Cassazione Civile, Ordinanza n. 30249/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una dipendente del personale ATA per ottenere il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo. In primo grado la domanda sostanziale è stata accolta, ma il giudice ha compensato le spese di lite richiamando le oscillazioni giurisprudenziali. La Corte d'appello ha confermato la compensazione delle spese ritenendo che, al tempo dell'introduzione del giudizio, la questione fosse ancora oggetto di orientamenti non uniformi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la compensazione, poiché la questione sarebbe stata già chiara e favorevole al personale ATA; ha inoltre censurato la motivazione che aveva equiparato le oscillazioni giurisprudenziali a 'gravi ed eccezionali ragioni' e, in subordine, ha chiesto la compensazione anche del grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della causa integrava, nel regime applicabile ratione temporis, una valida ragione per compensare le spese di lite. Ha distinto la fattispecie da altri precedenti in cui la questione era stata chiarita in epoca anteriore o la motivazione sulla compensazione era stata troppo generica. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la mancata compensazione delle spese costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in cassazione per difetto di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata attività difensiva delle amministrazioni. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite, richiamata dalla ricorrente per contestare la compensazione
art. 92 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; l'incertezza giurisprudenziale sulla questione al momento dell'introduzione del giudizio può integrare tale presupposto
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
fonte sostanziale invocata per il riconoscimento del servizio a termine ai fini della carriera del personale scolastico
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per censurare la regolazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata quale intervento che incide sulla disciplina delle spese e sul concetto di gravi ed eccezionali ragioni
Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020
richiamata per l'accertamento dei presupposti processuali relativi al raddoppio del contributo unificato
Cass. Sez. 3, n. 6901 del 2025
richiamata a sostegno del principio secondo cui l'incertezza giurisprudenziale all'epoca dell'introduzione della causa può giustificare la compensazione delle spese
Cass. Sez. 6-3, n. 11329 del 2019
richiamata per affermare che la mancata compensazione delle spese è esercizio discrezionale del giudice di merito non censurabile in cassazione
Cass. n. 32493 del 14/12/2024
richiamata come precedente conforme e distinto quanto al momento di maturazione dell'orientamento giurisprudenziale rilevante
Cass. n. 31149 del 28/11/2019
richiamata quale precedente che ha affrontato il tema della ricostruzione della carriera dopo la definitiva immissione in ruolo
Cass. n. 31150 del 28/11/2019
richiamata quale precedente che ha affrontato il tema della ricostruzione della carriera dopo la definitiva immissione in ruolo
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa al momento dell'introduzione del giudizio può integrare una 'grave ed eccezionale ragione' idonea a giustificare la compensazione, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
- Per valutare la legittimità della compensazione delle spese occorre riferirsi all'assetto giurisprudenziale esistente alla data di instaurazione della causa, non solo agli sviluppi successivi della giurisprudenza di legittimità.
- La questione del riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo del personale scolastico va distinta, quanto a presupposti e disciplina, dalla diversa questione della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
- La mancata compensazione delle spese costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è, di regola, censurabile in cassazione per difetto di motivazione.
- La motivazione sulla compensazione deve essere valutata in concreto: non basta un richiamo astratto alla novità della questione, ma occorre verificare se, al tempo rilevante, esistesse effettiva incertezza interpretativa.
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