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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13822/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da una banca avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un proprio dipendente per il pagamento del premio aziendale di rendimento (PAR) relativo al periodo gennaio-ottobre 2012. Il lavoratore rivendicava l'emolumento sulla base dell'art. 44 del CCNL di settore e dell'art. 24 del contratto integrativo aziendale, sostenendo che il premio fosse dovuto in ragione della posizione lavorativa strategica e della previsione di un budget di spesa. La Corte d'appello aveva confermato il diritto del dipendente, interpretando le fonti collettive nel senso che il premio non dipendesse dal raggiungimento di specifici obiettivi ma dalla sola previsione in bilancio dell'impegno di spesa, valorizzando anche la mancata attivazione della procedura informativa sindacale. La banca ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 44 CCNL e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., oltre che dell'art. 24 CIA, della delibera del c.d.a. del 13 gennaio 2011 e del verbale assembleare del 29 aprile 2013. In particolare, ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente trasformato un emolumento rimesso alla facoltà discrezionale dell'impresa e subordinato a obiettivi specifici predeterminati in un'obbligazione automatica, e avesse attribuito rilievo decisivo alla mancata procedura informativa, pur prevedendo la disciplina collettiva soltanto un obbligo di informazione e consultazione e non un obbligo di contrarre.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di improcedibilità del secondo ricorso e di inammissibilità del motivo, ma nel merito ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello non aveva correttamente interpretato le fonti collettive: non aveva dato priorità al dato letterale dell'art. 44 CCNL, non aveva letto in modo sistematico la contrattazione integrativa e aveva attribuito alla mancata attivazione della procedura informativa un valore che la disciplina non le riconosceva. Secondo la Cassazione, il premio aziendale di rendimento è istituto rimesso alla scelta dell'impresa, che può istituirlo o meno e può determinarne ammontare, criteri e tempi, nel rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi di informazione/consultazione sindacale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44 CCNL 12 febbraio 2005

    Attribuisce all'impresa una facoltà discrezionale di prevedere il premio aziendale di rendimento e di determinarne ammontare, criteri e tempi, in relazione a prefissati specifici obiettivi, con obblighi di oggettività, trasparenza e informazione/consultazione sindacale, ma senza imporre un obbligo di contrarre.

  • art. 24 del Contratto integrativo aziendale 3 marzo 2006

    Va letto come strumento attuativo della disciplina nazionale e in coordinamento con essa, senza alterare la natura discrezionale dell'istituto.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è il primo e prioritario momento dell'interpretazione contrattuale e non può essere trascurato.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate sistematicamente, valorizzando il coordinamento tra contratto collettivo nazionale e integrativo.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede, ma solo dopo aver verificato il senso letterale e la coerenza complessiva delle clausole.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dalla banca.

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per la riunione dei due ricorsi avverso la stessa sentenza e tra le stesse parti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato nella fase camerale e nella rimessione della causa alla sezione ordinaria.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola il rito camerale nel quale il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi fa rinvio per richiamare la motivazione dei precedenti conformi.

  • art. 123-ter T.U.F.

    La Relazione sulla remunerazione è considerata dalla Corte territoriale, ma la Cassazione la ritiene non decisiva rispetto alla corretta interpretazione delle fonti collettive.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di clausole collettive relative a premi aziendali o incentivi, il dato letterale della fonte nazionale deve essere esaminato per primo e può risultare assorbente rispetto a criteri ulteriori.
  • La contrattazione integrativa va letta in modo sistematico e coordinato con la disciplina nazionale, quale strumento attuativo e non derogatorio della struttura dell'istituto, salvo chiara diversa previsione.
  • Se la disciplina collettiva attribuisce all'impresa la facoltà di istituire il premio e di determinarne i parametri, non può essere ricostruito un obbligo automatico di corresponsione in assenza dei presupposti specificamente previsti.
  • La previsione di obblighi di informazione e consultazione sindacale non equivale, di per sé, a un obbligo di contrarre o a una cristallizzazione del diritto del lavoratore al premio.
  • La mancata attivazione della procedura informativa non può essere elevata a elemento decisivo per affermare la dovutezza del premio quando il testo collettivo conserva alla parte datoriale il potere di scelta sull'istituzione e regolazione dell'emolumento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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