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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 2078 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Rimborsi - Dichiarazione dei redditi - Crediti - Spettanza - Contestazione - Termine decennale - Prova delle ritenute subite - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso di un credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 760/94 per il periodo 1993 (crediti per ritenute d'acconto asseritamente subite). Controversia sulla spettanza e sull'ammontare del credito e sulla prova delle ritenute subite; questione processuale relativa ai termini per la contestazione da parte dell'Amministrazione (termine decadenziale di cui all'art. 43 DPR 600/1973 vs termine ordinario decennale) e sulla ripartizione dell'onere della prova tra contribuente e Amministrazione.

La decisione

La Suprema Corte ha cassato la decisione favorevole al contribuente e ha rinviato perché fosse verificata la prova dell'esistenza, spettanza e ammontare del credito alla luce del principio secondo cui il contribuente, nel giudizio di rimborso, ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda. In sede di rinvio la Corte regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio: ha riconosciuto e disposto il rimborso di una quota incontroversa del credito (pari a circa €95.924,12) mentre la parte residua del credito è stata ritenuta non adeguatamente provata e quindi negata. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    I termini decadenziali previsti dall'art. 43 si applicano esclusivamente alle attività di accertamento; non impediscono all'Amministrazione di contestare la spettanza di un credito erariale entro il termine ordinario decennale.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale secondo cui chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; principio applicato al contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice valuta le prove con prudente apprezzamento e può desumere argomenti anche dal contegno delle parti, ma tale valutazione non sostituisce l'obbligo del contribuente di produrre la documentazione probatoria richiesta per il rimborso.

  • Cass. ord. n. 15535/2022

    La Cassazione ha affermato che il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso ha l'onere sostanziale di allegare e provare i fatti su cui si fonda la pretesa e ha rinviato la causa per verifica della prova.

  • Cass. n. 5069/2016 (SS.UU.)

    Conferma che la contestazione della spettanza di un credito da parte dell'Amministrazione può avvenire entro il termine ordinario di dieci anni e non è vincolata ai termini decadenziali dell'art. 43 per le attività di accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso il contribuente riveste la qualifica sostanziale di attore e quindi grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa (ad es. le ritenute d'acconto effettivamente subite); la mera indicazione del credito nella dichiarazione non è sufficiente a provare il diritto al rimborso.
  • I termini decadenziali dell'art. 43 DPR 600/1973 riguardano le attività di accertamento e non impediscono all'Amministrazione, nelle controversie sulla spettanza di crediti erariali, di contestare la sussistenza del credito entro il termine ordinario decennale.
  • Se l'Amministrazione formula contestazioni generiche e prive di specifiche richieste di documentazione, i giudici possono valutare se tale comportamento abbia impedito al contribuente di fornire prove e, in taluni casi, riconoscere effetti sfavorevoli all'Ufficio; tuttavia la regola generale resta l'obbligo probatorio del contribuente.
  • Per massimizzare le probabilità di successo in richieste di rimborso, il contribuente deve conservare e produrre documentazione formale e probatoria (certificazioni di ritenute, quietanze, documenti contabili) già in sede di istanza e, poi, nel contenzioso, non potendo limitarsi alla sola dichiarazione dei redditi.
  • In caso di prova parziale, il rimborso potrà essere riconosciuto solo nella misura effettivamente provata, con possibile compensazione parziale delle spese tra le parti.

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