Cassazione Penale, Sentenza n. 30192/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di un imputato per rapina aggravata commessa a Roma il 29 marzo 2023. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per illogicità, censurando il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. Secondo il ricorrente, pur non essendo stato quantificato il valore dei beni sottratti, la Corte territoriale avrebbe escluso l'attenuante senza considerare il criterio complessivo indicato dalla giurisprudenza per il delitto di rapina, che richiede di valutare non solo il valore della cosa sottratta ma anche la lesione della persona offesa. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di merito nel negare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., osservando che, in tema di rapina, occorre valutare complessivamente il pregiudizio arrecato, non solo il valore intrinseco dei beni sottratti ma anche i danni ulteriori derivanti dalla violenza o minaccia alla persona offesa. Nel caso concreto, la sottrazione di borse contenenti denaro, documenti ed effetti personali non era complessivamente riconducibile a un danno di speciale tenuità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
danno di speciale tenuità
L'attenuante richiede che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio; nel delitto di rapina deve essere valutata la complessiva entità del danno, comprensiva anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come fondamento della valutazione dei profili di colpa che giustificano la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il giudizio non può arrestarsi al solo valore economico della res sottratta, ma deve considerare l'intero pregiudizio arrecato dal fatto.
- Nel delitto di rapina la valutazione della speciale tenuità è necessariamente complessiva, perché il reato ha natura plurioffensiva e lede anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona offesa.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. non può essere riconosciuta quando, pur in mancanza di una precisa quantificazione monetaria, il bene sottratto e gli ulteriori effetti del fatto non siano complessivamente di valore economico irrisorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una censura non confrontandosi con il consolidato orientamento di legittimità richiamato nella sentenza.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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