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Parere

Parere n. 199/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-, contro il Comune di Leni, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il predetto Comune ha ingiunto la rimozione di opere abusive.

Giustizia amministrativa202500141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Leni ha ingiunto la demolizione di una copertura in perlinato, sostenuta da strutture lignee, di dimensioni pari a circa m. 16,50 x 4,05, nonché di una struttura perimetrale in alluminio destinata alla collocazione di infissi e di un vano arredato come cucina-pranzo. Il ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione dell’ordinanza, per omessa o insufficiente descrizione delle opere e mancata correlazione con il vincolo paesaggistico; riconducibilità dell’intervento alla manutenzione ordinaria o a una pertinenza, ovvero alle opere ammesse dall’art. 20 della l.r. n. 4/2003; applicabilità del terzo condono edilizio di cui alla l. n. 326/2003 e della relativa interpretazione richiamata nella circolare regionale del 30 dicembre 2022; nullità dell’ordinanza per omessa indicazione delle norme edilizie violate. È stata inoltre proposta istanza cautelare, già respinta con precedente parere.

Il parere

Il parere ritiene il ricorso parzialmente fondato soltanto quanto alla mancata precisa qualificazione normativa dell’intervento e delle conseguenze dell’inottemperanza. Le opere, per dimensioni, caratteristiche costruttive, stabilità, alterazione della sagoma e aumento della superficie coperta, non costituiscono mera pertinenza né manutenzione ordinaria, ma richiedevano il permesso di costruire. Essendo l’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, era inoltre necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, oltre all’autorizzazione antisismica. L’ordinanza è congruamente motivata anche mediante motivazione per relationem, poiché richiama l’accertamento tecnico e la documentazione fotografica. Non rilevano né la tardività dell’ordine di demolizione né l’asserita formazione di un affidamento, non essendo configurabile un legittimo affidamento sulla conservazione di opere abusive mai legalizzate. Il terzo condono edilizio non è applicabile. È invece parzialmente illegittima la parte dell’ordinanza relativa alle conseguenze dell’inottemperanza, poiché il Comune ha richiamato l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 senza individuare con esattezza la disposizione edilizia violata e senza chiarire se si tratti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, con possibile applicazione, rispettivamente, dell’art. 31 o dell’art. 33 del medesimo decreto. Tale vizio non travolge l’ordine di demolizione, ma impone al Comune di rinnovare la determinazione sulle conseguenze dell’inottemperanza dopo la corretta qualificazione dell’intervento.

Osservazioni

I motivo - Difetto di motivazione

Il motivo è infondato. L’ordinanza descrive le opere e richiama l’accertamento tecnico del 25 novembre 2024, corredato da documentazione fotografica, dal quale risultano la tettoia, la struttura in alluminio e il vano cucina-pranzo arredato. La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori conosciuti o conoscibili dall’interessato. In area vincolata, inoltre, non è necessaria una motivazione ulteriore sulla specifica correlazione tra l’opera e il contesto paesaggistico, essendo sufficiente rilevare l’assenza del necessario nulla osta paesaggistico.

Qualificazione dell’opera e necessità del permesso di costruire

Le dimensioni e le modalità costruttive della copertura, la sua stabilità, l’alterazione della sagoma e l’incremento della superficie coperta escludono la qualificazione come manutenzione ordinaria o mera pertinenza. L’intervento richiedeva il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione antisismica.

Art. 20 l.r. n. 4/2003 - Verande

La disciplina regionale richiamata dal ricorrente non è applicabile, poiché la tettoia misura circa 66,825 mq e supera il limite massimo di 50 mq previsto dalla disposizione. In ogni caso, la norma fa salva la necessaria acquisizione preventiva del nulla osta della Soprintendenza per gli immobili sottoposti a vincolo.

Opere preesistenti e affidamento

La circostanza che le opere risalissero al 2015 non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione. Un ordine tardivo relativo a opere mai legalizzate resta legittimo, soprattutto in presenza di vincolo paesaggistico; non è configurabile un legittimo affidamento sulla conservazione di un abuso edilizio.

II motivo - Terzo condono edilizio

Il motivo è infondato. La l. n. 326/2003 non è applicabile alla fattispecie e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, richiamata dal ricorrente, non consente comunque di ritenere sanabili le opere in questione, anche considerando i limiti derivanti dai vincoli ambientali e paesaggistici.

III motivo - Omessa precisa indicazione della disciplina edilizia violata

La censura è parzialmente fondata. Il Comune ha richiamato l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione del bene al patrimonio comunale senza chiarire se l’intervento debba essere qualificato come nuova costruzione soggetta all’art. 31 oppure come ristrutturazione edilizia soggetta all’art. 33. L’omessa qualificazione incide sulle conseguenze dell’inottemperanza, ma non rende illegittimo l’ordine di demolizione, il cui contenuto precettivo resta fermo. Il Comune deve rinnovare la parte relativa alle conseguenze dell’inottemperanza dopo avere individuato con precisione la disposizione violata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001

    art. 6, comma 1, lett. b-bis); artt. 10, 31 e 33

    Le opere realizzate non rientrano nell’edilizia libera né nella manutenzione ordinaria; la loro qualificazione, come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, rileva per individuare la sanzione conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.

  • art. 146, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    «costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio»

    L’autorizzazione paesaggistica è autonoma e costituisce presupposto necessario del titolo edilizio per interventi realizzati in area vincolata.

  • art. 20 l.r. n. 4/2003

    limite massimo di 50 mq per le verande; salva la preventiva acquisizione del nulla osta della Soprintendenza

    La disciplina non è applicabile perché la tettoia supera il limite dimensionale e, comunque, non elimina l’obbligo del nulla osta paesaggistico.

  • l. n. 326/2003

    La disciplina del terzo condono edilizio non si applica alle opere oggetto del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte e dei terzi.

  • art. 38 d.P.R. n. 1199/1971

    Il parere decide il ricorso straordinario proposto al Presidente della Regione Siciliana, secondo la disciplina applicabile al rimedio.

Massime di principio

  • Una copertura stabile che, per dimensioni e modalità costruttive, alteri la sagoma dell’edificio e incrementi significativamente la superficie coperta non è qualificabile come mera pertinenza o manutenzione ordinaria, ma richiede il permesso di costruire.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli edilizi; l’assenza dell’autorizzazione giustifica l’ordine di demolizione senza necessità di una motivazione ulteriore sulla specifica incidenza dell’opera sul contesto paesaggistico.
  • L’obbligo di motivazione dell’ordine di demolizione può essere assolto mediante motivazione per relationem quando il provvedimento richiami un accertamento tecnico e la relativa documentazione, dai quali siano desumibili consistenza, caratteristiche e abusività delle opere.
  • La tardiva adozione dell’ordine di demolizione di opere mai legalizzate non ne determina l’illegittimità e non genera un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso, in particolare quando l’opera ricade in area vincolata.
  • L’errata o incompleta individuazione della disposizione sanzionatoria applicabile può incidere sulle conseguenze dell’inottemperanza senza travolgere l’ordine di demolizione, quando il contenuto precettivo di rimozione delle opere risulti comunque legittimo.
  • Quando la qualificazione dell’intervento edilizio come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia incide sulle conseguenze sanzionatorie, l’amministrazione deve indicare espressamente la fattispecie normativa violata e rinnovare, se necessario, la determinazione relativa agli effetti dell’inottemperanza.

Ordinanza di demolizione di opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal proprietario di un immobile contro il Comune di Leni. Il ricorso riguardava un’ordinanza di demolizione relativa a una copertura in perlinato, a una struttura perimetrale in alluminio destinata alla collocazione di infissi e a un vano arredato come cucina-pranzo, realizzati senza titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione antisismica.

Premesse e opere contestate

Le opere erano state accertate con sopralluogo del 25 novembre 2024. La copertura, di circa m. 16,50 x 4,05, risultava sostenuta da pilastri e strutture lignee e presentava carattere stabile. La documentazione fotografica evidenziava una struttura coperta estranea all’originario fabbricato, idonea ad alterarne la sagoma e ad aumentare la superficie coperta.

Il ricorrente sosteneva che si trattasse della sostituzione di una copertura preesistente, riconducibile a manutenzione ordinaria o a una pertinenza, e che le strutture in alluminio fossero destinate soltanto a eventuali tendaggi o comunque riconducibili alle vetrate panoramiche amovibili previste dall’art. 6, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 380/2001.

Istanza cautelare e ricevibilità

L’istanza cautelare era stata già respinta con precedente parere delle Sezioni riunite. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto il 2 aprile 2025, entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 4 dicembre 2024.

Qualificazione edilizia e paesaggistica

Il Collegio ha escluso che l’intervento costituisse mera manutenzione ordinaria o pertinenza priva di impatto urbanistico. Le dimensioni, la stabilità, l’alterazione della sagoma e l’aumento significativo della superficie coperta rendevano necessaria la richiesta del permesso di costruire.

Poiché l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico, era inoltre necessaria l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, che costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli edilizi. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità dell’autorizzazione antisismica, alla luce della documentazione trasmessa dal Comune e della comunicazione del Genio Civile alla Procura della Repubblica.

Inapplicabilità dell’art. 20 l.r. n. 4/2003

Non è stata ritenuta applicabile la disciplina regionale sulle verande richiamata dal ricorrente. La copertura misura circa 66,825 mq e supera il limite massimo di 50 mq previsto dall’art. 20 della l.r. n. 4/2003. La disposizione, comunque, fa salva la preventiva acquisizione del nulla osta della Soprintendenza per gli immobili sottoposti a vincolo.

Motivazione per relationem e tardività dell’ordine

Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto. L’ordinanza descrive le opere e richiama l’accertamento tecnico eseguito dal Comune con l’ausilio dei Carabinieri, corredato dalla documentazione fotografica. Secondo il Collegio, tale richiamo consente di ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, secondo il principio della motivazione per relationem.

È stata inoltre esclusa la rilevanza della dedotta realizzazione delle opere già nel 2015. L’ordine di demolizione di opere mai legalizzate rimane legittimo anche se adottato a distanza di tempo. In presenza di un abuso edilizio non può configurarsi un legittimo affidamento sulla sua conservazione, tanto più in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Terzo condono edilizio

Il Collegio ha respinto il motivo fondato sulla l. n. 326/2003. La disciplina del terzo condono non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie. Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, richiamata dal ricorrente, non conduce a una diversa soluzione e, comunque, non consente la sanatoria delle opere in presenza dei limiti derivanti dai vincoli ambientali e paesaggistici considerati nel parere.

Indicazione della norma edilizia violata

È stata invece accolta parzialmente la censura relativa alla mancata precisa indicazione della disciplina edilizia violata. L’ordinanza richiama l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, ma non chiarisce se le opere debbano essere qualificate come nuova costruzione soggetta all’art. 31 oppure come ristrutturazione edilizia soggetta all’art. 33.

La carenza non travolge l’ordine di demolizione, che resta valido nel suo contenuto precettivo. Essa incide, invece, sulla parte dell’atto relativa alle conseguenze dell’inottemperanza. Il Comune dovrà quindi individuare esattamente la disposizione edilizia violata e rinnovare la determinazione sulle conseguenze del mancato adempimento.

Esito

Il parere è nel senso dell’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente al profilo relativo alla qualificazione normativa dell’intervento e alle conseguenze dell’inottemperanza, e del rigetto per il resto. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàEccesso di potere

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