Cassazione Civile, Ordinanza n. 11893/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La lite nasce da un appalto pubblico per lavori di sistemazione di una scarpata presso un campo sportivo comunale, poi ampliato con perizia di variante alla costruzione di una mensola contrappesata in cemento armato e ferro. A collaudo avvenuto, il Comune ha sostenuto che l’appaltatore non avesse mai effettuato la denuncia preventiva delle opere in cemento armato all’Ufficio del Genio civile, prevista dall’art. 4 della legge n. 1086/1971, e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di denunciare e depositare tale adempimento, con conseguente condanna all’esecuzione. L’appaltatore si è difeso eccependo la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale ha accolto la domanda del Comune, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo prescritta la pretesa e irrilevanti, ai fini interruttivi, le comunicazioni invocate dal Comune. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1 e 4 l. n. 1086/1971 e dell’art. 2934 c.c., sostenendo che l’obbligo fosse imprescrittibile perché posto a tutela di interessi pubblici; 2) violazione dell’art. 2935 c.c., affermando che il termine di prescrizione sarebbe decorso solo dal momento in cui il Comune aveva conosciuto l’inadempimento, cioè dalla trasmissione documentale del 19.4.2000; 3) violazione dell’art. 2943 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la missiva del 18.5.1995 avesse comunque efficacia interruttiva della prescrizione perché diretta a ottenere tutta la documentazione relativa alle opere in cemento armato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’obbligo di denuncia ex art. 4 l. n. 1086/1971, pur inserito in una disciplina di interesse pubblico e imperativa, nel rapporto interno tra stazione appaltante e appaltatore resta soggetto al termine ordinario di prescrizione, perché la sua inosservanza rileva anche come possibile fonte di grave inadempimento contrattuale e di risoluzione del contratto. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo non colpisse la reale ratio della sentenza impugnata e introducesse in cassazione una questione di fatto/non autosufficiente, comunque inammissibile perché volta a rimettere in discussione l’accertamento di merito. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che l’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la Corte d’appello aveva motivato in modo completo e non era configurabile né un vizio di motivazione apparente né un vizio di insufficienza/contraddittorietà secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
obbligo di denuncia preventiva delle opere
L’omessa denuncia rileva nel rapporto contrattuale tra committente pubblico e appaltatore e non è sottratta alla prescrizione solo perché la disciplina generale tutela interessi pubblici.
Richiamato come sede in cui emerse l’omissione della denuncia preventiva, non come norma decisiva sul merito.
La pretesa del committente, pur fondata su obbligo di legge, è assoggettata al termine ordinario di prescrizione.
momento in cui il diritto può essere fatto valere
La censura è stata respinta perché non correttamente confrontata con l’accertamento di merito e perché introduttiva di una nuova questione di fatto non deducibile in cassazione.
interruzione della prescrizione
La valutazione dell’idoneità di una missiva a interrompere la prescrizione spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo per errori di diritto o vere anomalie motivazionali.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Utilizzato per i primi tre motivi di ricorso, tutti respinti perché infondati o inconferenti rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza/processo
La Corte ha escluso che la dedotta contraddittorietà motivazionale potesse essere veicolata come nullità della sentenza.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Nel nuovo testo non consente di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Dopo il rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata come parametro per il raddoppio del contributo in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- L’obbligo di denuncia preventiva delle opere in cemento armato, pur previsto da una normativa di interesse pubblico e imperativa, può assumere rilievo nel rapporto sinallagmatico tra committente e appaltatore e, se inadempiuto, fondare pretese contrattuali soggette a prescrizione ordinaria.
- La qualificazione di un inadempimento come fonte di tutela contrattuale non trasforma automaticamente il relativo diritto in imprescrittibile: occorre distinguere tra finalità pubblicistiche della norma e regime del rapporto privatistico tra le parti.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte nuove questioni di fatto o nuovi temi di contestazione che richiedano accertamenti non compiuti nei gradi di merito.
- La valutazione dell’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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