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Parere

Parere n. 198/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Pietro Lo Sicco, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Leone Giunta, contro il Comune di Carini per l’annullamento del provvedimento di diniego delle domande di condono edilizio del predetto Comune, protocollo n. 2694 dell’1 aprile 1986 e protocollo n. 12197 del 4 aprile 1995, nonché dell’ordinanza di demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo.

Giustizia amministrativa202400213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei dinieghi delle domande di condono edilizio relative a una villetta e dell’ordinanza di demolizione delle opere eseguite senza titolo edilizio.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, comproprietario al 50% di una villetta sita nel Comune di Carini, ha impugnato i provvedimenti comunali di diniego delle domande di condono presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, nonché l’ordinanza di demolizione. Ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata notifica del preavviso di rigetto; la violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e l’eccesso di potere, sostenendo che il termine di 90 giorni per l’integrazione documentale non fosse applicabile al primo condono e che la richiesta comunale fosse tardiva, illogica e strumentale; la lesione del legittimo affidamento maturato per il decorso di circa quarant’anni; l’erronea considerazione della situazione di pericolosità geomorfologica P4 e rischio R4 dell’area, anche alla luce del parere favorevole dell’Autorità di bacino sul progetto di messa in sicurezza; infine, l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile e, quanto alla cautela, la sospensione dell’ordinanza era stata già accordata con precedente parere, seguito da conforme decreto presidenziale.

Il parere

Il Consiglio ha espresso parere di rigetto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, pur a fronte della contestazione relativa al preavviso di rigetto, il Comune aveva rinnovato la comunicazione di avvio del procedimento con nota dell’11 gennaio 2024, ritualmente notificata, indicando la documentazione necessaria e assegnando un nuovo termine per l’integrazione, così assicurando sostanzialmente il contraddittorio procedimentale. Sono stati respinti anche il secondo, il terzo e il quarto motivo: il ricorrente non aveva prodotto né contestato, entro il termine assegnato, la documentazione richiesta, riguardante tra l’altro la compatibilità geomorfologica PAI, il nulla osta idrogeologico e il certificato di idoneità sismica. La domanda di sanatoria risultava quindi istruttoriamente incompleta e tale carenza impediva anche la formazione del silenzio-assenso. Il mero decorso del tempo non aveva fatto sorgere un affidamento tutelabile, non essendo stata perfezionata la pratica e non potendo il tempo legittimare la conservazione di un abuso edilizio. Il parere favorevole dell’Autorità di bacino sulla messa in sicurezza non incideva sulla legittimità del diniego, poiché l’opera era stata realizzata arbitrariamente e senza autorizzazione. È stata infine respinta la censura di illegittimità derivata: accertata la legittimità del diniego, l’ordinanza di demolizione è stata ritenuta atto vincolato e conseguente alla realizzazione di opere prive di titolo e non regolarizzabili.

Osservazioni

Art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Preavviso di rigetto e partecipazione procedimentale

La censura è infondata. L’omissione del preavviso di rigetto assume rilievo invalidante quando determini una concreta lesione delle garanzie partecipative. Nel caso concreto il contraddittorio è stato comunque assicurato mediante la rinnovazione della comunicazione di avvio, ritualmente notificata, con contestuale richiesta della documentazione necessaria e assegnazione di un nuovo termine per l’integrazione.

Art. 35 della legge n. 47/1985 - Incompletezza documentale della domanda di condono

La censura è respinta perché il ricorrente non ha dato seguito alla nota comunale dell’11 gennaio 2024, non formulando osservazioni né producendo gli atti richiesti. Le carenze riguardavano profili essenziali, tra cui la compatibilità geomorfologica con il vincolo PAI, il nulla osta idrogeologico e il certificato di idoneità sismica. L’incompletezza istruttoria ostava alla procedibilità della domanda e impediva la formazione del silenzio-assenso.

Legittimo affidamento e decorso del tempo

Il mero decorso di circa quarant’anni dalla presentazione della domanda non è sufficiente a radicare un affidamento giuridicamente tutelabile. Occorre un comportamento amministrativo obiettivamente idoneo a generare una ragionevole aspettativa di esito favorevole, esclusa in presenza di una pratica non perfezionata e di una richiesta istruttoria rimasta inevasa. In materia edilizia, il tempo non può legittimare un abuso né consolidare una situazione contra ius.

Vincolo PAI e compatibilità geomorfologica

Il parere favorevole dell’Autorità di bacino sul progetto di messa in sicurezza non rende illegittimo il diniego. La motivazione del diniego può prescindere dalla eventuale futura riduzione della pericolosità geomorfologica, poiché le opere erano state realizzate arbitrariamente e in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Ordinanza di demolizione - Illegittimità derivata

La censura è respinta. Una volta accertata la legittimità del diniego di condono, l’ordinanza di demolizione conserva la propria legittimità quale atto vincolato e conseguente alla realizzazione di opere edilizie senza idoneo titolo, ritenute non regolarizzabili.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso straordinario è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione dei provvedimenti impugnati.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto tutela il contraddittorio nei procedimenti a istanza di parte; la sua omissione è invalidante quando determini una concreta lesione delle garanzie partecipative, non quando il confronto procedimentale sia stato comunque assicurato in sostanza.

  • art. 13 l.r. n. 7/2019

    È stato richiamato quale base normativa per la rinnovazione della comunicazione procedimentale e per l’assegnazione di un nuovo termine volto alla produzione della documentazione necessaria.

  • art. 35 l. n. 47/1985

    La domanda di condono deve essere assistita dalla documentazione necessaria alla verifica dei presupposti di sanabilità; la mancata integrazione di carenze istruttorie essenziali impedisce la procedibilità della domanda.

  • art. 39, comma 4, l. n. 724/1994

    Il ricorrente ne aveva contestato l’applicabilità alle domande relative al primo condono, ma il Collegio ha deciso la controversia sulla base, assorbente, della mancata integrazione documentale richiesta dall’amministrazione.

  • artt. 17 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI

    In area classificata P4 e R4, la sanatoria è subordinata alla verifica di compatibilità geomorfologica e alla documentazione tecnica prevista; tuttavia, il parere favorevole sulla messa in sicurezza non supera l’originaria assenza di titolo edilizio e l’incompletezza della pratica.

  • d.P.Reg. 6 maggio 2021

    Ha approvato le Norme Tecniche di Attuazione del PAI richiamate con riferimento alle verifiche di compatibilità geomorfologica.

  • art. 13 l. n. 47/1985

    È stato richiamato in relazione alla domanda di sanatoria riguardante la vasca di riserva idrica, ma il Collegio ha fondato il rigetto sull’incompletezza complessiva della documentazione.

  • Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9

    Il tempo non può mai legittimare l’abuso edilizio né fondare, da solo, un affidamento tutelabile alla sua conservazione.

  • art. 9 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato anche quale base dell’acquisizione del rapporto dell’amministrazione resistente nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, la mancata integrazione entro il termine assegnato di documentazione necessaria alla verifica dei presupposti di sanabilità mantiene incompleta la domanda e impedisce la formazione del silenzio-assenso, quando le carenze riguardino profili essenziali dell’istruttoria.
  • La mancata adozione o notificazione del preavviso di rigetto non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale se l’amministrazione ha comunque assicurato un contraddittorio procedimentale effettivo, mettendo l’interessato in condizione di conoscere le carenze e di presentare documenti o osservazioni.
  • Il mero decorso del tempo non determina, in materia edilizia, la formazione di un affidamento tutelabile alla definizione favorevole di una domanda di condono, soprattutto quando la pratica sia rimasta incompleta e l’interessato non abbia adempiuto a una richiesta istruttoria essenziale.
  • Il tempo non può legittimare la conservazione di un abuso edilizio né trasformare una situazione contra ius in una posizione giuridica tutelabile mediante il principio dell’affidamento.
  • La sopravvenuta o accertata compatibilità geomorfologica dell’area e l’eventuale progetto di messa in sicurezza non rendono automaticamente sanabile un’opera realizzata senza titolo, quando permangano carenze documentali e altri presupposti ostativi alla definizione positiva del condono.
  • L’ordinanza di demolizione è legittimamente adottata quale atto vincolato e conseguente al diniego di condono, quando l’opera sia stata realizzata senza titolo edilizio e non risulti regolarizzabile.

Diniego di condono edilizio e ordinanza di demolizione a Carini

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un comproprietario contro il Comune di Carini, per l’annullamento dei dinieghi relativi a domande di condono edilizio e della conseguente ordinanza di demolizione di una villetta realizzata senza titolo.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il ricorrente aveva presentato una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e una successiva domanda ai sensi della legge n. 724/1994, versando le oblazioni e gli oneri richiesti. Aveva inoltre presentato una domanda di sanatoria per una vasca di riserva idrica. Nel 2024 il Comune aveva rinnovato la comunicazione di avvio del procedimento e aveva richiesto ulteriore documentazione, assegnando un termine per l’integrazione. Il ricorrente non aveva prodotto gli atti richiesti né formulato osservazioni entro il termine assegnato. Il Comune aveva quindi adottato il diniego del 21 giugno 2024 e l’ordinanza di demolizione n. 99 del 23 agosto 2024.

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché presentato entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. La domanda cautelare era stata già accolta con precedente parere, seguito dal d.P.Reg. n. 96 del 17 aprile 2025, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente ha contestato:

  • la mancata notificazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • la richiesta di integrazione documentale, ritenuta tardiva, strumentale e fondata su un termine non applicabile al primo condono;
  • la lesione dell’affidamento maturato per il lungo tempo trascorso dalla presentazione delle domande;
  • la mancata considerazione del parere favorevole dell’Autorità di bacino sulla compatibilità geomorfologica e sul progetto di messa in sicurezza dell’area classificata P4 e R4 dal PAI;
  • l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione.

Preavviso di rigetto e partecipazione procedimentale

Il Collegio ha respinto il primo motivo. Ha ricordato che il preavviso di rigetto è diretto a garantire il contraddittorio nei procedimenti a istanza di parte, ma che la sua omissione assume rilievo invalidante soltanto quando si traduca in una concreta lesione delle garanzie partecipative.

Nel caso concreto, il Comune aveva rinnovato la comunicazione di avvio con nota prot. n. 2223 dell’11 gennaio 2024, ritualmente notificata, indicando puntualmente la documentazione necessaria e assegnando un nuovo termine per l’integrazione. Tale attività aveva riattivato il confronto procedimentale e consentito al ricorrente di presentare documenti e osservazioni. Non era quindi ravvisabile una lesione sostanziale del contraddittorio.

Incompletezza della pratica e mancata integrazione documentale

Il Consiglio ha ritenuto decisiva e assorbente la circostanza che il ricorrente non avesse dato seguito alla richiesta comunale. Le carenze riguardavano elementi essenziali per la verifica della condonabilità, tra cui la relazione di compatibilità geomorfologica con il vincolo PAI, il nulla osta idrogeologico, il certificato di idoneità sismica e gli ulteriori documenti indicati nella nota comunale.

La pratica doveva pertanto considerarsi istruttoriamente incompleta. Secondo il Collegio, in presenza di carenze documentali non colmate dall’interessato non può formarsi il silenzio-assenso in materia di condono edilizio. Il Consiglio non ha quindi accolto le contestazioni relative alla presunta natura dilatoria o pretestuosa della richiesta comunale.

Affidamento e decorso del tempo

È stata respinta anche la censura relativa al legittimo affidamento. Il mero decorso di circa quarant’anni dalla presentazione della domanda non è sufficiente a creare una posizione giuridica qualificata. È necessario un comportamento dell’amministrazione obiettivamente idoneo a determinare una ragionevole aspettativa di esito favorevole.

Nel caso concreto, la domanda era rimasta non perfezionata e la richiesta istruttoria era stata ignorata. Inoltre, il Collegio ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui il tempo non può mai legittimare l’abuso edilizio né consolidare una situazione contra ius.

Vincolo PAI e parere dell’Autorità di bacino

L’area era classificata dal PAI come a elevata pericolosità P4 e rischio geomorfologico R4. Il ricorrente aveva richiamato il parere favorevole dell’Autorità di bacino, relativo alla compatibilità geomorfologica di un progetto di messa in sicurezza del comprensorio.

Il Collegio ha ritenuto tale elemento non decisivo. Il diniego poteva essere fondato sull’incompletezza della pratica e sull’assenza di titolo autorizzativo, senza che fosse necessario stabilire se la situazione di pericolosità potesse essere superata mediante l’esecuzione degli interventi progettati. La realizzazione dell’opera era infatti avvenuta arbitrariamente e senza autorizzazione.

Ordinanza di demolizione

La censura di illegittimità derivata è stata respinta. Poiché il diniego di condono è stato ritenuto legittimo, anche l’ordinanza di demolizione n. 99 del 23 agosto 2024 è stata ritenuta legittima. Essa costituisce un atto vincolato e conseguente alla realizzazione di opere in assenza di idoneo titolo edilizio, non regolarizzate attraverso le domande di condono.

Conclusioni

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere nel senso del rigetto integrale del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potere

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