Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34509/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. L'appaltatore aveva chiesto il pagamento di fatture rimaste insolute per lavori eseguiti e per opere aggiuntive ordinate in corso d'opera, contestando anche una clausola penale per ritardo; la committente, costituendosi, aveva chiesto il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per ritardo nella consegna, la penale, il risarcimento del danno, la consegna dell'immobile e un'indennità per l'occupazione indebita. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda dell'appaltatore, riconoscendo un corrispettivo inferiore, rigettando le riconvenzionali e subordinando la restituzione delle chiavi al pagamento del saldo; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi tutti formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c.: (1) omesso esame del motivo d'appello relativo all'incidenza delle varianti sui tempi di esecuzione e, quindi, sull'operatività della clausola penale e sul differimento del termine, richiamando anche l'art. 1661 c.c. e la soglia contrattuale del 20%; (2) omesso esame del motivo d'appello relativo alla asserita statuizione extra petita del tribunale, che aveva subordinato la consegna delle chiavi al pagamento del residuo, nonché alla pretesa violazione dell'art. 1152 c.c. e al diritto all'indennità di occupazione; (3) omesso esame del motivo d'appello secondo cui l'opera non era stata accettata e l'appaltatore non aveva diritto al compenso, lamentando inoltre che non era stato consentito il collaudo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi investivano tutti il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma la sentenza di appello era di conferma integrale della decisione di primo grado e, trattandosi di giudizio di appello introdotto nel 2014, operava la disciplina della c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che preclude il ricorso per cassazione per omesso esame del fatto decisivo salvo la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. La ricorrente non aveva assolto tale onere. La Corte ha inoltre osservato che i motivi di appello erano stati comunque esaminati, sicché non vi era omissione di pronuncia; e che, comunque, la censura di omessa pronuncia sarebbe stata denunciata in modo irrituale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la controparte non ha svolto difese; è stato invece disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado in un giudizio soggetto alla disciplina della doppia conforme, salvo specifica deduzione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto in cassazione se il ricorrente non indica le differenti rationes decidendi in fatto delle due sentenze di merito.

  • art. 1661 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale parametro per sostenere che le variazioni in corso d'opera non avrebbero giustificato il differimento dei termini, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione di inammissibilità.

  • art. 1152 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al preteso diritto di ritenzione e alla consegna dell'immobile; la Corte non affronta il merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, nel successivo ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, secondo la regola della doppia conforme.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere veicolata sotto la rubrica del vizio di omesso esame del fatto decisivo: i due vizi sono distinti e devono essere dedotti secondo il corretto paradigma processuale.
  • In presenza di una motivazione d'appello che abbia effettivamente esaminato i motivi di gravame, non sussiste omissione di pronuncia anche se il ricorrente ritenga erronea o insufficiente la valutazione svolta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di errori sul merito della valutazione delle prove o sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie non può essere mascherata come omesso esame di fatti decisivi quando la censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.