Cassazione Civile, Ordinanza n. 30262/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un consorzio di bonifica aveva agito per ottenere: l'accertamento del proprio diritto ad essere assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 16.2.1995; il riconoscimento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori in diversi periodi, prima come personale di concetto e poi come impiegato direttivo; la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e contributive e degli scatti di anzianità maturati sino al 2015. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo lo svolgimento di mansioni superiori per il solo periodo 11.11.2008-2009 e respingendo le altre pretese, ritenendo non impugnata la statuizione di primo grado secondo cui non era stata proposta una domanda autonoma di effettivo inquadramento e assegnazione della qualifica e applicando, quanto alla prescrizione, il principio per cui nei rapporti nulli per divieto di assunzione a tempo indeterminato i crediti decorrono secondo gli ordinari criteri dei rapporti di fatto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di differenze retributive/contributive e scatti connessi alla mancata assunzione a tempo indeterminato dal 16.2.1995; (2) violazione dell'art. 2935 c.c., della normativa sui contratti a termine e della disciplina regionale, sostenendo che i rapporti a termine dovessero considerarsi a tempo indeterminato e che la prescrizione non fosse decorsa prima della stabilizzazione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2103 c.c., del CCNL e del giudicato, deducendo che la domanda di inquadramento superiore era stata proposta e accolta in primo grado e che vi fosse giudicato sostanziale; (4) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica d'ufficio per non avere la Corte disposto una CTU contabile per la quantificazione dei crediti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 112 c.p.c. formulate come violazioni di legge senza dedurre la nullità della sentenza, ha escluso comunque l'omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva deciso sui crediti limitandone temporalmente la maturazione e ha rilevato che il ricorrente non aveva assolto gli oneri di specificità e trascrizione degli atti rilevanti. Nel merito ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che i contratti a termine stipulati in violazione del divieto regionale di assunzione a tempo indeterminato non possono trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato, restando rapporti di fatto ex art. 2126 c.c.; per i crediti retributivi dei lavoratori in tali rapporti, secondo il richiamo alle Sezioni Unite, la prescrizione decorre secondo gli ordinari criteri dall'insorgenza del credito o dalla cessazione del rapporto, senza che operi un metus verso la pubblica amministrazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull'omessa pronuncia perché non correttamente veicolati come nullità della sentenza e comunque non decisivi rispetto alle statuizioni della Corte territoriale; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla conversione dei contratti a termine e sulla decorrenza della prescrizione, affermando che i rapporti instaurati in violazione del divieto regionale di assunzione a tempo indeterminato sono rapporti di fatto e che i crediti retributivi decorrono secondo gli ordinari criteri. Conseguentemente il consorzio resistente è risultato vittorioso, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il motivo è articolato come semplice violazione di legge o difetto di motivazione e non come nullità della sentenza per omissione decisoria.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della stabilizzazione, ma la Corte ha ritenuto infondata tale tesi nel caso di rapporti di fatto e di crediti retributivi dei dipendenti pubblici contrattualizzati.
L. n. 230/1962
Richiamata per affermare che i contratti a termine stipulati fuori dai casi consentiti non si trasformano in rapporti a tempo indeterminato quando ciò eluderebbe un divieto legale di assunzione.
art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della conversione dei rapporti a termine; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva prospettata.
Direttiva Comunitaria n. 70/99
Richiamata dal ricorrente in funzione di interpretazione conforme per sostenere la conversione dei contratti a termine, ma non ritenuta decisiva ai fini del caso concreto.
art. 3, comma 1, L.R. Sicilia n. 76/1995
Consente la stipula di contratti di lavoro a termine nei limiti delle esigenze funzionali e del rinvio alla legge n. 230/1962.
art. 32 L.R. Sicilia n. 45/1995
Il divieto di assunzione a tempo indeterminato impedisce di sanare mediante conversione i rapporti instaurati in violazione della disciplina regionale.
I rapporti instaurati in violazione del divieto di assunzione a tempo indeterminato sono qualificati come rapporti di fatto, con applicazione della disciplina della prestazione di fatto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto all'inquadramento superiore e alle relative differenze, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo rispetto al decisum della sentenza impugnata.
Invocato per sostenere l'intervenuto giudicato sul superiore inquadramento, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse il contenuto effettivo della decisione d'appello.
Richiamato unitamente al giudicato sostanziale per sostenere la definitività del riconoscimento del superiore inquadramento.
Invocato per censurare il mancato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Richiamato in tema di nomina del consulente tecnico d'ufficio.
Richiamato in tema di attività del consulente tecnico d'ufficio.
Richiamato per dedurre erronea valutazione delle risultanze probatorie e mancata CTU.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e il rigetto della richiesta di CTU.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è stato scrutinato in gran parte come denuncia di violazione di legge; le doglianze sull'omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili quando non veicolate come nullità.
La censura sul giudicato e sulle domande di primo grado è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione integrale degli atti rilevanti.
Cass. S.U. n. 575/2003
Richiamata dalla Corte territoriale per la decorrenza della prescrizione nei rapporti a tempo determinato; la Cassazione ne precisa però l'inapplicabilità alla tesi della conversione dei rapporti nulli in rapporto a tempo indeterminato nel caso concreto.
Cass. S.U. n. 17931/2013
Usata per affermare che l'omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza e non come mera violazione di legge o insufficienza di motivazione.
Cass. n. 14827/2018
Invocata dal ricorrente a sostegno della decorrenza della prescrizione nel rapporto convertito, ma la Corte non ha aderito a tale impostazione nel caso esaminato.
Cass. n. 3140/2019
Richiamata per affermare che i contratti a termine stipulati oltre i limiti di legge non sono convertibili in rapporto a tempo indeterminato se ciò elude un divieto di assunzione.
Cass. S.U. n. 36197/2023
Richiamata per ribadire che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dall'insorgenza del credito o dalla cessazione del rapporto, senza rilevanza di un metus verso la pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia deve essere proposta come censura di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; se il motivo si limita a prospettare violazione di legge o vizio motivazionale, esso è inammissibile.
- I contratti a tempo determinato stipulati in violazione di un divieto legale di assunzione a tempo indeterminato non sono suscettibili di conversione in rapporto stabile quando ciò determinerebbe un effetto elusivo del divieto; tali rapporti restano rapporti di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c.
- Nei rapporti di fatto instaurati nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi seguono la regola ordinaria di decorrenza della prescrizione: i crediti che maturano nel corso del rapporto si prescrivono dall'insorgenza, quelli che maturano alla cessazione dal momento della cessazione.
- Per dedurre in cassazione il riconoscimento di un giudicato o la pretesa omissione di pronuncia su domande di primo grado è necessario rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendo gli atti e le decisioni rilevanti in modo da consentire il controllo del decisum.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé vizio di legittimità se la censura non evidenzia puntualmente il decisum impugnato e la concreta decisività dell'ausilio tecnico richiesto.
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