Cassazione Penale, Ordinanza n. 07452/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (terzo)
La controversia
La società, tramite procuratore speciale, ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'incidente di esecuzione volto ad annullare o revocare la confisca, anche per equivalente, disposta con sentenza definitiva nei confronti di un soggetto condannato per plurimi delitti tributari. La confisca era stata eseguita sulla somma di euro 51.860,60 giacente su un conto corrente intestato alla società, sul quale il condannato risultava solo delegato ad operare senza limiti. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto erronea applicazione della legge penale e processuale e vizio di motivazione, sostenendo in sintesi che: il soggetto condannato era un mero dipendente della società; la delega ad operare sul conto non dimostrava alcuna titolarità o disponibilità piena del conto in capo al delegato; i fatti di reato erano estranei alla società; tutte le movimentazioni erano state compiute dal delegato per attività societarie; la nomina iniziale dello stesso difensore non era indicativa della riconducibilità del conto al condannato. La Procura generale ha invece chiesto di qualificare il ricorso come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., con trasmissione degli atti al tribunale competente.
La decisione
La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato, reso dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca/restituzione di cose sequestrate, non è immediatamente ricorribile per cassazione. Ha affermato che, in tale materia, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p., e che il ricorso, se tempestivo e dotato dei requisiti, va riqualificato come opposizione in applicazione del favor impugnationis e del principio di conservazione degli atti. Conseguentemente ha qualificato l'impugnazione come opposizione e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per il prosieguo.
Norme richiamate
nelle materie di competenza del giudice dell'esecuzione, tra cui la confisca e la restituzione delle cose sequestrate, si procede secondo il meccanismo di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p.
l'ordinanza resa senza formalità dal giudice dell'esecuzione è soggetta a opposizione davanti allo stesso giudice entro quindici giorni; solo il provvedimento che definisce l'opposizione è ricorribile per cassazione.
viene richiamato come norma che consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione.
consente la riqualificazione dell'impugnazione in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
sono le censure dedotte dalla ricorrente per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte non le esamina nel merito perché assorbite dalla questione del corretto rimedio impugnatorio.
Massime di principio
- In materia di confisca disposta dal giudice dell'esecuzione, il rimedio ordinario contro l'ordinanza che decide sull'istanza di restituzione o di revoca è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nelle materie dell'art. 676 c.p.p. può essere riqualificato come opposizione, se tempestivo e se ne ricorrono i presupposti, in applicazione del favor impugnationis e del principio di conservazione degli atti.
- La tutela del terzo estraneo al giudizio di cognizione colpito da confisca eseguita su beni formalmente a lui intestati si realizza attraverso la sequenza opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e successivo eventuale ricorso per cassazione avverso la decisione sull'opposizione.
- L'eventuale fondatezza nel merito delle doglianze sulla titolarità o disponibilità del bene confiscato non può essere esaminata in cassazione se l'impugnazione è proposta avverso un provvedimento non ancora definito nel rito corretto.
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