Cassazione Penale, Ordinanza n. 07455/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della corte di appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità. Il ricorso si è concentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, già oggetto dell'unico motivo di appello: si lamentava, in sostanza, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulla recidiva specifica. La corte territoriale aveva però escluso tale prevalenza valorizzando due condanne irrevocabili e la personalità dell'imputato, desunta anche da carichi pendenti per reati della stessa specie. In Cassazione il ricorso è stato ritenuto generico perché non si confrontava con tale motivazione specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo specifico e adeguato sul trattamento sanzionatorio, escludendo la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva specifica sulla base dei precedenti irrevocabili e della personalità desumibile dai carichi pendenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata e confermata in appello, relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità
art. 62, n. 4, cod. pen.
attenuante valorizzata dal ricorrente nel giudizio di bilanciamento, ma esclusa in prevalenza rispetto alla recidiva specifica
art. 62-bis cod. pen.
attenuanti generiche invocate ai fini del bilanciamento con la recidiva specifica, ma non ritenute prevalenti
art. 99 cod. pen.
richiamato implicitamente nella recidiva specifica applicata al caso
art. 616 cod. proc. pen.
base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non colposa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione specifica della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già dedotte in appello senza indicare reali vizi argomentativi.
- Nel giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva specifica, il giudice può valorizzare precedenti irrevocabili e carichi pendenti della stessa specie di reato per escludere la prevalenza delle attenuanti.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve misurarsi con gli elementi concretamente valorizzati dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è generico e non scrutinabile nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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