Sentenza del 03/04/2023 n. 252 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cartella di pagamento - istanza di rateazione - atto interruttivo della prescrizione - non costituisce acquiescenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha dedotto l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari riportati nella cartella di pagamento (importo contestato pari a ? 22.542,65 relativo a tributi erariali). Ha impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo che tra la notifica della cartella (16.03.2010) e l'intimazione (12.06.2018) era decorso il termine prescrizionale, e ha inoltre contestato la determinazione delle spese di procedura.
La decisione
La CTP di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile constatando che la prescrizione era stata interrotta da istanze di rateazione presentate dal contribuente (29.06.2012 e 24.07.2015). In appello la Corte di Giustizia ha rigettato l'appello del contribuente e confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che, sebbene la richiesta di rateizzazione non costituisca acquiescenza in senso sostanziale, il riconoscimento del debito implicito nella richiesta comporta comunque l'interruzione del termine di prescrizione; ha inoltre ritenuto infondata la contestazione sulle spese di procedura (determinazione automatica ai sensi del D.M. 21/11/2000). In esito la Corte ha compensato le spese di giudizio per entrambe i gradi vista la successiva consolidazione della giurisprudenza sul punto.
Norme richiamate
Cass. ord. 20700/2020
Stabilisce che la richiesta di rateizzazione non costituisce acquiescenza in senso sostanziale, ma il riconoscimento del debito implicito nella richiesta interrompe comunque la prescrizione.
Cass. n. 16098/2018
Giurisprudenza di supporto sul tema dell'effetto interruttivo derivante da atti che manifestano riconoscimento del debito.
Cass. sez. 1, 19 giugno 1975, n. 2436
Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui atti riconoscitivi possono interrompere la prescrizione.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Norma processuale che disciplina l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità quando l'atto impugnato è preceduto da atti prodromici non impugnati che incidono sulla materia controversa.
D.M. 21 novembre 2000 (art. 17, comma 6, d.lgs. 112/1999)
G.U. Serie Generale n.30 del 06-02-2001
Fissa gli importi del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive; la determinazione automatica dell'importo delle spese di procedura è conforme a tale decreto.
Massime di principio
- La semplice presentazione di un'istanza di rateazione non equivale ad acquiescenza sostanziale che impedisca al contribuente di proporre azioni contro l'ente, ma costituisce comunque un riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti tributari.
- In caso di contestazione di prescrizione verificare tutte le comunicazioni/istanze del contribuente tra la notifica dell'atto iniziale e l'atto impugnato: anche atti non formalmente definiti come 'riconoscimento' possono avere effetto interruttivo.
- Se l'atto impugnato è presupposto da atti prodromici non impugnati che incidono sui termini (es. riconoscimenti, istanze di rateazione), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per mancata impugnazione dell'atto prodromico (art. 21 d.lgs. 546/92).
- Le contestazioni relative alle spese di procedura devono considerare le tabelle e le determinazioni normative (D.M. 21/11/2000); l'importo è spesso determinato automaticamente e difficilmente annullabile salvo errori materiali evidenziabili.
- La stabilizzazione della giurisprudenza su un punto rilevante può giustificare la compensazione delle spese di giudizio anche quando la parte ricorrente ha proposto impugnazione prima del consolidamento del principio.
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