Sentenza del 03/04/2023 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'Avviso di accertamento IMU n. 173515967 del 16/11/2021 relativo all'anno 2016 per Euro 993,00 (più interessi e sanzioni). La ricorrente eccepisce difetto di motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e chiede il riconoscimento dell'esenzione per l'immobile adibito ad "abitazione principale" poiché anagraficamente vi risiede e vi dimora, mentre il coniuge risiede in altro Comune per esigenze lavorative; in via subordinata chiede l'annullamento delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa sulla disciplina IMU dell'abitazione principale.
La decisione
Il giudice accoglie il ricorso. Pur richiamando il principio processuale della "ragione più liquida" per decidere sulla questione più agevole, la Corte applica la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha ridefinito l'esenzione per "abitazione principale" come l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, eliminando il requisito della residenza del nucleo familiare. Poiché non è contestato che la ricorrente risiede e dimora nell'immobile oggetto dell'accertamento, le viene riconosciuta l'esenzione e l'avviso è annullato. Le spese processuali sono compensate in considerazione del sopravvenuto pronunciamento costituzionale intervenuto nel corso del giudizio.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
La ricorrente deduceva difetto di motivazione dell'avviso di accertamento ai sensi di tale norma; il giudice, pur rilevando la questione, decide la causa sulla questione di merito più agevole alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022
la "abitazione principale" è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
Ha eliminato il requisito della residenza del nucleo familiare per l'esenzione IMU dell'abitazione principale; pertanto l'esenzione può essere riconosciuta anche in caso di scissione del nucleo familiare e di residenze in Comuni diversi, purché il possessore dimori e sia anagraficamente residente nell'immobile.
art. 24 Cost.; art. 111 Cost.; art. 276 c.p.c.
Richiamati come fondamento del principio processuale della "ragione più liquida": il giudice può decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche se subordinata, per ragioni di economia e celerità processuale.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per "abitazione principale" si riconosce quando il proprietario dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica nell'immobile, anche se il nucleo familiare è "scisso" e altri componenti risiedono altrove.
- La prova della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore è decisiva: in assenza di prova contraria il giudice può ritenere sussistente la dimora abituale e concedere l'esenzione.
- Un avviso di accertamento motivato in termini generali può comunque essere annullato se una modifica sovraordinata del quadro normativo (es. pronuncia costituzionale sopravvenuta) rende favorevole la situazione di fatto del contribuente.
- Il giudice può decidere la controversia sulla questione giuridica più agevole (ragione più liquida) senza esaminare ogni eccezione processuale preliminare, per ragioni di economia processuale.
- Se la decisione favorevole al contribuente si fonda su una pronuncia intervenuta nel corso del giudizio, è possibile compensare le spese processuali tra le parti.
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