Cassazione Civile, Ordinanza n. 08370/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società, tra l'altro per un credito di oltre 1,1 milioni di euro in prededuzione, corrispondente alle somme pagate dalla banca, su richiesta della debitrice, a un terzo beneficiario in forza di una lettera di credito emessa nell'ambito di un contratto-quadro di crediti di firma estero. Il tribunale aveva escluso la prededuzione, ricondotto il credito all'art. 62 l.fall. e ritenuto applicabile il principio di cristallizzazione, qualificando il rapporto come garanzia/fideiussione e non come mandato con conto corrente o credito restitutorio. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato violazione di varie norme della legge fallimentare e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato il rapporto come fideiussorio, trascurando che il contratto-quadro era in realtà assimilabile a un mandato con regolazione in conto corrente bancario e con facoltà della banca di rivalersi sul conto della cliente; perciò il credito non sarebbe stato un regresso da fideiussione, ma un credito restitutorio, con conseguente diversa collocazione nel passivo e invocata prededuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione di legge e omesso esame, mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione in fatto e una diversa qualificazione del rapporto contrattuale rispetto a quella compiuta dal tribunale. La decisione di merito aveva già esaminato il contratto-quadro e la lettera di credito, valorizzando la causa di garanzia e ricondicendo il rapporto allo schema fideiussorio. In cassazione non erano state specificamente dedotte le regole ermeneutiche asseritamente violate, né erano state trascritte integralmente le clausole contrattuali rilevanti; pertanto la critica si risolveva in una mera proposta interpretativa alternativa, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo decisa dal tribunale
richiamato dal ricorrente e dal tribunale in relazione alla disciplina del concorso e dell'ammissione al passivo
richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate; il tribunale aveva ricondotto il credito all'art. 62 l.fall. e applicato il principio di cristallizzazione
invocato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
invocato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
invocato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente per sostenere la riconduzione del rapporto a un conto corrente bancario regolato con mandato
richiamati dal ricorrente per escludere che il credito della banca fosse di regresso da fideiussione
parametro formale della censura per violazione di legge, ritenuta inammissibile perché diretta in realtà alla rivalutazione del fatto
parametro formale della censura per omesso esame di fatto decisivo, escluso perché la doglianza mirava a una diversa lettura del contratto
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L'interpretazione della volontà contrattuale e la qualificazione dello schema negoziale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non affetti da violazione delle regole legali di ermeneutica.
- Chi deduce in cassazione un'erronea interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo, nonché trascrivere le clausole contrattuali rilevanti; in difetto, la censura si risolve in una mera diversa lettura del testo negoziale ed è inammissibile.
- La qualificazione di un credito nel passivo fallimentare dipende dalla natura del rapporto originario e dalla funzione economico-giuridica dell'operazione; tuttavia, la diversa tesi della parte non può essere prospettata in sede di legittimità come se fosse un riesame del merito.
- Quando il giudice di merito ha esaminato il contratto e ha attribuito rilievo alla causa di garanzia del rapporto, non è consentito in cassazione sostituire a tale ricostruzione una qualificazione alternativa fondata su elementi fattuali non decisivi o su letture difformi delle clausole.
- Un motivo formalmente veicolato come violazione di legge o omesso esame è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze contrattuali.
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