Sentenza del 08/03/2022 n. 2368 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 1/2022 ALTRE IMPOSTE INDIRETTE - CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Appello sulle spese di causa - Determinazione del valore della lite in base al valore del tributo oggetto del giudizio - Esclusione - Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di irrogazione di sanzione per omesso/inadeguato versamento del contributo unificato relativo all'appello; la controversia verteva su quale fosse il valore della lite da assumere ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi in cui l'appello riguardi esclusivamente la liquidazione delle spese di causa (se il valore debba essere quello del tributo oggetto del giudizio di primo grado o il valore delle spese richieste) e sulla legittimità dell'invito alla integrazione del contributo notificato dall'Ufficio nel termine previsto dall'art. 248 TUSG.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio Recupero Spese di Giustizia riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto che, quando l'appello riguarda soltanto la liquidazione delle spese di lite, il valore della lite è quello delle spese richieste e non il valore del tributo impugnato; poiché il contribuente non aveva quantificato le spese oggetto dell'appello, il valore della lite è da considerarsi indeterminabile e si applica il contributo per valore indeterminabile (€120 ai sensi dell'art.13, comma 6-quater). L'invito alla integrazione notificato il 12/09/2019 è stato considerato tempestivo; la mancata integrazione ha legittimato l'irrogazione della sanzione. Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato e le spese del giudizio sono compensate per l'intero procedimento.
Norme richiamate
D.P.R. 115/2002, art. 14 comma 3-bis
"nei processi tributari, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso"
Nei processi tributari il valore della lite deve risultare da dichiarazione della parte; tale norma non può essere utilizzata per attribuire automaticamente al giudizio relativo alle spese il valore del tributo impugnato nel giudizio di primo grado.
D.Lgs. 546/1992, art. 12 comma 2
"per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato"
Definisce il valore della lite quando l'oggetto è una pretesa tributaria; non è applicabile quando l'oggetto del giudizio è la liquidazione delle spese (che non è una pretesa tributaria).
D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 6-quater lett. a) e lett. c)
riferimento alle fasce per il contributo unificato e alla misura per le controversie di valore indeterminabile (indicata in sentenza come €120)
Se il valore della lite è indeterminabile (per esempio perché non sono state quantificate le spese richieste) va applicata la previsione normativa per le controversie di valore indeterminabile, con il contributo stabilito dalla norma.
D.P.R. 115/2002, art. 16 co. 1-bis
norma richiamata in relazione alla sanzione per omesso/insufficiente versamento del contributo unificato
Consente l'irrogazione di sanzioni in caso di omesso/insufficiente versamento del contributo unificato; la sanzione può essere applicata se l'interessato non integra il contributo dopo l'invito dell'Ufficio.
D.P.R. 115/2002 (TUSG), art. 248
norma che prevede l'invito all'integrazione del contributo entro 30 giorni dal deposito dell'atto
Il Collegio ha ritenuto che il termine fissato per l'invito sia ordinatorio e che, nel caso di specie, la notifica dell'invito (12/09/2019) rispetto al deposito (30/08/2019) sia tempestiva; pertanto la successiva mancata integrazione legittima l'irrogazione della sanzione.
Massime di principio
- Se l'appello riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese di lite, il valore della lite deve essere determinato sul valore delle spese richieste e non sul valore del tributo oggetto del giudizio di primo grado.
- Se la parte non quantifica le spese oggetto della domanda, il valore della lite deve considerarsi indeterminabile e si applica la fascia del contributo unificato prevista per le controversie di valore indeterminabile.
- Non è corretto prendere come valore della lite (per calcolo del contributo) l'importo del tributo impugnato quando l'oggetto processuale è una pretesa non tributaria (es. condanna alle spese).
- L'invito dell'Ufficio a integrare il contributo, se notificato entro il termine previsto dalla normativa (termine ritenuto ordinatorio), è idoneo a legittimare l'irrogazione della sanzione in caso di mancata integrazione.
- In presenza di questioni interpretative non disciplinate in maniera esplicita dalla norma, i giudici possono operare una valutazione logico-sistematica; questo può giustificare, in casi particolari, la compensazione integrale delle spese processuali.
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