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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30272/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La lite nasce dalla richiesta monitoria di pagamento di una somma a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal CCNL dell'area dirigenziale sanitaria, tecnica e amministrativa del SSN, per il periodo gennaio 2002-luglio 2006, in relazione all'incarico di direzione di un settore articolato in più servizi. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo, ritenendo non contestata la provenienza aziendale del prospetto riepilogativo posto a base della domanda. In appello, l'azienda ha ottenuto la revoca del decreto: la Corte territoriale ha escluso l'efficacia di giudicato di un diverso decreto ingiuntivo non opposto tra le stesse parti; ha negato valore decisivo al prospetto prodotto; ha ritenuto che il contratto individuale iniziale riguardasse solo un incarico di direzione di struttura complessa di un singolo servizio; ha considerato irrilevante una successiva delibera di conferimento del settore, poi annullata in autotutela per mancanza dell'atto aziendale; ha infine affermato che mancava la previa determinazione della componente variabile minima della retribuzione di posizione, da fondarsi sulla graduazione delle funzioni prevista dal CCNL. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da altro decreto ingiuntivo non opposto, relativo a periodo successivo ma asseritamente fondato sul medesimo titolo e con identica causa petendi; 2) omesso esame di documenti e delibere che, secondo il ricorrente, dimostravano l'assetto organizzativo a settori e servizi e l'assegnazione dell'incarico fin dal 2002; 3) violazione delle norme regionali e contrattuali sulla direzione del settore e sulla graduazione delle funzioni, nonché dell'art. 2697 c.c.; 4) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'azienda avesse ammesso la graduazione delle funzioni e che alcuni atti non fossero stati adeguatamente valutati; 5) violazione delle norme collettive sulla maggiorazione della retribuzione di posizione, assumendo che la componente variabile minima fosse irrilevante e che bastasse la sola sussistenza dei requisiti contrattuali. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata trascrizione del giudicato invocato e per difetto di autosufficienza; ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché miravano, in realtà, a una rivalutazione del merito e perché l'omesso esame di documenti non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha infine rigettato il quinto motivo, affermando che la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva richiede, oltre all'incarico su più strutture complesse o assimilate, la previa graduazione delle funzioni e la dimostrazione dell'atto aziendale definitivo; in mancanza di tale presupposto, non basta invocare le maggiori responsabilità derivanti dal nuovo modello organizzativo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione dell'azienda sanitaria e revocato il decreto ingiuntivo. Sul piano processuale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza nell'allegazione del giudicato esterno; i motivi dal secondo al quarto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dei documenti; il quinto motivo è stato rigettato nel merito, ritenendosi corretta la conclusione della Corte territoriale secondo cui la maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile presuppone la prova dell'atto aziendale e della graduazione delle funzioni, elementi non dimostrati nel caso concreto. La Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto non consente di ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non l'omessa valutazione di documenti o la richiesta di nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno vincola nei limiti del comando giudiziale e dei presupposti ricavabili dal provvedimento, ma deve essere specificamente allegato e trascritto nel ricorso per cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione del giudicato formale conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente sul tema dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova della sussistenza dei presupposti della pretesa grava su chi la aziona.

  • art. 27 CCNL 1998-2001 area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN

    la nozione di struttura presuppone un'articolazione interna dell'azienda cui l'atto aziendale attribuisca responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie; l'autonomia della struttura va valutata sul piano organizzativo e gestionale.

  • art. 39, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica del SSN

    la maggiorazione della retribuzione di posizione è riconoscibile ai dirigenti preposti a strutture complesse o a incarichi assimilabili a direttori di dipartimento, ma solo se ricorrono i presupposti organizzativi previsti dalla contrattazione collettiva.

  • art. 40, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa SSN

    "Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10"

    la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione richiede la prova di un incarico di direttore di dipartimento o equivalente secondo l'atto aziendale e la previa graduazione delle funzioni; in difetto non sorge il diritto alla maggiorazione.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996

    richiamato come base della revisione periodica della graduazione delle funzioni, cui riferire le maggiori responsabilità organizzative.

  • art. 26 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato quale parametro della revisione della graduazione delle funzioni e dell'apprezzamento delle responsabilità dirigenziali.

  • art. 17-bis d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per descrivere la riorganizzazione su base dipartimentale attuata dall'atto aziendale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto integrale del ricorso è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno derivante da decreto ingiuntivo non opposto può precludere la contestazione del credito solo se il ricorrente lo allega in modo completo e autosufficiente, trascrivendo il contenuto del provvedimento e le ragioni giuridiche poste a fondamento del comando.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di documenti; non è consentita una surrettizia rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di vizi motivazionali o di violazione di legge.
  • La clausola collettiva che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione per incarichi di direzione di dipartimento o equivalenti richiede la prova dell'effettivo assetto organizzativo aziendale e della graduazione delle funzioni; in mancanza dell'atto aziendale definitivo o della sua prova, la pretesa alla maggiorazione non è accoglibile.
  • L'esistenza di maggiori responsabilità gestionali o di un nuovo modello organizzativo non basta, di per sé, a fondare il diritto alla maggiorazione economica se la contrattazione collettiva subordina il beneficio a specifici presupposti formali e organizzativi.
  • L'autonomia delle strutture complesse deve essere valutata in termini organizzativi e gestionali; la mera presenza di articolazioni interne o di servizi non equivale automaticamente a una struttura equiparabile al dipartimento ai fini del trattamento economico accessorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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