Sentenza del 12/04/2023 n. 2075 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Ammortamenti - Contestazione dell'acquisto dei beni - Fittizietà dei contratti - Prove presuntive - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'indeducibilità delle quote di ammortamento relative a immobilizzazioni materiali acquistate da due società fornitrici (YYYYYY SRL e KKKKKK) ritenute dall'Amministrazione fittizie. L'Ufficio ha rilevato una serie di indizi sintomatici: medesimo rappresentante legale delle società cedenti (presunto prestanome), omissione di dichiarazioni dei redditi da parte delle cedenti o presentazione solo di dichiarazioni IVA con ingenti crediti, rilevanti esposizioni debitorie verso l'Erario, assenza di personale e di capacità economiche nella società cessionaria (XXXXXX), investimenti molto superiori al capitale sociale e senza evidenza di disponibilità finanziarie, piani di pagamento rateali senza garanzie e posticipati di anni, contratti con layout identico e senza indicazioni puntuali sui rappresentanti, mancanza di prove sulla congruità dei valori attribuiti alle immobilizzazioni. L'Agenzia ha quindi disconosciuto la sussistenza delle operazioni e recuperato i componenti negativi di reddito.
La decisione
Il Tribunale d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla contribuente. La Corte ha ritenuto sufficienti le prove presuntive prodotte dall'Ufficio e la loro valutazione complessiva (non isolata) per ritenere accettabilmente probabile la fittizietà delle cessioni e, conseguentemente, l'indeducibilità delle quote di ammortamento. La contribuente non si è costituita in appello e non ha fornito elementi idonei a dimostrare la fonte legittima delle detrazioni. In conseguenza, è stato confermato l'accertamento con i relativi importi contestati (quota ammortamenti complessiva indicata dall'Ufficio: € 373.104, con maggiori imposte e IVA riportate nell'avviso) e la società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio: primo grado liquidato in € 6.400,00 (ridotto da € 8.000,00) e secondo grado in € 4.800,00 (ridotto da € 6.000,00).
Norme richiamate
Cassazione civile, Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7109
Principio secondo il quale la prova presuntiva va valutata nella sua globalità: gli indizi devono essere esaminati congiuntamente e alla luce l'uno dell'altro per stabilire se sia accettabilmente probabile il fatto da provare.
Cassazione civile, Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5374
Conferma l'obbligo del giudice di valutare complessivamente tutti gli elementi presuntivi anche se isolatamente equivoci, poiché la loro combinazione può costituire prova valida.
Cassazione civile, Sez. 5, 16 marzo 2021, n. 7300
Principio che, quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti e fornisce riscontri indiziari attendibili, grava sul contribuente l'onere di provare la fonte legittima della detrazione o del costo; non è sufficiente la mera regolarità formale delle scritture o la prova dei pagamenti.
Cassazione civile, Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33915
Ribadisce che il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e che la fattura o la regolarità formale delle scritture non bastano a provare operazioni reali.
D.Lgs. 546/1992, art. 15, comma 2-sexies
Norma applicata per la determinazione della riduzione delle spese processuali in favore della parte soccombente, utilizzata per ridurre gli importi liquidati per le spese di giudizio.
Massime di principio
- La prova presuntiva in materia tributaria va valutata nella sua globalità: più indizi, presi insieme, possono rendere accettabilmente probabile la fittizietà di operazioni formalmente documentate.
- Se l'Amministrazione fornisce riscontri indiziari attendibili sulla inesistenza delle operazioni, l'onere probatorio si sposta sul contribuente: non è sufficiente esibire la fattura o la regolarità formale delle scritture contabili.
- Indici sintomatici rilevanti includono: medesimo rappresentante formale tra più società, assenza di capacità economica o patrimoniale coerente con le operazioni, omissione di dichiarazioni fiscali, piani di pagamento senza garanzie, contratti privi di elementi identificativi e incompatibilità tra valori contabilizzati e disponibilità finanziarie.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi il contribuente dovrebbe produrre documentazione idonea a provare la sostanza economica dell'operazione: flussi finanziari effettivi (bonifici bancari, garanzie, contratti di finanziamento), documentazione di gestione operativa (personale, cantieri, ordini, consegne), autenticità e data certa dei contratti, e prove della congruità dei prezzi.
- La mera coincidenza formale di documenti tra più contratti (layout identico, assenza di firme datate o identificative) è elemento che concorre a formare il convincimento sulla possibile simulazione.
- La mancata costituzione o la scarsa difesa processuale del contribuente, soprattutto in appello, indebolisce significativamente la posizione difensiva e può portare alla conferma dell'accertamento.
- Gli uffici devono comunque fornire indizi concreti e specifici; la valutazione giudiziale deve motivare la compatibilità e la coerenza della serie di indizi valutati nel loro insieme.
- In presenza di operazioni potenzialmente fittizie va sempre verificata la naturalezza economica dell'operazione (capacità delle parti di sostenere l'operazione, congruità dei tempi e delle modalità di pagamento, esistenza di garanzie e flussi finanziari coerenti).
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