Cassazione Penale, Ordinanza n. 04727/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze si risolvessero in censure generiche e di merito non proponibili in sede di legittimità. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per più reati, contestando sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Dal testo emerge che la difesa ha sostenuto, con censure ritenute apodittiche e di merito, una diversa versione dei fatti; in particolare, avrebbe insistito per la qualificazione del fatto di stupefacenti come di lieve entità, per l'esclusione dei reati connessi alla fuga e al danneggiamento del mezzo degli operanti, e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi non si confrontano in modo congruo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già descritto compiutamente i fatti e le prove, valorizzando il consistente quantitativo di hashish sequestrato e le deposizioni degli operanti.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come norma incriminatrice relativa al delitto in materia di stupefacenti, per il quale la sentenza di merito aveva escluso la qualificazione di lieve entità in ragione del rilevante quantitativo di hashish e del numero di dosi ricavabili.
Richiamato come una delle fattispecie per le quali l'imputato era stato condannato in appello; dal testo emerge la contestazione di condotte di fuga e opposizione agli operanti.
Richiamato come una delle fattispecie per le quali l'imputato era stato condannato in appello; nel testo è collegato al danneggiamento del mezzo degli operanti.
È la norma applicata per conseguire le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano in mere clausole di stile o in apodittiche contestazioni di merito, prive di un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente non può essere valorizzata in cassazione quando la sentenza di merito abbia motivato in modo completo e non illogico sulla base degli accertamenti dibattimentali.
- La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti come di lieve entità può essere esclusa quando il dato quantitativo e la potenzialità di dosi ricavabili depongano per una maggiore gravità della condotta.
- La valutazione di attendibilità delle deposizioni degli operanti e il superamento della versione difensiva alternativa appartengono al giudizio di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando risulti sorretto da motivazione puntuale e non meramente apparente.
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