Cassazione Penale, Ordinanza n. 07460/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, in una vicenda in materia di stupefacenti. I motivi dedotti erano due: il primo riguardava l'assunta inutilizzabilità della dichiarazione resa da un dichiarante indicato nel provvedimento, ma la censura riproponeva questioni già esaminate e rigettate sia in primo grado sia in appello; il secondo lamentava un travisamento probatorio, sostenendo che la decisione di merito fosse viziata nella valutazione della prova. La Corte ha rilevato che la motivazione di merito non si fondava esclusivamente su quella dichiarazione, ma anche su molte altre prove convergenti puntualmente indicate, idonee a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già affrontate e respinte in modo completo, corretto e non illogico dai giudici di merito.
- La censura di travisamento probatorio non è ammissibile quando la motivazione di condanna non si fonda su un solo elemento, ma su un compendio di prove plurime, convergenti e puntualmente riscontrate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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