Sentenza del 12/04/2023 n. 2078 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Rimborsi - Dichiarazione dei redditi - Crediti - Spettanza - Contestazione - Termine decennale - Prova delle ritenute subite - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso di un credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 760/94 per il periodo 1993 (crediti per ritenute d'acconto asseritamente subite). Controversia sulla spettanza e sull'ammontare del credito e sulla prova delle ritenute subite; questione processuale relativa ai termini per la contestazione da parte dell'Amministrazione (termine decadenziale di cui all'art. 43 DPR 600/1973 vs termine ordinario decennale) e sulla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e Amministrazione.
La decisione
La Suprema Corte ha cassato la decisione favorevole al contribuente e ha rinviato perché fosse verificata la prova dell'esistenza, spettanza e ammontare del credito alla luce del principio secondo cui il contribuente, nel giudizio di rimborso, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda. In sede di rinvio la Corte regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio: ha riconosciuto e disposto il rimborso di una quota incontroversa del credito (pari a circa €95.924,12) mentre la parte residua del credito è stata ritenuta non adeguatamente provata e quindi negata. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 600/1973
I termini decadenziali previsti dall'art. 43 si applicano esclusivamente alle attività di accertamento; non impediscono all'Amministrazione di contestare la spettanza di un credito erariale entro il termine ordinario decennale.
art. 2697 c.c.
Principio generale secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; principio applicato al contribuente che chiede il rimborso.
art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove con prudente apprezzamento e può desumere argomenti anche dal contegno delle parti, ma tale valutazione non sostituisce l'obbligo del contribuente di produrre la documentazione probatoria richiesta per il rimborso.
Cass. ord. n. 15535/2022
La Cassazione ha affermato che il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso ha l'onere sostanziale di allegare e provare i fatti su cui si fonda la pretesa e ha rinviato la causa per verifica della prova.
Cass. n. 5069/2016 (SS.UU.)
Conferma che la contestazione della spettanza di un credito da parte dell'Amministrazione può avvenire entro il termine ordinario di dieci anni e non è vincolata ai termini decadenziali dell'art. 43 per le attività di accertamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso il contribuente riveste la qualifica sostanziale di attore e quindi grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa (ad es. le ritenute d'acconto effettivamente subite); la mera indicazione del credito nella dichiarazione non è sufficiente a provare il diritto al rimborso.
- I termini decadenziali dell'art. 43 DPR 600/1973 riguardano le attività di accertamento e non impediscono all'Amministrazione, nelle controversie sulla spettanza di crediti erariali, di contestare la sussistenza del credito entro il termine ordinario decennale.
- Se l'Amministrazione formula contestazioni generiche e prive di specifiche richieste di documentazione, i giudici possono valutare se tale comportamento abbia impedito al contribuente di fornire prove e, in taluni casi, riconoscere effetti sfavorevoli all'Ufficio; tuttavia la regola generale resta l'obbligo probatorio del contribuente.
- Per massimizzare le probabilità di successo in richieste di rimborso, il contribuente deve conservare e produrre documentazione formale e probatoria (certificazioni di ritenute, quietanze, documenti contabili) già in sede di istanza e, poi, nel contenzioso, non potendo limitarsi alla sola dichiarazione dei redditi.
- In caso di prova parziale, il rimborso potrà essere riconosciuto solo nella misura effettivamente provata, con possibile compensazione parziale delle spese tra le parti.
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