Cassazione Civile, Ordinanza n. 30259/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un operaio agricolo e un consorzio di bonifica. In primo grado era stato accertato il diritto del lavoratore all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dal 14.10.2003 e al riconoscimento dell'anzianità maturata da tale data fino all'effettiva assunzione; la sentenza di appello ha poi ritenuto formato il giudicato su tale accertamento, ha escluso un automatismo nell'assunzione degli operai stagionali in sostituzione dei dipendenti a tempo indeterminato collocati in quiescenza e ha dichiarato prescritte le differenze retributive maturate, individuando come dies a quo il 1.10.2004, in assenza di atti interruttivi anteriori al ricorso di primo grado. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della normativa regionale siciliana in materia di assunzioni nei consorzi di bonifica, sostenendo che le norme richiamate gli attribuivano un diritto all'assunzione e che il consorzio avrebbe dovuto assumerlo già dal 28.7.2001, anche sulla base di una circolare regionale; 2) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti di lavoro, assumendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della cessazione del rapporto e che, essendo il rapporto a tempo indeterminato, i crediti non fossero prescritti; 3) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica d'ufficio, deducendo che, una volta accolti i primi due motivi, sarebbe stata necessaria in rinvio una CTU contabile e lamentando la mancata ammissione della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e faceva riferimento a una circolare non riportata né localizzata negli atti, in violazione degli oneri di specificità e di autosufficienza; ha ritenuto infondato il secondo motivo, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla loro insorgenza durante il rapporto o dalla cessazione per i crediti finali, anche nei rapporti a termine o a tempo indeterminato; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché fondato solo sull'ipotetico accoglimento dei primi due e perché la Corte territoriale aveva già espressamente esaminato e respinto la richiesta di CTU, senza che fosse dedotta correttamente una nullità per omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
È richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione; la Corte osserva che alcune censure erano formulate formalmente come violazione di legge ma in realtà non si confrontavano con la sentenza impugnata o erano inammissibili.
art. 12 L.R. n. 33/1996
Viene richiamato dal ricorrente come disposizione integrativa dell'art. 30 L.R. n. 45/1995 per sostenere un diritto all'assunzione; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione di merito.
art. 30 L.R. n. 45/1995
La Corte territoriale, richiamata dalla Cassazione, esclude che la norma configuri un automatismo nell'assunzione degli operai stagionali in sostituzione dei dipendenti in quiescenza, ritenendo l'assunzione una facoltà condizionata.
art. 32 L.R. n. 45/1995
Il ricorrente invoca una falsa applicazione della norma per sostenere che il divieto riguarderebbe solo le assunzioni a tempo indeterminato fuori organico; la Corte non accoglie la censura.
La Corte richiama l'onere di specificità e di localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; il ricorrente non ha riportato integralmente il contenuto della circolare né indicato gli atti di merito in cui sarebbe stata prodotta.
Viene richiamato insieme all'art. 366, comma 6, c.p.c. per sottolineare il mancato assolvimento degli oneri di deposito e indicazione degli atti su cui il motivo si fondava.
È invocato dal ricorrente per contestare la prescrizione quinquennale delle differenze retributive; la Corte lo applica nel quadro del principio delle Sezioni Unite sul decorso della prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato.
Il ricorrente lo richiama per sostenere che il termine prescrizionale non potesse decorrere prima della cessazione del rapporto; la Corte respinge tale impostazione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 1 L. n. 230/1962
È richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione e sulla natura del rapporto, ma la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla tesi del ricorrente.
Cass. S.U. n. 575/2003
È menzionata dal ricorrente come precedente asseritamente disatteso; la Corte ritiene invece decisivo il più recente principio delle Sezioni Unite del 2023.
Cass. S.U. n. 36197/2023
La Corte la utilizza come arresto risolutivo: nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, anche a termine, i crediti retributivi decorrono dalla loro insorgenza durante il rapporto e, per quelli finali, dalla cessazione del rapporto.
È richiamato nel terzo motivo in tema di consulenza tecnica d'ufficio e poteri del giudice nella valutazione tecnica.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della CTU contabile; la Corte reputa il motivo inammissibile.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'espletamento della consulenza tecnica; la Corte non vi fonda un accoglimento.
È evocato dal ricorrente come violazione per mancata ammissione della CTU; la Corte esclude l'omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva espressamente rigettato il motivo di appello sulla CTU.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'accoglimento.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non ne ravvisa la violazione nel caso concreto.
È richiamato per chiarire che il terzo motivo faceva leva solo sull'ipotetico effetto espansivo esterno della cassazione dei primi motivi, circostanza ritenuta insufficiente a fondare la censura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se si limita a riproporre una tesi astratta senza confutare le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione.
- Chi invoca in cassazione documenti o atti esterni alla sentenza deve rispettare gli oneri di specificità, autosufficienza e localizzazione processuale, riportandone il contenuto essenziale e indicando dove siano stati prodotti nei gradi di merito.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per quelli maturati in corso di rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli finali, dalla cessazione del rapporto; non è configurabile un differimento automatico della decorrenza fino alla fine del rapporto solo perché esso sia a tempo determinato o indeterminato.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé omessa pronuncia se il giudice di merito ha già espressamente deciso sul punto; la censura deve essere correttamente veicolata e non può fondarsi solo sull'eventuale effetto espansivo di un ipotetico accoglimento di altri motivi.
- Le norme regionali invocate per sostenere un diritto all'assunzione vanno lette secondo la motivazione del giudice di merito quando esse non prevedano un automatismo assoluto, ma subordinino l'assunzione a scelte organizzative e alla disponibilità di risorse.
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