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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18957/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta la decisione di merito, già parzialmente riformata in appello solo quanto all'esclusione della recidiva e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale e rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, confermando però la responsabilità per concorso in furto in abitazione aggravato e per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. I motivi erano tre: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto nella figura del furto in abitazione, sostenendo una diversa ricostruzione della posizione del garage rispetto alla privata dimora; 2) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto come furto tentato; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, nel furto in abitazione, integra pertinenza di luogo destinato a privata dimora anche il bene funzionalmente asservito e durevolmente destinato al servizio o ornamento dell'immobile principale, senza necessità di contiguità fisica. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il furto si consuma quando la cosa sottratta passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, anche per breve tempo e nello stesso luogo della sottrazione, irrilevando la possibilità di pronto recupero da parte della persona offesa. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico per mancato confronto con la motivazione d'appello e comunque infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, quando la pena sia al di sotto della media edittale, basta il richiamo al criterio di adeguatezza, senza motivazione particolarmente analitica.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte richiama la figura del furto in abitazione, affermando che la sua configurazione dipende anche dalla nozione di pertinenza del luogo di privata dimora, comprensiva dei beni funzionalmente asserviti all'immobile principale.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    È richiamata l'aggravante nell'ambito della condanna confermata in appello.

  • art. 4 L. n. 110/1975

    È richiamato il reato contestato e confermato in appello relativo al porto di armi o oggetti atti ad offendere.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di tale correlazione determina inammissibilità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi di commisurazione della pena sono assorbiti nel richiamo al criterio di adeguatezza quando la pena è inferiore alla media edittale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione probatoria, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella lettura delle risultanze processuali.
  • Nel furto in abitazione, la nozione di pertinenza del luogo di privata dimora comprende ogni bene funzionalmente asservito all'immobile principale e destinato durevolmente al suo servizio o ornamento, senza che sia necessaria la contiguità fisica tra i beni.
  • Il furto si consuma quando la cosa sottratta entra, anche solo per breve tempo e nel medesimo luogo della sottrazione, nel dominio esclusivo dell'agente; non rilevano la breve durata del possesso, la vigilanza della persona offesa o la possibilità di un rapido recupero della res furtiva.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e strettamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata; la censura che non si confronti con le rationes decidendi è inammissibile.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, se la pena irrogata è al di sotto della media edittale, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, senza necessità di motivazione particolarmente dettagliata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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