Sentenza del 09/10/2019 n. 25258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno contestato l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva elevato il valore dichiarato per la compravendita di un terreno sito in Napoli, località Pianura, da 73.000 euro a 897.000 euro, richiedendo complessivamente 90.640 euro per imposte di registro, ipotecaria e catastale. In Cassazione hanno dedotto, da un lato, l’insufficienza della motivazione dell’avviso, sostenendo che non fossero verificabili le offerte immobiliari tratte da siti internet e riviste specializzate e che non fosse stata adeguatamente considerata la situazione di degrado della zona; dall’altro, la violazione dell’onere della prova, ritenendo che spettasse all’Amministrazione dimostrare concretamente l’attendibilità dei dati utilizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto l’avviso di rettifica né indicato dove fosse reperibile nel fascicolo; in ogni caso, è stato giudicato infondato, perché la stima allegata all’avviso descriveva i terreni, le particelle catastali, le caratteristiche della zona e il procedimento sintetico-comparativo utilizzato. La motivazione dell’avviso è stata quindi considerata sufficiente, anche mediante rinvio alla stima dell’Agenzia del Territorio, poiché idonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva valutato come attendibili e congruenti gli elementi forniti dall’Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 7.200 euro oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
Per valore si intende il valore venale in comune commercio; l’Ufficio può tener conto di trasferimenti relativi allo stesso immobile o a immobili simili, del reddito capitalizzato e di ogni altro elemento di valutazione.
La determinazione del valore imponibile di un immobile può basarsi su comparazioni con beni simili, dati di mercato, redditività e altri elementi oggettivi, purché il criterio adottato sia identificabile.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; se richiama un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato oppure deve esserne riprodotto il contenuto essenziale.
L’avviso è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa fiscale, i criteri di calcolo e gli elementi essenziali utilizzati, anche tramite motivazione per relationem.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, ma il giudice può valutare liberamente l’attendibilità degli elementi prodotti; tale valutazione non è normalmente riesaminabile in Cassazione.
Art. 366, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Requisiti di specificità del ricorso per Cassazione.
Chi denuncia l’insufficienza o l’erroneità di un atto deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarne la precisa collocazione processuale; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi.
La Cassazione non rivaluta liberamente le prove né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo i limitati casi previsti dalla legge.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di rigetto o inammissibilità.
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare è normalmente sufficiente se indica il valore attribuito, il criterio estimativo utilizzato e gli elementi essenziali che permettono al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- La motivazione può rinviare a una perizia o a un’indagine di mercato allegata all’avviso; se l’atto richiamato non è allegato, l’avviso deve riprodurne almeno il contenuto essenziale.
- Per contestare efficacemente una stima comparativa non basta evidenziare genericamente il degrado della zona o la diversa situazione dell’immobile: occorre produrre elementi concreti, come perizie, valori di immobili realmente comparabili, caratteristiche urbanistiche, vincoli, condizioni di mercato e documentazione tecnica.
- L’Amministrazione deve dimostrare i fatti fondativi della maggiore imposta, ma una volta fornita una stima motivata e coerente il giudice di merito può ritenerla attendibile; la relativa valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Nel ricorso per Cassazione è essenziale trascrivere o localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui si fondano le censure; il mancato rispetto di tali requisiti può comportare l’inammissibilità del motivo prima ancora del suo esame nel merito.
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