Sentenza del 12/04/2023 n. 9662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva riconosciuto l'aliquota IVA agevolata del 10% per lavori eseguiti dalla società per conto di due Comuni: sostituzione di porte interne in un edificio scolastico e ristrutturazione dell'abbeveratoio pertinenziale di un rifugio. L'Ufficio sosteneva che mancava il presupposto della 'prevalente destinazione abitativa' o della funzione assistenziale necessaria per l'agevolazione; inoltre contestava l'applicabilità dell'agevolazione per il rifugio/abbeveratoio e la carenza di documentazione probatoria (contratto/fatture) rispetto alla finalità di superamento delle barriere architettoniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia parzialmente fondato. Ha confermato che la sostituzione degli infissi nella scuola rientra nell'aliquota ridotta del 10% in quanto gli edifici scolastici sono espressamente assimilati alle case di abitazione ai fini delle agevolazioni (finalità di interesse collettivo/assistenziale) e la funzione va valutata sulle caratteristiche intrinseche dell'immobile al momento dell'operazione. Ha invece ritenuto non applicabile l'agevolazione al rifugio e all'abbeveratoio pertinenziale: tali opere non rientrano nelle categorie elencate della Tabella A né svolgono una funzione abitativa stabile o una funzione sociale-assistenziale tale da giustificare il beneficio. Ha quindi cassato la sentenza di merito nella parte relativa al rifugio/abbeveratoio e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso originario della contribuente solo con riferimento all'edificio scolastico. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 16, comma 2
l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A
Stabilisce la base per l'aliquota ridotta; la Corte ricorda che si tratta di norma agevolativa di stretta interpretazione ma che la Tabella A, parte III (art. 127-quinquies), include edifici assimilati alle abitazioni (es. scuole) che possono beneficiare dell'aliquota se rispondono a finalità collettive assistenziali
L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, comma 1, lett. b)
"sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento" ... "le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio ... realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata"
Introduce e proroga l'aliquota agevolata per interventi di recupero su fabbricati a prevalente destinazione abitativa; la Corte conferma che l'agevolazione richiede normalmente la destinazione abitativa prevalente, salvo casi di assimilazione per finalità collettive
L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31
Definisce gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria etc.); costituisce il riferimento oggettivo per individuare le prestazioni che possono godere dell'IVA ridotta
D.M. 29 dicembre 1999, art. 1
Individua i beni che costituiscono parte significativa delle forniture per le quali l'aliquota del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione; integra la normativa sull'ambito oggettivo delle forniture agevolabili (es. infissi interni ed esterni)
L. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1
Riferimento normativo richiamato nella Tabella A per l'assimilazione di alcuni edifici alle case di abitazione ai fini delle agevolazioni; la Corte rileva che per tali edifici non rileva la destinazione abitativa ma la finalità di interesse collettivo
R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1094, art. 2, comma 2
"agli effetti del beneficio previsto ... sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili"
Fornisce l'elenco degli edifici che vengono assimilati alle case di abitazione ai fini dei benefici; la Corte lo considera applicabile per l'identificazione degli immobili che possono usufruire dell'IVA ridotta, senza richiedere la stabile destinazione abitativa
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23-bis (conv. L. 27/02/2004, n. 47)
Estende l'applicabilità delle agevolazioni anche alle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2004; citato per la decorrenza temporale dell'agevolazione
Circolare Ministero delle Finanze n. 1/E del 2/3/1994
Interpretazione ministeriale che ammette l'agevolazione anche per edifici utilizzati per finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza se le caratteristiche strutturali dell'immobile rispecchiano tali finalità
Circolare Agenzia delle Entrate n. 141/E dell'8/8/1994 (richiamata)
Richiamata dalla difesa dell'Ufficio in merito all'assimilazione e all'uso delle unità immobiliari; la Corte valuta i limiti operativi delle circolari rispetto alla normativa
Massime di principio
- L'aliquota IVA ridotta del 10% per interventi di recupero edilizio richiede in generale: (a) un intervento di manutenzione/recupero riconducibile alle categorie della L. 457/1978 e (b) la sussistenza della destinazione prevista dalla normativa: prevalente destinazione abitativa privata oppure assimilazione a fini collettivi (elenco R.D.L. 1094/1938).
- Gli edifici espressamente assimilati alle case di abitazione (es. scuole, ospedali, case di cura, collegi ecc.) possono beneficiare dell'aliquota ridotta anche senza prova di 'stabile destinazione abitativa', purché la loro destinazione e le caratteristiche strutturali risultino conformi alla funzione collettiva/assistenziale.
- La disciplina agevolativa va interpretata in modo restrittivo rispetto al suo scopo comunitario; l'applicazione estesa dell'agevolazione è vietata se la natura e la funzione dell'immobile non rientrano chiaramente nelle categorie tutelate.
- Interventi su rifugi di montagna o pertinenze occasionali (es. abbeveratoi) difficilmente rientrano nell'agevolazione quando manchi la stabile funzione abitativa o la riconoscibile finalità sociale/assistenziale: si tratta di ricoveri occasionali/non stabili non assimilabili automaticamente alle categorie agevolate.
- La prova della finalità e della rilevanza dell'intervento (per esempio per superamento barriere architettoniche) dovrebbe risultare da documenti contrattuali, capitolati e fatture; non è consigliabile far valere per la prima volta la finalità esclusivamente in sede contenziosa.
- Per valutare l'agevolabilità occorre guardare alle caratteristiche intrinseche dell'immobile al momento dell'operazione (destinazione d'uso e funzione effettiva), non solo alla classificazione catastale o a formule generiche.
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