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Sentenza

Sentenza n. 1960/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale prot. n. CM/35855/2023 del 13 aprile 2023 (doc. n. 5), adottata dal Municipio Roma VIII-Direzione Tecnica P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive – Servizio Gestione e Coordinamento Sportello Unico Attività Produttive Ufficio Osp e Cap, trasmessa il 30 ottobre 2023 con nota prot. n. CM/2023/104931 (doc. n. 6), recante ad oggetto «Diniego concessione temporanea di suolo pubblico – Emergenza COVID-19 ampliamento di occupazione suolo pubblico permanente già assentita con D.D. CM/1383 del 29/07/2022, nei confronti di BRANDO10 S.A.S. DI BOFFA ALESSANDRO e C. in viale Giustiniano Imperatore n.51/53/55 ang. Largo L. da Vinci n.8/9»; - della nota prot. n. CM/2023/10493 del 30 ottobre 2023 (doc. n. 6), adottata dal Municipio VIII - (EX XI) -U.O. Servizi Al Territorio - Gestione Sportelli Unici, recante ad oggetto «Trasmissione provvedimento diniego per istanza rilascio nuova concessione per ampliamento occupazione suolo pubblico - emergenza covid-19 del 26/07/2022 Prot. n. CM/2022/69255»; - della nota della Polizia Locale prot. VM/6 1135 del 24 ottobre 2022, menzionata nella Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/4113 del 13 aprile 2023 e non conosciuta; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia presupposto e/o conseguenza della Determinazione Dirigenziale prot. n. CM/35855/2023 del 13 aprile 2023.

Giustizia amministrativa202400071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione temporanea per l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico connessa all’emergenza Covid-19

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego relativo all’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico richiesto per le aree antistanti il locale. Ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo di avere interloquito nel procedimento su profili diversi da quelli poi posti a fondamento del diniego; il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento faceva riferimento alla futura realizzazione di un’area a zig-zag prima di una fermata del trasporto pubblico locale senza indicarne l’atto presupposto, la collocazione o i tempi di realizzazione; l’erroneità dell’indicazione relativa alla distanza dall’intersezione stradale, che sarebbe stata di sei metri e non inferiore a cinque, nonché l’omessa verifica concreta della possibilità di derogare alla distanza in presenza di diversa segnalazione e senza pregiudizio per la sicurezza stradale; infine, l’omessa esplicitazione delle ragioni ostative all’occupazione richiesta sul lato esterno del marciapiede in prossimità dei civici 51 e 53. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha evidenziato che la società aveva già ricevuto, il 29 gennaio 2024, una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico, senza apporre una riserva rispetto alla precedente istanza. La ricorrente ha sostenuto che la nuova domanda riguardasse aree diverse e ha comunque manifestato interesse all’accertamento dell’illegittimità del diniego ai fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la tardività del ricorso: la comunicazione del diniego al tecnico di fiducia, presso il quale non risultava eletto domicilio, non dimostrava la piena conoscenza anticipata dell’atto; il ricorso, notificato entro sessanta giorni dalla comunicazione del 30 ottobre 2023, era quindi tempestivo. Ha poi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società aveva già ottenuto un ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico con la concessione del 29 gennaio 2024. Sebbene la seconda concessione riguardasse aree e dimensioni parzialmente diverse, essa costituiva comunque un ampliamento della concessione già posseduta e impediva il conseguimento del bene della vita richiesto con l’istanza originaria. In accoglimento dell’interesse della ricorrente ai fini risarcitori, il Collegio ha tuttavia esaminato le censure e ha accertato l’illegittimità del diniego, nei limiti del difetto di istruttoria. I due motivi ostativi indicati dall’amministrazione — la prevista realizzazione di un’area a zig-zag in prossimità della fermata TPL e la distanza inferiore a cinque metri dall’intersezione stradale — erano astrattamente idonei, ciascuno autonomamente, a impedire il rilascio della concessione, poiché posti a tutela della sicurezza stradale. Tuttavia, Roma Capitale non aveva fornito, né nel procedimento né dopo il riesame disposto in sede cautelare, documentazione idonea a dimostrare l’esistenza, la collocazione e la concreta incidenza dell’area a zig-zag, né la distanza inferiore a cinque metri dall’intersezione. È stato invece respinto il motivo relativo all’omessa motivazione sulle aree del marciapiede presso i civici 51 e 53, poiché l’istanza era stata formulata unitariamente per entrambe le aree e l’amministrazione non avrebbe potuto accoglierla parzialmente in assenza di una rettifica della domanda. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con contestuale accertamento dell’illegittimità del diniego ai sensi e nei limiti della motivazione. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione del preavviso di rigetto, ma il giudice non ha accolto espressamente tale censura; l’accertamento di illegittimità è stato fondato sul difetto di istruttoria.

  • art. 158, comma 1, lett. f), Codice della strada

    non si possa sostare (e quindi occupare in alcun modo) a meno di cinque metri dall’intersezione stradale

    Il limite di distanza dall’intersezione costituisce una prescrizione posta a tutela della sicurezza stradale e, se concretamente accertato, è autonomamente sufficiente a impedire il rilascio della concessione di occupazione.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto quando persiste un interesse della parte, anche ai fini risarcitori, nonostante l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per consentire alle parti di depositare memorie sulla possibile improcedibilità rilevata d’ufficio dal Collegio.

Massime di principio

  • Quando il privato abbia già ottenuto, senza riserva, un titolo amministrativo sostanzialmente satisfattivo del medesimo bene della vita, anche se riferito ad area o dimensioni parzialmente diverse, il ricorso contro il precedente diniego diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il bene richiesto non è più conseguibile mediante l’annullamento dell’atto impugnato.
  • L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato quando il ricorrente conservi un interesse, anche ai fini risarcitori, a tale accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
  • I motivi ostativi fondati su esigenze di sicurezza stradale possono essere autonomamente sufficienti a giustificare il diniego di un’occupazione di suolo pubblico, ma l’amministrazione deve dimostrare in modo concreto e documentato l’esistenza, la localizzazione e l’incidenza delle circostanze fattuali poste a fondamento del provvedimento.
  • È viziato per difetto di istruttoria il diniego di occupazione di suolo pubblico che richiami la futura realizzazione di un’area destinata alla sicurezza o alla regolazione del traffico senza documentare l’effettiva previsione dell’opera, la sua collocazione e la sua interferenza con l’area richiesta.
  • È viziato per difetto di istruttoria il diniego fondato sulla distanza minima da un’intersezione stradale quando l’amministrazione non accerti e documenti la concreta distanza tra l’area richiesta e l’intersezione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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