Cassazione Civile, Sentenza n. 34884/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bevagna S.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza n. 25/01/15 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva accolto l'appello del Comune di Trieste e quindi riformato la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta dalla ricorrente per gli anni 2006 e 2007
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione notificata alla controparte; la Corte ha rilevato che la rinuncia, se effettuata con le formalità di notifica richieste, è atto ricettizio che determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato fra le parti le spese del giudizio di legittimità, precisando che non è dovuto il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, essendo tale misura limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio: se notificata alle parti nelle forme previste produce l'estinzione del processo di cassazione
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La norma dispone l'eventuale misura sul contributo unificato; la Corte interpreta questa disposizione come circoscritta ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e quindi non applicabile all'estinzione per rinuncia
Norme che autorizzano, nelle specifiche circostanze transitorie indicate, lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza l'intervento in presenza dei difensori; la Corte ha proceduto in base a tali disposizioni
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se notificata/formalmente comunicata alle controparti: in tal caso il giudizio si estingue senza decidere sul merito
- La rinuncia è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte, ma è ricettizio perché la legge esige la notifica o la comunicazione ai difensori
- Se la rinuncia è effettuata senza le formalità richieste può non produrre l'estinzione automatica ma rimane significativa del venir meno dell'interesse, con possibile pronuncia di inammissibilità
- L'estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l'assoggettamento alle sanzioni o al contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità; tali oneri vanno valutati secondo la specifica previsione normativa
- La rinuncia interrompe il processo di legittimità e non decide le questioni di merito: le posizioni sostanziali restano quindi disciplinate dalle precedenti decisioni sottoposte al ricorso
- Prima di rinunciare è opportuno verificare le conseguenze sui costi e sugli effetti sostanziali (es. efficacia di sentenze di merito), nonché assicurare la perfetta osservanza delle formalità di notifica per evitare incertezze procedurali
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