Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo relativo a un fondo di proprietà privata destinato alla realizzazione di una strada comunale di collegamento tra un interporto e lo svincolo autostradale. Il collegio peritale nominato ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 327/2001 aveva determinato l'indennità di espropriazione; il Comune aveva proposto opposizione alla stima, poi rigettata dalla Corte d'appello. In cassazione il Comune deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 21, commi 5 e 9, del d.P.R. 327/2001 per asserita invalidità della perizia, perché il terzo componente del collegio peritale non sarebbe stato in possesso delle qualifiche richieste dalla legge; con il secondo denunciava violazione dell'art. 32 del d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il terreno fosse stato successivamente riclassificato urbanisticamente e che ciò avrebbe inciso sulla quantificazione dell'indennità, in quanto il fondo non avrebbe dovuto essere considerato con destinazione sostanzialmente edificabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della Corte d'appello, la quale aveva valorizzato la mancanza di una specifica eccezione e di un principio di prova sulla mancanza dei requisiti del perito; inoltre ha ribadito che il principio di non contestazione presuppone un'onesta e puntuale allegazione dei fatti da parte di chi lo invoca. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché fondato su documenti e circostanze non adeguatamente indicati come dedotti e prodotti nei precedenti gradi, e perché il ricorrente non aveva assolto agli oneri di specificazione richiesti per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della pretesa del Comune e lo ha condannato alle spese; inoltre, trattandosi di decisione conforme alla proposta accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le sanzioni pecuniarie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
La nomina del terzo componente del collegio peritale deve rispettare i requisiti di legge; tuttavia l'eccezione sulla loro mancanza va specificamente allegata e supportata da un principio di prova, non potendo bastare un'affermazione generica del tipo "non risulta".
La quantificazione dell'indennità di espropriazione va ancorata alla corretta qualificazione urbanistica del bene, ma la censura in cassazione è inammissibile se non si indica con precisione dove e come la questione e i relativi documenti siano stati dedotti nel giudizio di merito.
Le censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo devono confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e rispettare gli specifici oneri di allegazione e specificazione propri del ricorso per cassazione.
L'onere della prova resta a carico di chi fa valere il diritto o eccepisce modifiche/estinzione del diritto altrui; la prova di un fatto negativo può essere fornita mediante fatti positivi contrari o presunzioni, ma non è esclusa né invertita dalla negatività del fatto da provare.
art. 24 Cost.
Il criterio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova deve evitare interpretazioni che rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Se, dopo la proposta di definizione accelerata, la parte chiede la decisione e la Corte decide conformemente alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale legittima la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, quale reazione all'abuso del processo.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Chi contesta la validità della perizia o della composizione dell'organo peritale deve formulare un'eccezione specifica e tempestiva, allegando almeno un principio di prova; una mera formula dubitativa o generica non è sufficiente.
- Il principio di non contestazione opera solo se la parte che lo invoca ha prima assolto al proprio onere di allegazione puntuale dei fatti controversi.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile prospettare questioni nuove o fondate su documenti se non si indica con precisione dove tali questioni e documenti siano stati introdotti nel giudizio di merito e sottoposti al contraddittorio.
- Per dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non basta lamentare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
- L'onere della prova ex art. 2697 c.c. non si inverte per il solo fatto che il fatto da provare sia negativo; la prova può essere data anche per presunzioni o mediante fatti positivi incompatibili con il fatto negativo allegato.
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