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Sentenza

Sentenza del 08/03/2022 n. 7453 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inesistente la legittimazione passiva della K. Costruzioni s.r.l. rispetto a una cartella esattoriale relativa a imposte riconosciute con sentenza nei confronti della società incorporata Nuova Edilizia s.r.l. (sosteneva che l'iscrizione a ruolo e la notifica alla incorporante fossero illegittime). I motivi di cassazione contestavano, tra l'altro, la corretta applicazione dell'art. 2504-bis c.c. (effetti della fusione per incorporazione) nonché profili relativi alla notifica dell'atto e alla pregiudizialità con altro ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto erronea la decisione della Commissione regionale che aveva escluso la legittimazione passiva della società incorporante. Richiamando l'art. 2504-bis c.c. nella versione ratione temporis e la consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che l'incorporante subentra in tutti i rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata e pertanto l'iscrizione a ruolo e la cartella notificate alla K. Costruzioni s.r.l. erano legittime. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo (pregiudizialità) e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Puglia per nuovo esame e liquidazione spese.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    versione antecedente alle modifiche del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore ratione temporis)

    La fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata e il subentro dell'incorporante, per successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali; pertanto l'incorporante è legittimato passivo alla notifica della cartella esattoriale relativa a periodi anteriori all'incorporazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12

    Consente l'inclusione nel ruolo delle somme relative a redditi prodotti dalla società incorporata fino alla data dell'estinzione; ciò non esclude la legittimazione passiva dell'incorporante a ricevere la cartella.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la sanatoria della notifica in ragione del raggiungimento dello scopo; la Corte comunque ha deciso sulla legittimazione sostanziale derivante dalla fusione, senza risolvere la questione della sanatoria.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Contestati dall'Agenzia in relazione alla notifica dell'atto presupposto; la decisione di Cassazione si è concentrata sul principio di successione per incorporazione piuttosto che sull'eventuale vizio formale della notifica.

  • art. 295 c.p.c.

    Rilevato dall'Agenzia come norma che può imporre la sospensione per pregiudizialità di altro giudizio; la Corte ha dichiarato la questione assorbita/superata e non ostativa al rinvio per nuovo esame.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione l'incorporante subentra automaticamente in tutti i rapporti, attivi e passivi, della incorporata: pertanto le pretese fiscali riferibili a periodi antecedenti all'incorporazione possono legittimamente essere iscritte a ruolo e notificate all'incorporante.
  • La legittimazione passiva in materia tributaria segue la successione legale derivante da fusione: il concessionario della riscossione può validamente agire nei confronti dell'incorporante anche quando il contenzioso originario era stato instaurato dall'incorporata.
  • Vizi formali della notifica (es. soggetto diverso) possono essere rilevanti, ma non precludono di per sé l'azione di riscossione quando sussiste unanime successione sostanziale per fusione; questioni di sanatoria della notifica vanno valutate caso per caso.
  • La pendente impugnazione autonoma da parte dell'incorporante relativa alla sentenza che ha determinato l'iscrizione a ruolo non annulla automaticamente la legittimità della riscossione: la pregiudizialità va valutata concretamente e può risultare assorbita o superata.
  • Per evitare rischi, negli atti di riscossione è opportuno verificare la data e l'efficacia della fusione e la situazione formale delle notifiche: se la fusione è anteriore all'atto e correttamente registrata, l'incorporante è normalmente il corretto destinatario della cartella.

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