato espressamente. In cassazione deducono: (1) violazione del giudicato, delle norme sull’obbligazione e sulla rinuncia/transazione, nonché vizi motivazionali, per avere la Corte d’appello escluso il diritto alle differenze successive alla capitalizzazione; (2) violazione delle regole processuali e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, perché sarebbe stato erroneo affermare che mancasse prova della riserva espressa con cui i ricorrenti avrebbero dichiarato di non rinunciare al contenzioso sulla perequazione al momento dell’accettazione dell’offerta di capitalizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, richiamando un orientamento già consolidato in controversie identiche: il giudicato riguardava il meccanismo di perequazione e la relativa quota del trattamento pensionistico integrativo, ma tale quota era stata poi estinta con la liquidazione in forma capitalizzata una tantum. Di conseguenza, non poteva essere riconosciuto un supplemento pensionistico periodico dopo la capitalizzazione, perché quest'ultima aveva estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata relativo alla prestazione integrativa. La questione eventualmente residua era solo quella della corretta quantificazione della somma capitalizzata, non oggetto del presente giudizio. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Norme richiamate
richiamato nel quadro della dedotta violazione del giudicato e dei suoi effetti sostanziali
richiamato per sostenere l'efficacia vincolante del giudicato invocato dai ricorrenti
richiamato in tema di giudicato formale
richiamati dai ricorrenti nel quadro delle censure, ma non decisivi nella ratio della decisione
richiamato dai ricorrenti in relazione a rinunce e transazioni
richiamati dai ricorrenti in relazione alla rinuncia al credito
richiamati dai ricorrenti in relazione alla transazione
richiamato dai ricorrenti in tema di estinzione del processo/abbandono della domanda
richiamato per l'interpretazione della delibera del CdA del Banco di Napoli del 17.1.1983
richiamati dai ricorrenti a sostegno dei vizi processuali e della decisione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
richiamato nel secondo motivo di ricorso
richiamati nel secondo motivo di ricorso per valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio
art. 47 dello Statuto del Fondo pensione complementare per il personale del Banco
richiamato per qualificare la facoltà di opzione tra prestazione periodica e capitalizzazione una tantum
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Quando una quota di trattamento pensionistico integrativo è stata capitalizzata in una somma una tantum, la prestazione periodica si estingue e non può essere ulteriormente pretesa in forma mensile per il periodo successivo alla capitalizzazione.
- Il giudicato che riconosce un meccanismo di perequazione opera sulla quota di pensione integrativa cui si riferisce, ma non trasforma tale quota in un diritto autonomo svincolato dal rapporto previdenziale estinto dalla capitalizzazione.
- Se la domanda giudiziale riguarda differenze maturate dopo la capitalizzazione, il thema decidendum non è la persistenza del diritto alla perequazione periodica, ma eventualmente la corretta quantificazione dell'importo dovuto in sede di capitalizzazione.
- La cessazione del rapporto obbligatorio di durata per effetto della liquidazione una tantum rende superflua una rinuncia espressa al diritto alla prestazione periodica, perché l'estinzione deriva direttamente dall'assetto negoziale concluso dalle parti.
- In presenza di un orientamento di legittimità già consolidato su controversie identiche, il ricorso che non offra argomenti nuovi e decisivi contrari è destinato al rigetto.
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