Cassazione Civile, Ordinanza n. 30250/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento dei danni proposta da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione post lauream, per l’omessa o tardiva trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici specializzandi. In primo grado l’eccezione di prescrizione era stata accolta; la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dei medici, confermando che il termine decennale di prescrizione decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370/1999. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sul risarcimento del danno da mancato o tardivo recepimento di direttive comunitarie, richiamando gli artt. 5 e 189 Trattato CEE, 10 Cost., 1, 11, 12 prel. c.c., 2934, 2935 e 2938 c.c., l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 e l’art. 11 l. n. 370/1999, e ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Secondo il ricorrente, vi sarebbe stata una perdurante situazione di obiettiva incertezza sul regime di tutela, almeno fino al 17 maggio 2011 o comunque sino al 20 ottobre 2007, così da spostare in avanti il dies a quo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità stabilisce che, per i medici specializzandi esclusi dal beneficio riconosciuto dall’art. 11 l. n. 370/1999, la ragionevole certezza della mancata ulteriore attuazione normativa si è avuta con l’entrata in vigore di tale disposizione, sicché da quel momento decorre la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e all’ulteriore importo in tema di contributo unificato.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione.
è stato richiamato il procedimento accelerato di definizione e la successiva istanza di decisione del ricorrente.
art. 5 Trattato CEE
richiamato tra le norme e i principi invocati dal ricorrente in tema di tardivo recepimento delle direttive.
art. 189 Trattato CEE
richiamato tra le norme e i principi invocati dal ricorrente in tema di tardivo recepimento delle direttive.
art. 10 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria da mancata attuazione del diritto europeo.
art. 1 preleggi
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate.
art. 11 preleggi
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate.
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate.
richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione.
richiamato dal ricorrente per sostenere una decorrenza posticipata del termine prescrizionale.
richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della prescrizione.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dal ricorrente quale base normativa della pretesa risarcitoria/compensativa dei medici specializzandi.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
la Corte lo individua come norma che ha colmato solo parzialmente la lacuna, riconoscendo la borsa di studio soltanto ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri aventi diritto da tale data decorre la prescrizione decennale.
la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte ai sensi di tale disposizione.
richiamato nel dispositivo per la condanna accessoria conseguente alla definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
indicato come intervento di trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive in materia di specializzazione medica, ma tardivo e incompleto.
considerata dalla Corte come atto che ha fatto sorgere la ragionevole certezza della definitiva mancata ulteriore attuazione normativa da parte dello Stato.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE relative al trattamento economico dei medici specializzandi, per i soggetti esclusi dalla disciplina di favore introdotta dall’art. 11 l. n. 370/1999 la prescrizione decennale della pretesa decorre dall’entrata in vigore di tale norma, perché da quel momento il danneggiato ha ragionevole certezza dell’inerzia definitiva dello Stato.
- La mera sopravvenienza di un successivo consolidamento giurisprudenziale sul soggetto passivamente legittimato o sul giudice competente non sposta il dies a quo della prescrizione, se già prima non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e le eventuali questioni di giurisdizione erano risolvibili con gli ordinari strumenti processuali.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è infondata quando la questione sollevata riguarda un principio già risolto in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e non vengono addotte argomentazioni idonee a mettere in discussione tale orientamento.
- La prescrizione del diritto risarcitorio da mancata attuazione del diritto dell’Unione va ancorata al momento in cui il creditore può avere consapevolezza della definitività dell’inadempimento statale, non a una successiva data in cui la giurisprudenza chiarisce ulteriormente aspetti processuali o soggettivi della controversia.
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