Cassazione Civile, Ordinanza n. 15432/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in appello una condanna del datore di lavoro al pagamento di somme commisurate alle retribuzioni maturate; in esecuzione di quella sentenza la società aveva versato una somma lorda. Successivamente la sentenza di appello fu cassata con rinvio e, all'esito del giudizio di rinvio, le domande del lavoratore furono rigettate. La società chiese allora in un autonomo giudizio la restituzione di quanto pagato in esecuzione della decisione poi cassata. Il tribunale dichiarò inammissibile la domanda ritenendo formato un giudicato sulla sua pretesa restitutoria, poiché il giudice di rinvio avrebbe già rigettato tale domanda in motivazione per difetto di prova del pagamento e la società non avrebbe impugnato quel capo. La corte d'appello, invece, accolse la domanda restitutoria ritenendo che nella sentenza di rinvio il rigetto comparisse solo in motivazione e non nel dispositivo, sicché non vi era un capo decisorio idoneo al giudicato; contro questa decisione il lavoratore ricorse per cassazione denunciando violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che sulla domanda restitutoria si fosse formato giudicato di rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché, nel rito del lavoro, fanno stato e possono passare in giudicato solo i capi contenuti nel dispositivo letto in udienza; un'eventuale statuizione presente soltanto nella motivazione non integra la decisione e non può formare giudicato. La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata non attiene al merito della controversia, ma alle conseguenze sostanziali della vicenda processuale; se il giudice di rinvio omette di pronunciarvi, la parte interessata può proporla anche in un separato giudizio, e su tale omissione si forma al più un giudicato di mero rito. È stata quindi confermata la condanna del lavoratore alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
il giudicato sostanziale presuppone una statuizione effettivamente contenuta nella decisione; una formula presente solo in motivazione, senza corrispondente dispositivo, non è idonea a formarlo.
nel rito del lavoro i capi di pronuncia sono quelli contenuti nel dispositivo letto in udienza, che non può essere integrato dalla motivazione quando vi sia difformità o carenza.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il giudicato si forma solo sui capi espressamente contenuti nel dispositivo letto in udienza; la motivazione non può integrare il dispositivo per colmare omissioni o creare autonomi capi di decisione.
- La mancata pronuncia del giudice di rinvio su una domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza poi cassata non preclude la riproposizione della domanda in un autonomo giudizio, poiché su tale omissione si forma al più un giudicato di mero rito.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una decisione cassata non attiene al merito del rapporto controverso, ma alle conseguenze sostanziali della vicenda processuale.
- Ai fini dell'art. 2909 c.c. il giudicato presuppone una decisione effettiva e opponibile; non è sufficiente un passaggio argomentativo della motivazione non trasfuso nel dispositivo.
Come è indicizzato
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