Cassazione Civile, Ordinanza n. 30252/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito nel quale la parte privata aveva notificato la sentenza di primo grado al Ministero via PEC, indicando l'indirizzo "mef@pec.mef.gov.it". La Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato tardivo l'appello del Ministero ritenendo rituale quella notifica, sul presupposto che fosse stata eseguita correttamente all'indirizzo telematico della pubblica amministrazione risultante dal registro previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione dell'art. 330 c.p.c. e dell'art. 16, commi 7, 12 e 13, d.l. n. 179/2012, sostenendo che la notificazione della sentenza di primo grado non fosse stata eseguita al corretto indirizzo PEC previsto per la Ragioneria/Amministrazione nel registro delle PP.AA., ma a un indirizzo diverso, tratto dall'IPA e non dal registro rilevante; ha inoltre dedotto che la relata non indicava l'elenco pubblico da cui l'indirizzo era stato estratto. La Corte ha anche esaminato una questione preliminare di improcedibilità/inammissibilità legata a un errore materiale nell'indicazione del numero della sentenza impugnata, ma ha ritenuto che l'atto fosse comunque univocamente identificabile grazie al numero di RG, alla data di deposito, alla parte controparte, ai fatti di causa e al deposito della sentenza corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha superato la questione preliminare sull'errore materiale nell'indicazione della sentenza impugnata, ritenendo il ricorso comunque identificabile e quindi ritualmente proposto. Nel merito ha accolto il motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di verificare se l'indirizzo PEC concretamente usato per la notifica fosse davvero quello censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ex art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012. Ha affermato che l'indirizzo utilizzato era quello dell'IPA e non quello del registro rilevante, con conseguente nullità della notificazione telematica, anche perché nella relata mancava l'indicazione dell'elenco pubblico da cui l'indirizzo era stato tratto. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
È richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza impugnata, in relazione alla decorrenza del termine breve per impugnare e alla validità della notificazione della sentenza di primo grado.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
La notificazione telematica alla pubblica amministrazione deve essere effettuata utilizzando l'indirizzo PEC risultante dal registro delle PP.AA.; l'uso di un indirizzo diverso comporta nullità della notifica.
art. 16, commi 7 e 13, d.l. n. 179/2012
Sono richiamati dal ricorrente come disposizioni violate nella disciplina della notificazione telematica verso la P.A.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012
Dopo le modifiche del 2020, l'IPA ha funzione residuale solo in mancanza dell'indirizzo nel registro ex art. 16, comma 12.
art. 3-bis L. n. 53/1994
La relata di notificazione deve indicare l'indirizzo PEC destinatario e l'elenco pubblico da cui l'indirizzo è stato estratto; l'omissione è prescritta a pena di nullità.
art. 11 L. n. 53/1994
È richiamato insieme all'art. 3-bis quale base della disciplina della notificazione telematica da parte dell'avvocato.
art. 16-bis c.p.c.
È menzionato indirettamente nella parte che descrive il deposito degli atti e l'esame degli atti da parte della Corte di cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
primo comma; secondo comma
È richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l'istanza di decisione presentata dal Ministero.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non determina inammissibilità del ricorso per cassazione quando, dal contenuto complessivo dell'atto e dagli allegati, la decisione gravata sia individuabile senza incertezze dalla controparte.
- Nella notificazione telematica di un provvedimento a una pubblica amministrazione occorre verificare che l'indirizzo PEC utilizzato sia effettivamente quello risultante dal pubblico elenco normativamente rilevante; l'uso di un indirizzo tratto da un elenco diverso e solo residuale comporta nullità della notificazione.
- La relata di notificazione telematica deve contenere sia l'indicazione dell'indirizzo PEC destinatario sia quella dell'elenco pubblico da cui esso è stato estratto; l'omissione di tali indicazioni integra una violazione rilevante ai fini della validità della notifica.
- Quando è dedotta la nullità della notificazione per uso di un indirizzo PEC non corretto, il giudice deve verificare in concreto la provenienza dell'indirizzo dai pubblici elenchi pertinenti, non potendo limitarsi a un richiamo astratto alla disciplina generale della notifica alla P.A.
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