Cassazione Civile, Ordinanza n. 26186/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria del 1974 relativa a un immobile familiare. Due coeredi sostenevano che il locale "caldaia-termosifone" fosse rimasto in comproprietà e che, per accedervi, esistesse una servitù di passaggio sul cortile di proprietà esclusiva del fratello, maturata per usucapione per il lungo uso dal 1974 al 1996. Il Tribunale aveva respinto le domande ritenendo che l'atto divisionale attribuisse quel locale in proprietà esclusiva al convenuto. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione: aveva interpretato l'atto del 6 maggio 1974 come divisione ereditaria e, applicando criteri letterali e logici, aveva ritenuto che al convenuto spettasse un diverso vano del piano terra, non il locale caldaia-termosifone; da ciò aveva fatto discendere la comproprietà del locale e il diritto dei coeredi al passaggio sul cortile. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato l'atto come divisione anziché come cessione di diritti immobiliari a titolo oneroso, sostenendo che l'intero piano terra gli fosse stato assegnato; secondo, violazione degli artt. 1158 ss. c.c. per avere la Corte riconosciuto l'usucapione della servitù di passaggio, affermando che il presupposto del riconoscimento del diritto e del relativo decorso del tempo non sussistesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'interpretazione dell'atto divisionale compiuta dal giudice di merito fosse sorretta da motivazione logica e adeguata, fondata sul testo dell'atto, sulla specifica individuazione dei beni assegnati e sul comportamento successivo delle parti; ha quindi affermato l'insindacabilità in sede di legittimità della lettura delle clausole contrattuali, se non per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione mancante/contraddittoria. Sul secondo motivo ha rilevato che la decisione impugnata, pur avendo impropriamente evocato l'usucapione, era sostanzialmente conforme a diritto perché la servitù di passaggio a favore del vano condominiale risultava disciplinata dal principio di indivisibilità della servitù ex art. 1071 c.c. in caso di frazionamento del fondo dominante; ha quindi corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c. ma confermato il dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, con altresì atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sul giudizio di diritto può estendersi direttamente alla decisione, non solo alla sua motivazione.
Sono i canoni ermeneutici richiamati dal ricorrente; la Corte afferma che l'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali o per motivazione inesistente/illogica.
Sono richiamati dal ricorrente in tema di usucapione; la Corte evidenzia però che il diritto di passaggio discendeva, nel caso concreto, dalla disciplina della servitù in caso di frazionamento del fondo dominante.
La Corte applica il principio di indivisibilità della servitù: in caso di frazionamento del fondo dominante, la servitù permane a favore di ciascuna porzione, salvo aggravamento del fondo servente, senza necessità di espressa menzione negli atti divisionali o traslativi.
La Corte richiama il potere di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, anche se il giudice di merito abbia indicato una norma o una ricostruzione non perfettamente esatta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale, quando sia sorretta da motivazione congrua e coerente con il testo e con il complesso degli elementi utilizzati dal giudice di merito, è insindacabile in cassazione, salvo che si denunci in modo specifico la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale radicale.
- Non è ammissibile in cassazione una mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto rispetto a quella adottata dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha seguito un percorso argomentativo logicamente apprezzabile.
- In tema di servitù, il frazionamento del fondo dominante non estingue il diritto di servitù, che continua a gravare sul fondo servente a favore di ciascuna porzione del fondo originario, salvo che ciò comporti un aggravamento per il fondo servente.
- Quando il dispositivo della sentenza è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione errata o imprecisa del giudice di merito senza cassare la decisione.
- Il diritto di accesso funzionale al godimento di un bene comune o comunque destinato all'uso di più aventi diritto non richiede necessariamente una nuova costituzione del titolo quando la servitù sia già radicata nel rapporto originario e la sua persistenza sia imposta dalla legge.
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