Sentenza del 08/03/2022 n. 7437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento per accise non versate su litri di prodotti alcolici. La società resistente aveva impugnato l'avviso sostenendo che i prodotti erano stati sottratti mediante rapina a mano armata nel deposito fiscale di un terzo (OTIM Trasporti Nazionali) e aveva chiesto l'abbuono d'imposta previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (come novellato dalla L. n. 342/2000), perché la sottrazione sarebbe stata causa fortuita/di forza maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle dogane, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che la rapina/furto, determinando lo svincolo irregolare dal regime sospensivo e potenzialmente l'immissione in consumo dei prodotti, non costituisca di per sé motivo di abbuono dell'accisa salvo che non si provi la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti. La decisione si è fondata sull'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea che assegna responsabilità oggettiva al depositario autorizzato e ammette l'abbuono solo in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile secondo i criteri comunitari.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4
Disciplina l'abbuono dell'imposta in caso di perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo: la Corte interpreta la norma alla luce del diritto UE limitando l'abbuono ai casi di distruzione totale o perdita irrimediabile e non alla semplice sottrazione che consenta l'immissione in consumo.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 1, lett. g)
definizione di regime sospensivo e momento dell'esigibilità
Chiarisce che l'esigibilità dell'accisa può intervenire con l'immissione in consumo o con una causa estintiva; la Corte valuta l'abbuono anche in relazione a questa definizione.
Direttiva 92/12/CEE (art. 14)
art. 14 (applicabile all'epoca dei fatti)
Prevede l'abbuono per perdite imputabili a caso fortuito o forza maggiore; la Corte interpreta la norma nazionale secondo la giurisprudenza UE che richiede perdita/distruzione irrimediabile per l'abbuono.
Direttiva 2008/118/CE
citata in relazione alle regole sui prodotti soggetti ad accisa
Fornisce quadro comunitario aggiornato sul regime sospensivo e responsabilità; la giurisprudenza UE successiva chiarisce la nozione di forza maggiore e perdita irrimediabile.
Direttiva (UE) 2020/262 (art. 6)
Stabilisce espressamente che la distruzione totale o la perdita irrimediabile non è considerata immissione in consumo; chiarisce il requisito dell'inutilizzabilità come presupposto per l'abbuono (applicabile dopo i fatti del caso).
Giurisprudenza Corte di giustizia UE
cause C-81/15, C-95/19, C-154/16, C-314/06, C-494/04, C-279/19
Affermano la responsabilità obiettiva del depositario autorizzato per i diritti di accisa in caso di immissione in consumo dovuta a irregolarità; definiscono i criteri oggettivi e soggettivi per caso fortuito/forza maggiore e richiedono perdita/distruzione effettiva per escludere l'esigibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana
es. Cass. nn. 25990/13; 27825/13; 28377/13; 6398/14; 4453/20; 16966/16; 26419/17; 24912/13; 24913/13; 420/20; 15975/21; 26524/20
Orientamenti contrastanti ma prevale l'indirizzo che esclude l'abbuono per furto/rapina se non sussiste distruzione o perdita irrimediabile; evoluzione verso criteri oggettivi per il caso fortuito.
Massime di principio
- La sottrazione dei prodotti tramite furto o rapina che comporti lo svincolo dal regime sospensivo e la possibile immissione in consumo non dà diritto di regola all'abbuono dell'accisa: per ottenere l'abbuono è necessario provare la distruzione totale o la perdita irrimediabile (ovvero l'inutilizzabilità dei prodotti come beni soggetti ad accisa).
- Il diritto dell'Unione impone una responsabilità di tipo oggettivo sul depositario autorizzato: l'assenza di colpa personale del depositario non è di per sé sufficiente a esonerarlo dal pagamento dei diritti se i prodotti possono essere immessi in consumo.
- In situazioni di furto/rapina il debitore dell'accisa deve prontamente denunciare l'evento, instaurare o cooperare alle indagini penali e raccogliere prove (evidence) sulla distruzione o sull'irrimediabilità della perdita qualora ritenga di poter chiedere l'abbuono; in assenza di tali prove l'amministrazione potrà recuperare l'imposta.
- L'abbuono resta comunque possibile se si dimostra obiettivamente che i prodotti sono stati distrutti o resi definitivamente inutilizzabili; le prove richieste sono rigorose (es. accertamenti delle autorità, documentazione sullo stato dei prodotti, sentenza/archiviazione penale quando rilevante).
- Anche se il contribuente è vittima di reato, egli può poi agire civilmente o tramite le autorità per ottenere il recupero delle somme dall'effettivo responsabile o dall'assicurazione, ma ciò non impedisce l'esigibilità dell'accisa nei suoi confronti secondo il regime oggettivo.
- Misure pratiche in casi analoghi: denunciare tempestivamente, documentare con cura (verbali, perizie, attestazioni delle autorità), attivare coperture assicurative, migliorare misure di sicurezza del deposito e, se possibile, dimostrare che la perdita è totale o irreversibile per aspirare all'abbuono.
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