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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19667/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due soggetti nei confronti di una banca per il rimborso di quattro certificati di deposito costituiti in pegno e asseritamente scaduti, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000. La banca propose opposizione deducendo, da un lato, l'inammissibilità del ricorso monitorio per difetto di prova scritta idonea ex artt. 633 e 634 c.p.c. e, dall'altro, nel merito, l'avvenuto regolare rimborso dei titoli secondo le istruzioni impartite da uno degli opponenti, con registrazioni sui conti correnti intestati agli interessati o alle imprese del gruppo, mai contestate. Il tribunale rigettò l'opposizione e la corte d'appello confermò, ritenendo che la documentazione prodotta dagli ingiungenti fosse idonea a provare il credito e che la banca non avesse fornito prova adeguata dell'avvenuto rimborso. In cassazione la banca dedusse: 1) violazione degli artt. 633, 634 e 645 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato sufficiente, quale prova del credito, il decreto ingiuntivo ottenuto per la consegna di documentazione bancaria; 2) violazione dell'art. 119 TUB in relazione all'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che i giudici di merito avessero confuso date di emissione, immissione in posizione titoli, girotitoli e scadenza dei certificati, e che il mancato invio della documentazione ex art. 119 TUB potesse al più valere come argomento di prova, non come base della condanna al pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo celasse, sotto la veste di violazione di legge, una censura di merito volta a sollecitare il riesame degli atti, precluso in sede di legittimità. Ha giudicato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il richiamo all'art. 119 TUB era stato svolto solo ad abundantiam e non incideva in modo decisivo sulla ratio della decisione, fondata sulla corretta distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; inoltre, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era carente perché non indicava specificamente i fatti decisivi asseritamente trascurati, limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità del ricorso monitorio, ma la censura è stata ritenuta inidonea a superare l'accertamento di merito sulla prova del credito.

  • art. 634 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 633 c.p.c. per sostenere la mancanza di prova scritta a fondamento del decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dalla banca nell'opposizione al decreto ingiuntivo, senza che ciò mutasse l'esito sulla prova del credito.

  • art. 2697 c.c.

    È la norma centrale sul riparto dell'onere della prova: una volta instaurato il giudizio a cognizione piena, l'onere grava sull'attore in senso sostanziale/ingiungente opposto; la corte territoriale è stata ritenuta averla correttamente applicata.

  • art. 119 TUB

    Il riferimento al dovere della banca di esibire la documentazione è stato considerato non decisivo, perché richiamato solo ad abundantiam a supporto dell'onere probatorio già ricadente sulla banca.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    Citato dalla ricorrente per sostenere che l'eventuale mancato rispetto dell'art. 119 TUB potesse valere solo come argomento di prova.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non individuava specificamente i fatti decisivi omessi e si risolveva in una critica di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio a cognizione piena, l'onere di provare il credito incombe sull'opposto/ingiungente, secondo le regole generali dell'art. 2697 c.c.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o degli atti di causa.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non indica in modo specifico quali fatti storici decisivi siano stati trascurati e perché la loro considerazione avrebbe potuto mutare l'esito della controversia.
  • Il richiamo all'obbligo della banca di esibire documentazione ex art. 119 TUB non assume rilievo decisivo quando sia utilizzato soltanto in via rafforzativa di un assetto probatorio già correttamente ricostruito in base all'art. 2697 c.c.
  • Per contestare efficacemente una decisione fondata sull'assenza di prova del rimborso di titoli o strumenti analoghi, non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze documentali, occorrendo una censura giuridica specifica e decisiva.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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