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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 1064 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRES anno 2007 per sopravvenienza attiva contestata di €356.641,39 e maggiori imposte di €114.659,00. L'Ufficio aveva ritenuto che la società avesse beneficiato di finanziamenti infruttiferi da soci non integralmente restituiti configurando sopravvenienza attiva tassabile; la società ha dedotto che gli incrementi patrimoniali erano dovuti a un leasing immobiliare e/o a versamenti in conto capitale dei soci (o rinunce a crediti) e che l'Ufficio non aveva fornito prove certe e documentali idonee a sostenere la presunzione di tassazione.

La decisione

La CTP di primo grado ha accolto il ricorso della società; la CTR Puglia in prima composizione confermò l'esito. La Cassazione ha parzialmente annullato e rinviato per nuovo esame; la CTR in diversa composizione (sentenza 24/02/2023) ha definitivamente accolto il ricorso in riassunzione della società, ritenendo che l'accertamento dell'Ufficio si fondasse su mere presunzioni non dotate dei caratteri di certezza, precisione e concordanza, applicando correttamente il 4° comma dell'art.88 TUIR che esclude la qualificazione come sopravvenienza attiva dei versamenti soci a fondo perduto o in conto capitale e la rinuncia dei soci ai crediti. Accertamento annullato; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    L'avviso è stato formalmente emesso ai sensi dell'art.41-bis (accertamento parziale), ma la CTR ha ritenuto che in concreto l'Ufficio abbia effettuato una ricostruzione complessiva della posizione reddituale senza fornire elementi certi a fondamento delle sopravvenienze accertate.

  • TUIR, art. 88, comma 4

    "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinunzia dei soci ai propri crediti"

    La Corte ha applicato questo comma per escludere la tassazione delle somme versate dai soci o della rinuncia a crediti come sopravvenienze attive, qualificandole come poste di patrimonio netto (riserve).

  • TUIR, art. 46

    Richiamato in relazione alla disciplina dei versamenti soci e alla presunzione di onerosità dei versamenti: la normativa e la prassi consentono alla parte di fornire prova contraria con i mezzi di prova consentiti dal codice civile.

  • Codice Civile, art. 1815

    Presunzione che il mutuo sia fruttifero salvo diversa volontà delle parti; la volontà di escludere interessi può essere provata con qualsiasi mezzo, secondo l'orientamento seguito dalla CTR (e da Assonime).

  • TUIR, art. 45, comma 2

    Richiamato per la disciplina applicabile in assenza di pattuizioni sugli interessi; indica norme fiscali correlate ai rapporti di finanziamento soci.

  • D.P.R. n.600/73, art. 26, comma 5

    Ricordata la ritenuta del 26% sugli interessi relativi ai finanziamenti soci, a titolo di acconto o imposta secondo i casi.

Massime di principio

  • Il carico della prova circa l'esistenza di una sopravvenienza attiva è a carico dell'Amministrazione finanziaria: le ricostruzioni fondate su mere presunzioni prive di certezza, precisione e concordanza sono infirmabili.
  • I versamenti dei soci in conto capitale o la rinuncia dei soci ai crediti, se qualificati come apporti senza obbligo di restituzione, non costituiscono sopravvenienze attive e non concorrono a formare il reddito della società (art.88, comma 4 TUIR).
  • La gratuità del finanziamento (infruttuosità) può essere provata con ogni mezzo idoneo (delibere assembleari, bilanci, estratti conto e causali di bonifico, corrispondenza, contratti con data certa), e non è sempre necessario un accordo scritto formale.
  • Se l'Ufficio limita l'accertamento alla società, non può presumere la mancata capacità economica dei soci senza averli accertati: per contestare la capacità dei soci occorre eventualmente un autonomo accertamento fiscale nei loro confronti.
  • Quando l'atto formale invocato (es. art.41-bis) comporta una deroga al principio di unicità, l'attività dell'Ufficio deve rimanere nei limiti del riscontro; se in realtà l'accertamento è riconducibile a una ricostruzione complessiva del reddito e manca prova rigorosa, il ricorso del contribuente può essere accolto.
  • In caso di controversie tecniche e complesse sulla natura dei versamenti soci, i giudici possono compensare le spese processuali.

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