Sentenza del 08/03/2022 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributo speciale smaltimento rifiuti speciali solidi - Accertamento - Prescrizione e decadenza - Dies a quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Toscana ha emesso un atto di accertamento e irrogazione sanzione per il tributo speciale relativo al deposito in discarica di rifiuti speciali solidi (legge regionale Toscana n.60/1996), facendo riferimento ai quantitativi e alle tipologie descritte nel verbale dei Carabinieri Forestali del 18 dicembre 2017 (conferimenti riferiti al 1998/1999, 2000 e 2003/2004). Le ricorrenti hanno contestato l'atto per: (a) prescrizione e decadenza dei termini di accertamento; (b) insufficienza della prova sui quantitativi e sulle tipologie dei rifiuti rilevati; (c) inesistenza di responsabilità a carico della conduttrice C. V. s.r.l. per fatti anteriori al 2010.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello per vizio di prescrizione/decadenza: ha ritenuto che i termini di prescrizione e di decadenza disciplinati dall'art.19 della legge regionale n.31/2005 decorrono dal giorno entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dal giorno entro il quale doveva essere effettuato il pagamento, e non dal giorno in cui è stata scoperta la violazione. Dato che i conferimenti contestati risalgono al 1998/1999, 2000 e 2003/2004, i termini quinquennali erano già maturati (scadenze indicate nel provvedimento: 2004, 2005, 2009) e l'atto emesso nel 2018 è quindi inefficace per intervenuta prescrizione/decadenza. L'appello è stato accolto e la Regione Toscana condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 9.700,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
Legge regionale Toscana 18 febbraio 2005 n.31, art.19
Il termine per l'accertamento dei tributi regionali si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o nell'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo, nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione. L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
La Commissione interpreta che il dies a quo per il computo dei termini di prescrizione e decadenza è la scadenza per la presentazione della dichiarazione o per il pagamento, e non il momento in cui l'amministrazione accerta o scopre la violazione.
Legge regionale Toscana 29 luglio 1996 n.60, artt.9 e 16
Norme che disciplinano il tributo speciale per lo smaltimento rifiuti e le modalità di accertamento; erano invocate dalle parti in relazione a prova dei quantitativi e alla determinazione dell'obbligazione, ma la Commissione non ha pronunciato una valutazione di merito su questi profili perché ha risolto la controversia sul vizio di prescrizione/decadenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, art.8
Richiamato in relazione all'onere della prova e alle regole processuali tributario-amministrative; la questione probatoria è stata sollevata, ma non è stata decisiva alla luce della declaratoria di prescrizione/decadenza.
Massime di principio
- Per i tributi regionali (compreso il tributo speciale per lo smaltimento di rifiuti) il termine di prescrizione/decadenza decorre dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione o, se non prevista, dalla scadenza per il pagamento, non dalla data in cui l'amministrazione scopre la violazione.
- Un accertamento emesso dopo il decorso del termine quinquennale previsto dall'art.19 LR n.31/2005 è affetto da decadenza/prescrizione e può essere annullato se la violazione è anteriore al periodo utile per l'accertamento.
- La scoperta tardiva del fatto da parte degli organi accertatori non proroga né sospende i termini per l'esercizio dell'azione di accertamento; l'amministrazione deve agire entro il termine stabilito dalla norma.
- L'amministrazione ha l'onere di fornire prova adeguata di tipologie, quantità e date dei conferimenti; tali profili possono essere indipendentemente contestati, ma la loro valutazione può diventare irrilevante se il provvedimento è temporalmente precluso.
- La responsabilità del soggetto (proprietario, conduttore, affittuario) per conferimenti anteriori alla sua gestione richiede specifica prova della sua responsabilità nel periodo contestato; la mera titolarità attuale non vale a prescindere.
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