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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07459/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha inoltre applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di resistenza. Dal testo emerge che il motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: la sentenza impugnata sarebbe stata censurata in relazione alla pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza non considerava la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena e il fatto che nel caso concreto erano state già riconosciute le attenuanti generiche, con ulteriore riduzione della pena fino a valori prossimi ai minimi edittali, nonostante i numerosi e gravi precedenti dell'imputato e la condotta tenuta.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Il testo richiama il delitto di resistenza, senza indicare il numero dell'articolo; la qualificazione normativa ricavabile è quella della resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche risultano già riconosciute nel giudizio di merito e considerate nella riduzione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso che contesti in modo apodittico la pena senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica e se il giudice ha già tenuto conto degli elementi favorevoli all'imputato, come le attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

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