Cassazione Penale, Sentenza n. 11724/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) nei confronti delle figlie conviventi. I motivi di ricorso sono quattro: (1) errore di applicazione dell'art. 572 c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, con particolare riferimento alla dedotta reciprocità delle offese che, secondo la difesa, escluderebbe il reato; (2) erronea applicazione dell'art. 572, comma 2, c.p. (aggravante per persona con disabilita') sostenendo che la generica invalidità civile (legge 118/71) non equivale al riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 L.104/92; (3) errore nell'applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. in tema di recidiva, poiché il ricorrente ritiene di essere gravato da un solo precedente e quindi non ricorrere la recidiva; (4) carenza di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva nella parte relativa alla pena base e nell'incremento operato per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalita'. Sulla fondatezza dei singoli motivi: (1) il primo motivo e' stato ritenuto inammissibile come censura generica; la motivazione di merito che ha accertato la consapevolezza del ricorrente di permanere in condotte vessatorie e violente e che ha evidenziato lo stato di soggezione delle vittime e la sistematicita' delle condotte e' stata ritenuta corretta, richiamando orientamento secondo cui reazioni sporadiche della vittima non escludono lo stato di soggezione; (2) il secondo motivo e' infondato: la Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p. si riferisce alla condizione definita dall'art. 3 L.104/92 ma non richiede il formale riconoscimento amministrativo; la valutazione puo' essere compiuta in sede penale sulla base degli elementi fattuali e delle certificazioni mediche (qui invalidita' al 67% e diagnosi psichiche e neurologiche); (3) il terzo motivo e' infondato: la Cassazione ha osservato che la Corte di appello ha errato nel considerare la data di inizio della condotta invece della data di cessazione ai fini della rilevanza di una sentenza passata in giudicato, confermando comunque la qualificazione corretta della recidiva reiterata specifica infraquinquennale come ritenuta dal primo giudice; (4) il quarto motivo e' inammissibile: la pena base e' stata fissata nel minimo edittale e l'aumento per continuazione, esiguo e motivato nel provvedimento, non e' stato ritenuto viziato. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nella misura che la Corte di appello di Torino liquidera' con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il reato di maltrattamenti sussiste quando sussiste la condotta vessatoria e la consapevolezza dell'agente di persistere in atti lesivi; l'aggravante del comma 2 riguarda i fatti commessi in danno di "persona con disabilita'" come definita dall'art. 3 L.104/92
art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104
La definizione di "persona handicappata" e' richiamata dall'art. 572, comma 2; la Corte precisa che non e' richiesto il formale riconoscimento amministrativo per ravvisare la condizione di disabilita' ai fini dell'aggravante, potendo il giudice penale valutare la condizione sulla base degli elementi fattuali e delle certificazioni mediche
legge n. 118/1971 (invalidita' civile)
La mera iscrizione o riconoscimento di invalidita' civile non e' automaticamente coincidente con il riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92, ma ai fini dell'aggravante la valutazione e' sostanziale e puo' desumersi da certificazioni e dati clinici (nel caso, invalidita' al 67% e patologie correlate)
La qualificazione della recidiva richiede un'attenzione alle date rilevanti: ai fini della recidiva reiterata infraquinquennale rileva la finalita' temporale e i termini di efficacia delle sentenze pregresse rispetto al periodo di commissione/cessazione della condotta; la Corte richiede corretta individuazione della data di cessazione della condotta per valutare la rilevanza di precedenti sentenze passate in giudicato
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020
Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; applicata per la trattazione del ricorso
artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione delle spese di giustizia e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili assistite a spese dello Stato; la condanna alle spese e' demandata alla Corte di appello per la liquidazione con separato decreto
Massime di principio
- In tema di maltrattamenti in famiglia, reazioni sporadiche o autoprotettive della vittima non escludono la sussistenza dello stato di soggezione o la riconoscibilita' del reato se vi e' una condotta abituale, sistematica e vessatoria da parte dell'autore.
- L'aggravante per avere commesso il fatto ai danni di "persona con disabilita'" va valutata in base alla condizione reale della vittima secondo la definizione dell'art. 3 L.104/92; non e' necessario il formale riconoscimento amministrativo se gli elementi medici e fattuali provano la minorazione e il relativo svantaggio sociale.
- Per la valutazione della recidiva e' necessario considerare le date rilevanti (in particolare la data di cessazione della condotta contestata rispetto alla data di passaggio in giudicato di precedenti condanne) e non limitarsi alla data di inizio della condotta.
- La determinazione della pena deve essere motivata; tuttavia, quando la pena base e' fissata al minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono limitati e motivati, la censura sulla quantificazione e' difficilmente accoglibile.
- Il giudice penale puo' autonomamente accertare, sulla base della prova processuale, consistenza e incidenza di patologie o invalidita' ai fini delle aggravanti, purché la decisione sia adeguatamente motivata sui dati clinici disponibili.
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