Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38440/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di violazione di legge sugli artt. 132 e 133 c.p. per applicazione di una pena ritenuta illegale dopo la riqualificazione del fatto al'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 (rifiuti non pericolosi) — la ricorrente deduce che la corte avrebbe dovuto applicare solo la pena prevista per tale norma (arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da €2.600 a €22.000) e non congiuntamente arresto e ammenda così come inflitti; 2) vizio per intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dall'ultimo scarico abusivo del 3/5/2019 e non dalla data indicata in imputazione (4/11/2020), con riferimento anche all'atto interruttivo rappresentato dal sequestro del 15/11/2019.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo: annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per rideterminare la pena in conformità della corretta qualificazione giuridica (art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06). Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e respinge il secondo motivo (prescrizione) come manifestamente infondato, ritenendo che la ricorrente non abbia fornito elementi di riscontro sufficienti e ricordando che il sequestro del 15/11/2019 costituisce atto interruttivo e che, inoltre, la normativa sulla sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.) allunga i termini; dichiara irrevocabile la sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.) e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Legambiente Sicilia, liquidate in €3.591,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 132

    Riferimento alle regole generali sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che, dopo la riqualificazione al reato previsto dall'art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06, debba essere applicata la corrispondente edittale sanzione

  • Codice penale, art. 133

    Rinvio alle modalità di quantificazione della pena; la Corte annulla la pena irrogata perché discorde rispetto all'ambito edittale del reato riqualificato

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 256 comma 1 lett. a)

    Norma qualificante il fatto ascritto alla ricorrente come reato relativo a rifiuti non pericolosi; la Corte ha ritenuto che la pena da applicare debba essere quella prevista per tale disposizione

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 256 comma 3

    Norma richiamata nel procedimento per altri capi di imputazione; citata nella compagine delle accuse trasformate e confermate

  • Codice penale, art. 159

    Normativa sulla sospensione del corso della prescrizione (testo introdotto dalla L. 23/6/2017 n. 103); la Corte ne applica gli effetti, rilevando che comporta un allungamento dei termini di prescrizione per i fatti consumati nel periodo di vigenza della legge

  • Codice di procedura penale, art. 544

    Richiamato in relazione al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado: da tale termine decorrono sospensioni utili ai calcoli dei termini di prescrizione

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Consente la declaratoria di irrevocabilità della sentenza limitatamente agli aspetti già definiti e non rinnovabili; la Corte dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Introduttiva della disciplina sulla sospensione della prescrizione (art. 159 c.p.); la Corte ritiene applicabile la disciplina ai reati commessi nel periodo di efficacia della legge

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e Legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamate a titolo storico/ordinamentale: la Corte precisa che tali leggi non hanno abrogato con efficacia retroattiva la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 103/2017 per il periodo rilevante

Massime di principio

  • Se la fattispecie è riqualificata in sede di impugnazione, il giudice deve applicare il corretto intervallo edittale previsto per la nuova qualificazione; l'errore in materia di quantificazione della pena può essere annullato dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio
  • Chi eccepisce la prescrizione per la prima volta in cassazione ha l'onere di indicare elementi probatori e atti su cui si fonda l'affermazione: argomentazioni generiche o riferimenti non chiari a pagine di sentenze non sono sufficienti
  • Atti interruttivi (es. sequestro preventivo dell'area) possono sospendere o interrompere il corso della prescrizione; la data e l'efficacia di tali atti influenzano i termini prescrizionali e la loro interpretazione richiede attenzione al calendario processuale
  • La disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 può allungare sensibilmente i termini prescrizionali per i reati commessi nel periodo di vigenza della norma; bisogna verificare quale regime temporale sia applicabile al caso concreto
  • Quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio e rinvia, il giudice di rinvio è limitato a riesaminare esclusivamente il profilo della pena e non può rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità già divenuto irrevocabile (art. 624 c.p.p.)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.