Sentenza del 12/04/2023 n. 158 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni - Art. 6, cc.oo. 1 e 2, D.lgs. 507/1993 - Solidarietà tra soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta - Obbligo di preventiva escussione - insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna tre avvisi di accertamento per imposta sulla pubblicità (anni 2017-2019) relativi a una scritta su muro visibile dalla pubblica strada di 96 mq. Contestazioni principali: a) il messaggio pubblicitario sarebbe usurato, illeggibile e quindi non percepibile dalla pubblica strada (manca il presupposto impositivo); b) violazione art. 6, comma 2 D.lgs. 507/1993 perché l'atto non individua il soggetto passivo (chi dispone del mezzo) e non risulta preventiva escussione di quest'ultimo; il contribuente sarebbe solo responsabile in solido e non soggetto passivo; c) vizi di motivazione degli atti, sanzioni ingiustificate per mancanza di colpa ed elemento soggettivo, e diritto di rivalsa dopo eventuale pagamento.
La decisione
L'appello è rigettato. Il giudice ha ritenuto che il presupposto impositivo sia costituito dalla mera disponibilità del mezzo pubblicitario percepibile dalla pubblica strada anche se usurato o trascurato: la condizione di conservazione non esclude la tassabilità. L'art. 6 D.lgs. 507/1993 configura il soggetto che dispone del mezzo quale soggetto passivo in via principale e il produttore/venditore come obbligato solidale; la solidarietà non impone la preventiva escussione del soggetto passivo e non configura un beneficium excussionis. Sono richiamate e applicate le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che confermano tale orientamento. L'atto impositivo è considerato sufficientemente motivato; le sanzioni sono dichiarate legittime. L'appellante è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 1.800.
Norme richiamate
Il presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari tramite forme visive o acustiche in luoghi pubblici o da tali luoghi percepibili; il giudice interpreta il presupposto come riconducibile alla mera disponibilità di un mezzo pubblicitario percepibile dalla pubblica strada, indipendentemente dallo stato di conservazione o dall'effettiva utilizzazione continuativa.
Definisce il soggetto passivo (chi dispone del mezzo) e l'obbligato solidale (chi produce/vende la merce o fornisce i servizi). La solidarietà è paritetica e non richiede la preventiva escussione dell'obbligato principale; la dizione 'in via principale' sostiene il diritto di rivalsa e non un beneficio d'ordine.
D.Lgs. 471/1997 (o 1992?), art. 13
Invocato in relazione alla responsabilità per sanzioni: il giudice ritiene che l'obbligato solidale risponda anche per fatto proprio ai sensi della normativa sanzionatoria tributaria e che le sanzioni siano applicabili.
Cassazione, ordinanza n. 16792/2021
ordinanza 15/06/2021, n. 16792
Conferma che l'oggetto del tributo è il 'mezzo disponibile' e non la concreta utilizzazione; lo stato di conservazione non esclude la tassazione se il mezzo è percepibile dalla pubblica via.
Cassazione, sent. n. 30046/2018
Affermata la legittimità dell'avviso al soggetto pubblicizzato senza previa emissione di avviso al disponente del mezzo: la responsabilità del disponente non comporta un obbligo di escussione preventiva e la dicitura 'in via principale' non equivale a beneficio d'ordine.
Cassazione, sent. n. 8220/1993
Richiamata per l'affermazione storica che soggetto che effettua la pubblicità e chi produce/vende la merce sono entrambi soggetti dell'obbligo tributario in solido.
Corte Costituzionale, sent. n. 557/2000
Esclude profili di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 D.lgs. 507/1993 nella parte in cui non prevede la preventiva escussione dell'obbligato principale.
Circolare Ministero delle Finanze 17/03/1994 n. 10/E
Richiamata dalla difesa per sostenere l'obbligo di escussione del soggetto passivo; tuttavia la giurisprudenza e il giudice ritengono prevalente l'interpretazione normativa che non impone la preventiva escussione.
Massime di principio
- La tassabilità della pubblicità si fonda sulla disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario percepibile dalla pubblica via; lo stato di conservazione/usura non esclude l'imponibilità se il mezzo resta percepibile.
- L'art. 6 D.lgs. 507/1993 crea solidarietà paritetica tra chi dispone del mezzo (soggetto passivo in via principale) e chi produce/vende ciò che è pubblicizzato (obbligato solidale); la solidarietà non richiede la preventiva escussione del disponente del mezzo.
- Un avviso di accertamento diretto al soggetto pubblicizzato è legittimo anche se non è stato emesso contemporaneamente o precedentemente un avviso nei confronti del disponente del mezzo; il contribuente ha tuttavia diritto di rivalsa verso quest'ultimo dopo l'eventuale pagamento.
- Gli atti di accertamento non devono contenere una motivazione 'determinata' al livello di perfezione tecnica, ma devono indicare gli elementi essenziali della pretesa in modo da permettere il pieno esercizio del diritto di difesa; motivazioni standard possono essere ritenute sufficienti se chiare nell'essenza.
- Per contrastare avvisi analoghi il contribuente dovrebbe documentare in modo probatorio l'inesistenza del presupposto (es. foto concordate temporalmente, perizie che dimostrino l'irrilevanza visiva o la totale illeggibilità dal pubblico luogo) e fornire prove che non sia il soggetto responsabile o che non esista rapporto di pubblicità attivo.
- Le questioni costituzionali relative alla mancata escussione preventiva dell'obbligato principale sono state già affrontate e largamente superate dalla giurisprudenza: tali censure hanno scarse probabilità di successo.
- In caso di pagamento da parte dell'obbligato solidale, il rimedio principale è l'azione di rivalsa verso il disponente del mezzo; la riscossione tributaria e le sanzioni possono comunque essere applicate al solidale.
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