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Parere

Parere n. 206/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla società Aenne Press S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Nangano, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Castronovo e Tommaso Sciortino, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: - nota prot. n° 82934 del 3 dicembre 2025, con la quale il Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana - Demanio marittimo - Area 2 ha archiviato la procedura di assegnazione in concessione alla predetta società del lotto n. 15 di cui all’art. 2 del bando per l’assegnazione in concessione dei beni immobili della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n° 8/2018, approvato con DDG n. 640 del 24 luglio 2019, costituito dal manufatto denominato «Pontile Romagnolo», sito in Palermo, via Messina Marine; - nota prot. n. 923 del 12 gennaio 2026, con la quale il predetto Dipartimento regionale ha confermato l’archiviazione della cennata procedura di assegnazione in concessione del lotto n. 15; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché sconosciuto, compreso, all’occorrenza, il verbale della seduta di conferenza di servizi simultanea del 4 dicembre 2024, trasmesso con nota prot. n. 87719 del 16 dicembre 2024; il parere emesso dal Comune di Palermo con nota prot. n. AREG/1041747/2022 del 21 ottobre 2022; la nota dell’Ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 147916 del 4 dicembre 2024; le note del Demanio Marittimo - Area 2 prot. n. 40533 del 10 giugno 2025, prot. n. 49016 del 9 luglio 2025, prot. n. 62416 del 9 settembre 2025 e prot. n. 70001 dell’8 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202600101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento delle note del 3 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026, concernenti l’archiviazione della procedura di assegnazione in concessione del lotto n. 15, denominato Pontile Romagnolo, sito in Palermo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente, individuata quale aggiudicataria definitiva del lotto n. 15 nell’ambito del bando regionale per l’assegnazione in concessione di beni immobili insistenti su aree demaniali marittime regionali, ha impugnato le note con cui l’Amministrazione ha archiviato e poi confermato l’archiviazione della procedura, motivandola con il perdurante inadempimento della società rispetto alle richieste documentali e con criticità progettuali non risolte. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, violazione della normativa regionale e statale in materia urbanistica e demaniale, violazione del bando, degli obblighi di collaborazione e buona fede, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Ha sostenuto che le criticità fossero state erroneamente qualificate come ostative, che il parere del Genio civile fosse favorevole e riferito ad adempimenti da eseguire prima dell’inizio dei lavori, che il parere della Soprintendenza rinviasse la definizione degli aspetti esecutivi alla fase progettuale definitiva e che l’Amministrazione avesse modificato sostanzialmente lo stato dei luoghi mediante la demolizione del pontile e la distruzione di una parte della struttura, senza informarla adeguatamente. Il CGARS ha preliminarmente verificato la ricevibilità del ricorso e ha rilevato che gli atti anteriori alle note del 3 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026 erano stati impugnati oltre il termine di centoventi giorni. Quanto alle due note tempestivamente impugnate, ha esaminato la questione preliminare della loro definitività ai fini dell’esperibilità del ricorso straordinario.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, senza esaminare nel merito le censure e con assorbimento dell’istanza cautelare. Le due note impugnate sono state sottoscritte da un dirigente di struttura intermedia e, secondo gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 10/2000, non hanno carattere definitivo, poiché contro gli atti adottati da un organo amministrativo munito di superiore gerarchico è esperibile il ricorso gerarchico ordinario. La definitività costituisce requisito indefettibile del ricorso straordinario e richiede che l’atto provenga dall’autorità titolare del potere conclusivo oppure che sia stato previamente esperito e respinto il ricorso amministrativo ordinario. Il CGARS richiama la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, nonché la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020, secondo cui i provvedimenti dei dirigenti di servizio non sono atti definitivi quando siano impugnabili in via gerarchica. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile, perché gli atti indicavano puntualmente modalità e termini del ricorso gerarchico.

Osservazioni

Termine decadenziale per gli atti anteriori

Il ricorso è ricevibile soltanto nei confronti delle note del 3 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026. Gli altri atti impugnati, anteriori, sono stati contestati oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971.

Definitività degli atti impugnati

Le note del 3 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026 sono state sottoscritte da un dirigente di struttura intermedia e non costituiscono provvedimenti definitivi, essendo proponibile contro di esse il ricorso gerarchico ordinario.

Inammissibilità del ricorso straordinario

La definitività dell’atto è requisito indefettibile di ammissibilità del ricorso straordinario. Il rimedio non può essere proposto direttamente contro un atto emanato da un organo inserito in una struttura amministrativa dotata di superiore gerarchico, prima dell’esperimento del ricorso gerarchico.

Esclusione dell’errore scusabile

Non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, poiché le note impugnate indicavano puntualmente modalità e termini per la proposizione del ricorso gerarchico.

Istanza cautelare

L’istanza di sospensione cautelare è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario è esperibile soltanto contro provvedimenti definitivi; la definitività manca quando l’atto sia ancora impugnabile con ricorso amministrativo ordinario.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario comporta l’irricevibilità delle impugnazioni rivolte contro atti anteriori proposte oltre tale termine.

  • artt. 7 e 8, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

    Le disposizioni sono richiamate per individuare l’assetto gerarchico e la non definitività degli atti sottoscritti da dirigenti di struttura intermedia.

  • art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241

    La ricorrente lo richiama a sostegno degli obblighi di collaborazione e buona fede, ma il parere non esamina il merito della censura per la rilevata inammissibilità.

  • art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241

    La ricorrente lo richiama in relazione alla conferenza di servizi; il merito della relativa censura resta assorbito.

  • art. 20, legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

    Costituisce la base normativa regionale del bando per l’assegnazione in concessione dei beni immobili regionali insistenti su aree demaniali marittime.

  • art. 1, legge regionale 29 novembre 2005, n. 15

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la compatibilità delle attività progettate con le destinazioni ammesse per i beni demaniali marittimi; la questione non viene decisa nel merito.

  • art. 3, lettera b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È richiamato dalla ricorrente per qualificare alcuni interventi come manutenzione straordinaria; il parere non affronta la qualificazione edilizia.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, nel sistema regionale siciliano, al Presidente della Regione, è ammissibile soltanto contro provvedimenti definitivi, cioè atti per i quali non sia previsto un ricorso amministrativo ordinario oppure rispetto ai quali tale rimedio sia già stato esperito.
  • Un atto adottato da un organo amministrativo dotato di superiore gerarchico non è definitivo ai fini del ricorso straordinario, anche se produce effetti lesivi, finché non sia stato proposto e deciso il ricorso gerarchico ordinario.
  • La definitività dell’atto costituisce una condizione oggettiva di esperibilità del ricorso straordinario e delimita l’ambito degli atti suscettibili di essere sottoposti al parere decisorio dell’organo consultivo.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata quando il provvedimento impugnato indica in modo puntuale il rimedio amministrativo ordinario esperibile, le relative modalità e il termine per proporlo.
  • La tardiva impugnazione di atti anteriori al provvedimento definitivo non può essere superata mediante la contestazione tempestiva dell’atto successivo, quando gli atti anteriori siano autonomamente lesivi e il termine decadenziale sia già scaduto.

Archiviazione della procedura di concessione del Pontile Romagnolo

Il parere dell’Adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro la Regione Siciliana per l’annullamento delle note del 3 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026, con cui era stata archiviata e poi confermata l’archiviazione della procedura di assegnazione in concessione del lotto n. 15, denominato «Pontile Romagnolo», sito in Palermo.

Premesse della procedura

Il bando regionale, approvato con DDG n. 640 del 24 luglio 2019 ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 8/2018, riguardava immobili regionali situati su aree demaniali marittime in condizioni statiche precarie, da riqualificare mediante interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o riqualificazione.

La società aveva presentato domanda per il lotto n. 15 ed era stata individuata quale aggiudicataria definitiva con decreto n. 975 del 15 ottobre 2020. Il rilascio della concessione era subordinato al collaudo delle opere, alla verifica della loro conformità al progetto e alle prescrizioni emerse nella conferenza di servizi, nonché all’accatastamento dell’immobile e dell’area di sedime.

Il progetto prevedeva attività balneari, sportive e ricreative, una piscina e l’utilizzazione di un’area pertinenziale. Dopo una conferenza di servizi preliminare, la società aveva presentato l’istanza definitiva di concessione. Nel corso della successiva conferenza di servizi simultanea erano emerse diverse criticità: il Comune di Palermo aveva rilevato la non conformità urbanistica del progetto e la necessità di una variante; la Soprintendenza aveva segnalato che il progetto definitivo non recepiva alcune criticità già evidenziate; il Genio civile aveva ritenuto insufficiente la documentazione tecnica.

Archiviazione e motivi del ricorso

La conferenza di servizi si era conclusa negativamente e l’Amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società aveva contestato l’addebito di perdurante inadempimento, sostenendo che non le fossero state fornite indicazioni sufficienti per rimodulare il progetto e che, nel frattempo, l’Amministrazione avesse demolito integralmente il pontile, mentre una parte della struttura era stata distrutta da un incendio.

La ricorrente aveva dedotto violazione della disciplina regionale e statale applicabile, violazione del bando, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, collaborazione e buona fede. Aveva inoltre sostenuto che il parere del Genio civile fosse favorevole e subordinasse ulteriori adempimenti alla fase precedente l’inizio dei lavori e che il parere della Soprintendenza rinviasse alla progettazione definitiva l’esame degli aspetti esecutivi.

Verifica della ricevibilità

Il CGARS ha ritenuto il ricorso ricevibile soltanto nei confronti delle note del 3 dicembre 2025 e del 12 gennaio 2026. Gli altri atti, anteriori, erano stati impugnati oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971.

Mancanza della definitività degli atti

L’esame delle censure di merito è stato precluso da una questione preliminare di inammissibilità. Le due note tempestivamente impugnate erano state sottoscritte da un dirigente di struttura intermedia e non avevano, secondo gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 10/2000, il carattere di provvedimenti definitivi.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del CGARS, secondo cui sono definitivi soltanto gli atti per i quali non sia previsto un ricorso amministrativo ordinario oppure rispetto ai quali tale ricorso sia già stato esperito. Gli atti emanati da un organo munito di superiore gerarchico sono quindi soggetti, prima del ricorso straordinario, al ricorso gerarchico ordinario.

La definitività richiede che il provvedimento provenga dall’autorità titolare del potere conclusivo nell’ambito della struttura amministrativa oppure che il rimedio gerarchico sia stato previamente proposto e respinto. Il parere richiama anche la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020, secondo la quale i provvedimenti dei dirigenti di servizio non sono definitivi quando contro di essi sia proponibile ricorso gerarchico.

Esclusione dell’errore scusabile e conclusioni

Il Collegio ha escluso la possibilità di rimettere la società in termini per errore scusabile, poiché gli atti impugnati indicavano in modo puntuale le modalità e i termini per proporre il ricorso gerarchico.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. Le censure sostanziali relative alla procedura di concessione, alla conferenza di servizi, alla demolizione del pontile, alla variante urbanistica, ai pareri della Soprintendenza e del Genio civile e agli obblighi di collaborazione dell’Amministrazione non sono state esaminate. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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