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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20912/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione di legge per un contrasto tra il calcolo della pena risultante dalla motivazione e la pena indicata nel dispositivo (la Corte territoriale aveva infatti esposto i calcoli che portavano a 1 anno e 2 mesi ma nel dispositivo era indicata la pena di 1 anno e 3 mesi). Inoltre contestava in termini generici l'eccessività della pena e la mancata concessione dei benefici invocati (attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena, non menzione). Il ricorso richiamava, tra le altre, le norme sugli artt. 133 cod. pen., 606 e 619 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di correggere un errore materiale nel dispositivo: ha rettificato la pena indicata nel dispositivo da "anni uno e mesi tre di reclusione" a "anni uno e mesi due di reclusione" conformemente al calcolo esposto in motivazione, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: le doglianze generiche sulla eccessività della pena e sulla mancata concessione dei benefici non erano sufficientemente motivate e non hanno superato il confronto con le ragioni del giudice di merito che aveva spiegato il diniego dei benefici

Norme richiamate

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    consente la rettificazione di errori materiali nel dispositivo

    la Corte ha applicato questa norma per correggere un errore materiale nella indicazione della quantità della pena nel dispositivo senza annullare la sentenza

  • art. 606 cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione

    richiamata come base procedurale per le censure di illegittimità; la Corte ha valutato la fondatezza della doglianza specifica e l'ammissibilità delle censure generiche

  • art. 133 cod. pen.

    norma richiamata dal ricorrente in materia di determinazione della pena

    invocata dal ricorrente per contestare la determinazione della pena; la Corte però ha ritenuto fondata solo la parte relativa all'errore materiale nel calcolo e non le richieste generiche di ulteriore riduzione

  • art. 81 cod. pen.

    norma sul concorso di persone nel reato

    richiamata in relazione alle condanne per i vari capi di imputazione risultanti dalla sentenza di merito

  • art. 337 cod. pen.

    riferimento all'imputazione (ingiurie o oltraggio a pubblico ufficiale, se pertinente)

    norma contestata in primo grado e confermata nei capi di imputazione citati nella sentenza impugnata

  • art. 582 e 585 cod. pen.

    riferimenti ai reati contestati (es. lesioni)

    richiamate come norme sottese ai capi b) e correlati; la Corte ha valutato le relative risultanze senza ravvisare errori tali da rendere ammissibile la censura generica sulla pena

  • art. 341-bis cod. pen.

    riferimento all'ipotesi di reato contestata (es. resistenza a pubblico ufficiale, se pertinente)

    norma inclusa tra i reati per i quali l'imputato era stato condannato; la decisione di merito sulle aggravanti/continuazioni è stata ritenuta adeguatamente motivata

  • art. 4, comma 2, legge n. 110/1975

    richiamata come capo d) della imputazione (riferimento a norme sulle armi)

    la norma è stata utilizzata per qualificare uno dei reati contestati; il calcolo della pena ha tenuto conto dell'aggravante dell'uso dell'arma

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito)

    norme sulle modalità dell'udienza in camera di consiglio in periodo emergenziale

    richiamate per documentare che il procedimento è stato trattato con le modalità emergenziali previste per le udienze camera di consiglio da remoto; la Corte ha operato nel rispetto delle disposizioni procedurali vigenti

Massime di principio

  • Se nel dispositivo della sentenza c'è un dato numerico (es. quantità della pena) discordante rispetto ai calcoli esposti nella motivazione, si tratta di un errore materiale rettificabile ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza che sia necessario l'annullamento della sentenza
  • Le censure sulla eccessività della pena devono essere formulate in modo specifico e motivato: deduzioni generiche o indeterminate rischiano di essere dichiarate inammissibili se non confrontano puntualmente le ragioni del giudice di merito
  • Il diniego di benefici (attenuanti generiche, sospensione condizionale della pena, non menzione) va valutato alla luce della motivazione del giudice di merito; per impugnare efficacemente tali decisioni occorre contestare le ragioni logiche e giuridiche che hanno portato al diniego
  • La rettifica di errori materiali nel dispositivo è uno strumento ordinario per correggere incongruenze formali tra motivazione e dispositivo; tuttavia non risolve censure di merito fondate sulla valutazione delle prove o sull'applicazione del diritto
  • In ricorsi in Cassazione è importante richiamare con precisione le norme violate e illustrare concretamente il vizio (in termini di principio di diritto o di errore di calcolo) per evitare l'inammissibilità per genericità

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