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Sentenza

Sentenza del 08/03/2022 n. 7514 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.C. aveva appreso da un estratto di ruolo l'esistenza di crediti previdenziali portati da cartelle che sosteneva di non aver mai ricevuto. Chiedeva l'accertamento dell'insussistenza del debito per omessa notifica e, comunque, per prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Locri aveva dichiarato i crediti inesigibili, in parte per prescrizione e in parte per mancata prova della notifica. In appello, l'agente della riscossione aveva eccepito che, trattandosi di contestazioni sul merito del credito, il contraddittorio doveva essere instaurato con l'INPS. A.C. ha impugnato la decisione della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che aveva annullato il giudizio di primo grado e rimesso la causa al Tribunale per integrare il contraddittorio, sostenendo sia che l'agente fosse l'unico legittimato per le omissioni successive all'iscrizione a ruolo, sia che l'eccezione fosse tardiva perché sollevata dopo la contumacia in primo grado.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il secondo motivo: il difetto di legittimazione a contraddire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non era precluso dalla contumacia dell'agente in primo grado. Hanno accolto, nella sostanza, la questione centrale del primo motivo, ma non nel senso sostenuto da A.C.: nelle opposizioni che riguardano il merito del credito previdenziale, anche quando si deducono omessa notifica e prescrizione, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore, qui l'INPS. L'agente della riscossione è mero destinatario del pagamento e non sussiste litisconsorzio necessario; la sua mancata partecipazione non impone quindi l'integrazione del contraddittorio. Poiché A.C. aveva convenuto soltanto l'agente, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello, dichiarando che la causa non poteva essere proposta nei confronti del soggetto convenuto. Non è stata decisa nel merito la prescrizione né l'esistenza dei crediti. Spese dell'intero giudizio compensate; nessun ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24

    Nelle controversie che contestano il merito di un credito previdenziale iscritto a ruolo, comprese quelle fondate su fatti successivi all'iscrizione, il legittimato passivo è l'ente impositore e non l'agente della riscossione.

  • Codice di procedura civile, art. 81

    l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall' art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge

    La domanda deve essere proposta contro il soggetto che, secondo la disciplina del rapporto sostanziale dedotto, è destinatario degli effetti della pronuncia; la legittimazione è verificabile anche d'ufficio, salvo giudicato interno.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell' art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta.

    Quando il difetto di legittimazione impedisce in radice di proseguire il processo e la domanda non può essere esaminata nel merito, la Cassazione chiude la causa senza rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 1188, comma 1

    quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento ( Cass. 24 giugno 2004 n. 11746 ) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c.

    L'agente della riscossione, rispetto al credito previdenziale, è il soggetto autorizzato a ricevere il pagamento, ma non è per questo titolare del credito né legittimato a contraddire sul suo merito.

Massime di principio

  • Se si contesta l'esistenza, l'ammontare o la prescrizione di un credito previdenziale iscritto a ruolo, la causa va proposta contro l'ente previdenziale titolare del credito. La mera omessa notifica della cartella, quando è dedotta per sostenere la prescrizione o l'inesistenza del debito e non per contestare un vizio autonomo dell'esecuzione, non trasforma la controversia in una contestazione puramente formale contro l'agente.
  • Nelle controversie previdenziali di merito, l'agente della riscossione non è litisconsorte necessario: la sua presenza non va aggiunta d'ufficio per integrare il contraddittorio, e citare soltanto l'agente comporta il rigetto per difetto di legittimazione passiva senza decisione sul merito del credito.
  • Il difetto di legittimazione a contraddire può essere rilevato d'ufficio anche in appello o in Cassazione; la contumacia in primo grado e la tardiva eccezione della parte non lo rendono, da sole, sanato o precluso.
  • La decisione non stabilisce se i crediti fossero prescritti o dovuti: chiarisce soltanto che, per ottenerne l'accertamento, occorre convenire il soggetto titolare del credito.

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