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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07584/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno e un mese di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata la volontà di violare la misura. Con un secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi meramente apparenti e diretti a ottenere una non consentita rilettura del merito, osservando che la sentenza impugnata aveva già affrontato in modo congruo sia il dolo generico, sia le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze non evidenziavano reali vizi logici o giuridici della motivazione, ma tendevano soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. Ha inoltre confermato che la motivazione sulla sussistenza del dolo generico era adeguata, essendo stata valorizzata la mancata presentazione del sottoposto alla misura nei giorni e orari stabiliti e l'assenza di giustificazioni idonee, e che era altrettanto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, ma registra la sussistenza del reato contestato.

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione del giudice di merito dia conto in modo congruo delle ragioni del diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata quale parametro per subordinare la condanna alla cassa delle ammende alla verifica che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, desunto dalla consapevole mancata presentazione del sottoposto alla misura nei giorni e orari stabiliti e dall'assenza di giustificazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa valutazione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando, pur formalmente prospettando vizi di motivazione o violazioni di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito già esaminato nei precedenti gradi.
  • La sussistenza del dolo generico in ordine alla violazione di un obbligo imposto da misura può essere desunta dalla consapevole inosservanza degli adempimenti prescritti e dall'assenza di giustificazioni idonee a escludere la volontà di trasgressione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo sostenga con motivazione ampia e congrua, non essendo sufficiente una censura che si limiti a contrapporre una diversa valutazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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