Sentenza del 03/04/2023 n. 200 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Contributo unificato - intimazione di pagamento - impugnazione - atti prodromici - eccezione - prescrizione del credito - ulteriore contributo unificato - atti prodromici - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per il contributo unificato chiedendo l'annullamento della richiesta di integrazione del CUT (450,00 euro) sostenendo che il ricorso originario riguardava soltanto l'intimazione e non le cartelle di pagamento prodromiche. Ha altresì eccepito la mancata sottoscrizione e la non titolarità del funzionario firmatario.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che eccepire la prescrizione dei crediti tributari relativi alle cartelle e all'avviso di accertamento equivale a impugnare anche tali atti impositivi, non solo l'intimazione di pagamento; di conseguenza l'Ufficio era legittimato a chiedere l'integrazione del contributo unificato per ciascun atto prodromico. È stata inoltre ritenuta valida la sottoscrizione digitale (formato CADES-BES) e legittima la titolarità del funzionario in base all'atto di delega. Per il contrasto di giurisprudenza si è compensata la spese di giudizio.
Norme richiamate
Contributo unificato tributario (CUT)
Quando il contribuente, nell'impugnare un'intimazione di pagamento, eccepisce la prescrizione dei crediti relativi agli atti prodromici, si intende che impugna anche gli atti impositivi sottostanti; pertanto è dovuto il contributo unificato anche per ciascuno degli atti prodromici impugnati.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24446/2021; Cass. n. 6417/2019; Cass. n. 27561/2018)
Cass., n. 24446/2021; Cass., n. 6417/2019; Cass., n. 27561/2018
L'omessa o non leggibile sottoscrizione del funzionario non comporta automaticamente invalidità dell'atto amministrativo quando l'elemento sia comunque inequivocabilmente riferibile all'organo competente; ciò vale anche con firma digitale/trasmissione telematica.
Regole sulla sottoscrizione digitale e trasmissione via PEC (prassi applicativa)
La sottoscrizione digitale in formato CADES-BES e l'invio tramite PEC del documento .p7m sono idonee a comprovare la sottoscrizione e la validità formale dell'atto elettronico emesso dall'amministrazione.
Atto amministrativo di delega (Direttore della Giustizia Tributaria - Ufficio III, 30/3/2022, prot. n. 15606)
atto di delega del 30/3/2022, prot. n. 15606
L'atto di delega conferisce al funzionario indicato la titolarità necessaria per firmare e sottoscrivere gli atti di ufficio, giustificando la legittimità della firma digitale apposta dall'incaricata.
Massime di principio
- Se nell'impugnazione di un'intimazione di pagamento il contribuente solleva questioni concernenti la prescrizione o altre questioni sostanziali collegate alle cartelle/avvisi prodromici, il giudice interpreta il ricorso come diretto anche contro quegli atti impositivi; ne consegue l'obbligo di versare il CUT relativo a ciascun atto impugnato.
- L'omissione di una sottoscrizione leggibile non invalida automaticamente un provvedimento amministrativo quando l'atto sia attribuibile in modo univoco all'organo competente; la firma digitale e l'invio tramite PEC rafforzano la validità formale dell'atto.
- Per evitare contestazioni sul CUT, chi impugna un atto dovrebbe chiarire esplicitamente l'elenco degli atti che intende contestare e predisporre il pagamento del contributo unificato per ciascun atto eventualmente compreso nella controversia.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni procedurali correlate (es. modalità di sottoscrizione), il giudice di merito può compensare le spese di giudizio.
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