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Sentenza

Sentenza del 03/04/2023 n. 242 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'oggettiva fittizietà e la potenziale conoscibilità da parte del contribuente usando l'ordinaria diligenza dell'operatore economico - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti relative al 2017: recupero Iva sugli acquisti (€25.455,10), indeducibilità di costi per provvigioni (€6.000,00 oltre Iva indetraibile €1.320,00), indeducibilità di quote di ammortamento per fabbricati (€1.997,10) e per autovettura (€945,47). L'Ufficio ha contestato che le fatture provenivano da fornitori fittizi inseriti in catene fraudolente; la società ha dedotto insufficiente prova della consapevolezza e ha eccepito violazioni di norme e applicabilità di provvedimenti.

La decisione

Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto provati gli elementi indiziari (sostanziale sostituzione dei canali di approvvigionamento con fornitori privi di struttura, prezzi sistematicamente inferiori al mercato, rapporti ripetuti con soggetti fittizi) che consentono di inferire la conoscenza o la conoscibilità, usando l'ordinaria diligenza, della fittizietà dei fornitori. Non essendo la società riuscita a dimostrare la propria diligente condotta o la buona fede con documentazione probante (verifiche sui fornitori, contratti, modalità di consegna, documentazione di supporto), è stato confermato il recupero dell'Iva e l'indeducibilità dei costi e delle quote di ammortamento contestate. Condanna alle spese di giudizio liquidate in €3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina dell'onere della prova: il giudice individua che l'Amministrazione deve assolvere l'onere istruttorio iniziale e, una volta provata la sussistenza di elementi indicativi di fittizietà, grava sul contribuente l'onere di provare la propria diligente condotta.

  • art. 54 DPR 633/1972

    Riferimento normativo nel contesto dell'accertamento IVA; utilizzato per valutare la legittimità delle rettifiche d'imposta operate dall'Ufficio.

  • art. 60-bis DPR 633/1972

    Norma richiamata in tema di fatture emesse da soggetti inesistenti e relativa indetraibilità dell'IVA: conferma che l'Amministrazione deve dimostrare la fittizietà oggettiva del fornitore e la conoscenza o la potenziale conoscibilità del destinatario.

  • DM 10.01.2018

    Provvedimento richiamato dalla parte resistente/ricorrente; il Tribunale non ne ha riconosciuta l'applicabilità fattuale per elidere gli elementi indiziari prodotti dall'Ufficio nel caso concreto.

  • art. 109 DPR 917/1986

    Ai fini della deducibilità dei costi l'onere probatorio spetta al contribuente: è necessario dimostrare l'esistenza, la natura e la congruità della spesa con documentazione di supporto, non bastando la mera annotazione contabile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia che il destinatario conosceva o avrebbe dovuto conoscere, con l'ordinaria diligenza della sua qualifica professionale, la natura fittizia dell'operazione.
  • Se l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio (es. prezzi molto al di sotto del mercato, mancanza di struttura del fornitore, sostituzione improvvisa della filiera abituale, rapporti reiterati con soggetti sospetti), l'onere si sposta sul contribuente che deve dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode (verifiche sulla esistenza fisica e organizzativa del fornitore, contratti, corrispondenza, prove di consegna e pagamento tracciabili).
  • La regolarità della contabilità e l'effettuazione dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede del contribuente quando sussistono forti indizi di fittizietà del fornitore.
  • Per la deducibilità dei costi occorre documentazione di supporto idonea a dimostrare la ragione e la coerenza economica della spesa (contratti, specifiche prestazioni, modalità di determinazione del compenso); in mancanza, l'accertamento sul recupero è legittimo.
  • Nel caso di beni ammortizzabili è necessario contabilizzare separatamente il valore del terreno e del fabbricato; in mancanza, l'Amministrazione può rettificare le quote non ammissibili.
  • Nei settori ad alto rischio di frode (es. commercio carburanti) è necessario un livello di attenzione e di verifica più elevato: offerte di prezzo significativamente inferiori al mercato e fornitori privi di struttura devono indurre verifiche documentali e di natura commerciale prima di instaurare rapporti continuativi.

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