Cassazione Penale, Ordinanza n. 07463/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, in rito abbreviato, lo aveva condannato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, con applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. Dal testo emerge che il ricorso si concentrava sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata applicazione di ulteriori benefici: la difesa contestava, in sostanza, la quantificazione della pena, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., la mancata concessione della massima riduzione per le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonché il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva già fornito una motivazione specifica e non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio: aveva escluso l'art. 62, n. 4, c.p. per il quantitativo di stupefacente e il profitto perseguito; aveva negato la massima riduzione ex art. 62-bis c.p. anche in ragione dei precedenti dell'imputato, compreso uno specifico; e aveva determinato la pena entro il potere discrezionale del giudice. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità o pena pecuniaria, la decisione impugnata aveva ritenuto insussistenti i presupposti di legge e il ricorso non si era confrontato con tali argomenti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità, oggetto della sentenza impugnata.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa in ragione del quantitativo di stupefacente e del guadagno perseguito.
Le attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima estensione, anche alla luce dei precedenti dell'imputato, e tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Non citato espressamente nel testo, non determinabile.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente, non si applica la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha invece ravvisato colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a contrapporre censure assertive su punti già esaminati dal giudice di merito.
- La valutazione sulla concessione o sull'estensione delle attenuanti generiche, così come la determinazione della pena entro i limiti edittali, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando la condotta presenti elementi di non marginalità, quali il quantitativo di sostanza e il profitto perseguito.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con misure alternative o con pena pecuniaria deve confrontarsi con i presupposti di legge indicati dal giudice di merito; in mancanza di specifica critica, la doglianza è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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