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Parere

Parere n. 200/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal sig. -OMISSIS- contro il Comune di Gela, per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento dell'ordinanza-ingiunzione comunale con cui è stata irrogata una sanzione di euro 20.000,00 per inottemperanza a un’ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza dirigenziale del Comune di Gela adottata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, con la quale gli è stata irrogata, in solido con altri cinque soggetti, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 per non avere ottemperato all’ordine di demolizione. Ha dedotto: l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione presupposta; il difetto di legittimazione passiva, non essendo autore dell’abuso edilizio risalente a oltre trent’anni prima; l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001; l’estinzione della sanzione per omessa notifica entro i termini previsti dall’art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981; la sproporzione della sanzione irrogata.

Il parere

Il parere respinge il ricorso. Il primo motivo è infondato perché dagli atti risulta che l’ordinanza di demolizione è stata notificata al ricorrente il 13 agosto 2020. È infondato anche il difetto di legittimazione passiva: la sanzione non riguarda l’originario abuso edilizio, ma la successiva inottemperanza all’ordine di demolizione, sicché il ricorrente è destinatario legittimo della sanzione anche se non autore dell’abuso originario. La censura relativa all’asserita illegittimità dell’ordinanza presupposta è irricevibile per tardività della notifica del ricorso, essendo tale ordinanza stata notificata nell’agosto 2020. È infondata la doglianza di sproporzione, poiché la sanzione di euro 20.000,00 grava, nei rapporti interni, in parti uguali tra il ricorrente e gli altri cinque destinatari. Infine, non trova applicazione la disciplina generale dell’art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981, in quanto la sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è disciplinata dalla speciale previsione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La domanda cautelare era già stata respinta per difetto di fumus boni iuris.

Osservazioni

Omessa notifica dell’ordinanza di demolizione

Il motivo è infondato perché risulta dagli atti che l’ordinanza di demolizione è stata notificata al ricorrente il 13 agosto 2020.

Difetto di legittimazione passiva

Il motivo è infondato. La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 concerne l’inottemperanza successiva all’ordine di demolizione e non l’autore dell’abuso edilizio originario; pertanto il ricorrente è legittimato passivamente anche se non ha realizzato l’abuso.

Illegittimità dell’ordinanza di demolizione presupposta

La censura è irricevibile per tardività della notifica del ricorso, poiché l’ordinanza presupposta era stata notificata nell’agosto 2020.

Sproporzione della sanzione

Il motivo è infondato. La sanzione complessiva di euro 20.000,00, irrogata in solido con altri cinque destinatari, grava in parti uguali nei rapporti interni tra i soggetti sanzionati.

Applicabilità dell’art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981

Il motivo è infondato perché la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è regolata dalla disciplina speciale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che prevale sulla disciplina generale invocata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione

    La sanzione riguarda la successiva inottemperanza all’ordine di demolizione e non l’originario abuso edilizio; la relativa disciplina è speciale rispetto a quella generale della legge n. 689/1981.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    La censura riferita alla violazione di tale disposizione non è esaminata nel merito perché proposta tardivamente nei confronti dell’ordinanza presupposta.

  • art. 14, comma 6, legge n. 689/1981

    La disciplina generale invocata dal ricorrente non si applica alla sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione, regolata dalla disciplina speciale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 colpisce l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non l’originaria realizzazione dell’abuso edilizio.
  • La persona destinataria dell’ordine di demolizione può essere legittimamente assoggettata alla sanzione per la successiva inottemperanza anche se non è l’autore materiale dell’abuso edilizio originario.
  • La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è regolata dalla disciplina speciale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non dalla disciplina generale invocata dall’art. 14 della legge n. 689/1981.
  • La contestazione dell’illegittimità dell’ordinanza di demolizione presupposta è irricevibile se il ricorso è notificato oltre il termine decorrente dalla notificazione dell’atto presupposto.
  • La valutazione della proporzionalità della sanzione deve tenere conto anche della ripartizione interna dell’onere tra i destinatari quando la sanzione è irrogata in solido.

Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un privato contro il Comune di Gela per l’annullamento di un’ordinanza-ingiunzione che aveva irrogato una sanzione di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. La sanzione era stata applicata per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione ed era stata contestata insieme ad altri cinque destinatari.

Premesse e domanda cautelare

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sanzionatoria chiedendone l’annullamento e formulando contestualmente istanza cautelare. La domanda cautelare era stata respinta per difetto di fumus boni iuris.

Motivi dedotti

Il ricorrente ha sostenuto:

  • di non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione;
  • di non essere legittimato passivamente, non essendo autore dell’abuso edilizio, risalente a oltre trent’anni prima;
  • che l’ordinanza di demolizione fosse illegittima per violazione dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001;
  • che la sanzione si fosse estinta per mancata notificazione nei termini previsti dall’art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981;
  • che l’importo della sanzione fosse sproporzionato.

Valutazioni sulla notifica e sulla legittimazione passiva

Il Consiglio ha rilevato che l’ordinanza di demolizione era stata notificata al ricorrente il 13 agosto 2020. È stata quindi esclusa la fondatezza della censura relativa all’omessa notifica.

È stato inoltre precisato che la sanzione non riguarda la realizzazione dell’abuso edilizio originario, ma la successiva violazione consistente nell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Ne consegue che il ricorrente è legittimato passivamente quale destinatario dell’ordine non eseguito, anche se non ha realizzato l’abuso originario.

Tardività della censura sull’ordinanza presupposta

La censura concernente l’asserita illegittimità dell’ordinanza di demolizione è stata dichiarata irricevibile per tardività della notifica del ricorso. L’ordinanza presupposta era stata notificata nell’agosto 2020 e non poteva quindi essere contestata tardivamente mediante l’impugnazione dell’ordinanza sanzionatoria.

Disciplina applicabile alla sanzione

Il Consiglio ha escluso l’applicabilità della disciplina generale dell’art. 14, comma 6, della legge n. 689/1981. La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione è infatti regolata dalla disciplina speciale contenuta nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Proporzionalità dell’importo

La doglianza di sproporzione è stata ritenuta infondata. La sanzione complessiva di euro 20.000,00 è stata irrogata in solido a sei soggetti e, nei rapporti interni, grava in parti uguali tra i destinatari. Il parere ha pertanto escluso che l’importo risultasse sproporzionato nei confronti del ricorrente.

Conclusioni

Le Sezioni riunite hanno espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorsoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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