Cassazione Civile, Ordinanza n. 25059/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Una società debitrice principale e una persona fisica garante avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il mancato rimborso delle rate di un mutuo chirografario di euro 104.000,00, per un importo ingiunto di euro 101.343,28. Gli opponenti avevano contestato il superamento del tasso soglia usurario, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'indeterminatezza della garanzia. In sede di precisazione delle conclusioni avevano inoltre dedotto la nullità del mutuo per difetto di sottoscrizione e il superamento del tasso soglia anche con riferimento al TAEG. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la conclusione del mutuo sulla base della documentazione individuata dal primo giudice, ma non riprodotta nel fascicolo d'appello; aveva inoltre ritenuto generica la censura sull'usura, rilevando che il tasso soglia indicato dal decreto ministeriale applicabile era superiore ai tassi praticati, e aveva escluso la violazione della buona fede. Quanto alla fideiussione, gli appellanti avevano dedotto soltanto nella comparsa conclusionale la nullità parziale delle clausole asseritamente conformi allo schema ABI, senza produrre tale schema né dimostrare la decisività dell'inserimento delle clausole per il rilascio della garanzia. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sei motivi: il primo sulla nullità antitrust della fideiussione conforme allo schema ABI; il secondo sulla forma scritta e sulla prova del contratto di mutuo; il terzo sull'omessa pronuncia relativa alla produzione del solo saldaconto ex art. 50 del testo unico bancario; il quarto sull'onere della prova del credito; il quinto sull'omessa pronuncia e sulla violazione della buona fede nella garanzia; il sesto sulla pretesa contraddittorietà della motivazione circa la sottoscrizione e la documentazione del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la nullità della fideiussione per conformità al modello ABI era stata dedotta tardivamente nella comparsa conclusionale d'appello e i ricorrenti non avevano indicato elementi già acquisiti nel giudizio di merito dai quali tale invalidità avrebbe dovuto emergere. Il secondo motivo non coglieva la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sull'esistenza, rilevata dal Tribunale, della scheda contrattuale, del documento di sintesi e del piano di ammortamento, nonché sulla mancata produzione di tali documenti nel giudizio d'appello. I ricorrenti avevano invece censurato genericamente l'inadeguatezza della lettera di adesione. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché la questione sull'efficacia probatoria del saldaconto era irrilevante rispetto alla ratio decidendi, fondata sulla produzione della documentazione contrattuale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva esaminato la questione della buona fede ed escluso la relativa violazione con motivazione non censurabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non sussisteva la denunciata contraddizione: la sentenza aveva distinto tra la documentazione esaminata dal Tribunale e la sua mancata acquisizione nel fascicolo d'appello. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione della banca. È stato disposto, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. a), e comma 3, L. 287/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità parziale delle clausole fideiussorie riproduttive di un'intesa anticoncorrenziale; la Corte non ha esaminato il merito della questione, dichiarando il motivo inammissibile per tardività e difetto di specificità.
art. 101 T.F.U.E.
Richiamato dai ricorrenti con riguardo alla nullità antitrust della fideiussione; la Corte non ha deciso la questione nel merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di nullità contrattuale; la censura è stata dichiarata inammissibile senza esame del merito.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità parziale delle clausole fideiussorie; la Corte non ha affrontato il merito per ragioni di inammissibilità.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla garanzia fideiussoria; la Corte ha definito il motivo in rito.
Richiamato in tema di valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto che i motivi non censurassero la ratio fondata sulla documentazione contrattuale considerata dal primo giudice e non riprodotta in appello.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta non riferita alla concreta ratio decidendi.
Richiamato dai ricorrenti riguardo alla forma scritta del contratto di finanziamento; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non contestava adeguatamente la ratio basata sulla documentazione contrattuale.
Richiamato dai ricorrenti in tema di conclusione del contratto; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, ritenendola non pertinente alla motivazione effettivamente adottata.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su motivi d'appello; le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché le questioni dedotte non coglievano la ratio decidendi o risultavano già esaminate.
Richiamato in tema di omessa pronuncia; la Corte ha escluso che le censure individuassero un'omissione rilevante, rilevando che la questione della buona fede era stata esaminata e che quella sul saldaconto era irrilevante.
Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova del credito; la censura è stata ritenuta inammissibile perché la decisione non era fondata sull'efficacia del saldaconto, ma sulla documentazione contrattuale ritenuta prodotta in primo grado.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per denunciare una motivazione contraddittoria; la Corte ha escluso la contraddizione, ravvisando una distinzione coerente tra documenti esaminati in primo grado e mancata produzione nel giudizio d'appello.
Richiamato per vizio della motivazione; la censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva l'incoerenza denunciata.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La parte che deduce in cassazione il mancato rilievo officioso della nullità di una clausola contrattuale deve indicare, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, gli elementi già acquisiti nel giudizio di merito dai quali la nullità avrebbe dovuto emergere; il rilievo officioso non consente di introdurre tardivamente una questione fondata su dati non presenti nel processo.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non aggredisca la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limiti a censurare un argomento diverso o secondario rispetto a quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
- Nel giudizio di appello, la parte che intenda ottenere la rivalutazione di documenti rilevanti deve produrli o ripristinarne la disponibilità processuale secondo le regole applicabili; la mancata produzione del fascicolo o delle copie dei documenti può impedire al giudice d'appello di esaminarli e rende non utilmente censurabile una decisione fondata sulla loro indisponibilità in quel grado.
- Quando il giudice di merito fonda la prova della conclusione e del contenuto di un mutuo sulla scheda contrattuale, sul documento di sintesi e sul piano di ammortamento, è inammissibile una censura che discuta soltanto l'idoneità di una diversa documentazione, come una lettera di adesione, senza contestare la ratio basata sui documenti contrattuali indicati.
- La contestazione dell'efficacia probatoria del saldaconto è irrilevante in cassazione quando la sentenza impugnata abbia accertato la prova del rapporto e del credito sulla base di ulteriore documentazione contrattuale e il motivo non censuri tale autonoma ratio decidendi.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato la questione dedotta e l'abbia risolta in senso sfavorevole alla parte; l'eventuale dissenso dalla motivazione attiene al merito della valutazione e deve essere specificamente rivolto contro la ratio adottata.
- La mera diversa rappresentazione, in passaggi distinti della sentenza, della documentazione esistente in primo grado e di quella materialmente acquisita nel fascicolo d'appello non integra contraddittorietà della motivazione se le affermazioni sono logicamente riferibili a gradi processuali differenti.
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